
(dalla newsletter di deontologia del CNF del 20 maggio 2013)
La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare. Ancorchè il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna; ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 17
NOTA:.
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n.238 del 30.12.2009; C.N.F. n.255 del 28.12.2007.
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