Newsletter di deontologia del Consiglio Nazionale Forense del 17 novembre 2012

Deontologia - Le norme deontologiche
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Questi gli argomenti che puoi approfondire sul sito del CNF:

L’avvocato sospeso (radiato o cancellato) non può impugnare in proprio al CNF
Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione del COA non è impugnabile al CNF
Tempi e modalità per la riassunzione del giudizio davanti al CNF cui rinvii la Cassazione
Il potere disciplinare spetta al Consiglio dell’Ordine e non al suo solo Presidente
Procedimento disciplinare ed obbligo di astensione
L’annullamento in autotutela della decisione disciplinare impugnata
Procedimento disciplinare e principio dell’invariabilità del collegio giudicante
Il diritto di difesa prevale sull’obbligo di rispondere alla richiesta di chiarimenti del COA
Il dies a quo prescrizionale nel caso di condotta illecita protratta nel tempo
La delibera con cui il COA dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

L’avvocato sospeso (radiato o cancellato) non può impugnare in proprio al CNF
L’avvocato sottoposto a sospensione cautelare dall’esercizio della professione è privo dello “ius postulandi”; pertanto, in considerazione della natura impugnatoria del ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dal locale Consiglio dell’ordine, tale atto è inammissibile ove personalmente proposto dall’avvocato sospeso. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30 Maggio 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, 08 maggio 2008, n. 11213- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MORELLI Mario Rosario

Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione del COA non è impugnabile al CNF
Il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio dell’Ordine territoriale, non è suscettibile di impugnazione, posto che – in materia disciplinare – l’impugnazione è consentita avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/33, sono, in via esclusiva, l’iscritto contro cui si procede ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 75
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 30 aprile 2012, n. 74;
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73;
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.

Tempi e modalità per la riassunzione del giudizio davanti al CNF cui rinvii la Cassazione
La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’eventuale riassunzione disposta d’ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 8 Novembre 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, 01 luglio 2008, n. 17938- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MERONE Antonio- P.M. NARDI Vincenzo

Il potere disciplinare spetta al Consiglio dell’Ordine e non al suo solo Presidente
Le sanzioni disciplinari, anche le più lievi come l’avvertimento, possono essere inflitte dal Consiglio dell’Ordine e non già dal suo solo presidente, e pur sempre dopo lo svolgimento di un regolare procedimento disciplinare nel rispetto della legge, dei diritti dell’incolpato e della difesa, a pena di nullità del provvedimento altrimenti emanato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 72

Procedimento disciplinare ed obbligo di astensione
L’art. 51, n. 4, cod.proc.civ., che, per effetto della disposizione dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597, trova applicazione nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati innanzi al Consiglio dell’Ordine, prevede l’obbligo di astensione solo per colui che, nella stessa causa da giudicare, abbia già deposto come testimone. (Alla stregua di tale principio, è stata, nella specie, esclusa la ricorrenza di tale causa di astensione in quanto il componente del Consiglio dell’ordine che, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto astenere nel procedimento disciplinare a suo carico perchè indicato dalla persona offesa come testimone nel procedimento penale iniziato contro lo stesso ricorrente per il medesimo fatto, era venuto a conoscenza di essere stato incluso nella lista dei testimoni presentata dalla P.C. solo dopo la conclusione del procedimento disciplinare; nell’occasione, la S.C. ha altresì rilevato che la inclusione nelle liste testimoniali non è equiparabile all’avvenuta deposizione, indicata dall’art. 51, n. 4 , cod.proc.civ. quale ipotesi di obbligatoria astensione per chi debba giudicare nella medesima causa, e che, comunque, il processo penale, iniziato per gli stessi fatti oggetto di procedimento disciplinare, non si identifica con questo.)
Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)

L’annullamento in autotutela della decisione disciplinare impugnata
L’intervenuta revoca, da parte del COA, del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento stesso, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 72

Procedimento disciplinare e principio dell’invariabilità del collegio giudicante
Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante, che costituisce una caratteristica essenziale di ogni procedimento giurisdizionale e di ogni decisione giudiziaria, è applicabile nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale), mentre non può essere esteso al procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine locale, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell’Ordine, nonchè la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato. In detto procedimento amministrativo è, invece, sufficiente il rispetto del requisito del “quorum” prescritto per la validità delle deliberazioni dall’art. 43 del citato r.d. n. 37 del 1934 e successive modificazioni.
Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)

Il diritto di difesa prevale sull’obbligo di rispondere alla richiesta di chiarimenti del COA
Non costituisce illecito deontologico sanzionato dell’art. 24 c.d.f., secondo capoverso, la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del C.d.O. di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. Invero, una fase preliminare del procedimento disciplinare – anche in virtù della lettera dell’art. 47 del r.d. 37/34 e dell’art. 38, co. II, L.P. – non è prevista dalla legge e l’istruzione predibattimentale non costituisce una fase precedente ed esterna al procedimento nella quale l’avvocato sia tenuto a dare sollecita risposta a richieste di chiarimenti in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, posto che così intesa la suddetta norma deontologica contrasterebbe con la regola basilare del nemo tenetur contra se edere, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In virtù del quale è consentito all’avvocato non fornire i chiarimenti che ritenga contrastanti con i suoi interessi difensivi, diritto che per il suo rango costituzionale prevale anche su quello del COA ad un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
NOTA:
Con il principio di cui in massima, il CNF muta il proprio orientamento, anche alla luce della più recente Giurisprudenza di legittimità, inaugurata da Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 4773 del 28 febbraio 2011.
In senso conforme:
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166

Il dies a quo prescrizionale nel caso di condotta illecita protratta nel tempo
In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, in presenza di una condotta illecita protratta nel tempo la prescrizione – che può essere eccepita per la prima volta anche in sede di giudizio di legittimità – decorre dalla data di cessazione dell’illecito. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22 dicembre 2007)
Ordinanza Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28159- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. BUCCIANTE Ettore

La delibera con cui il COA dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF
La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).
Lo stesso dicasi per il -simmetrico- provvedimento del COA che dispone l’archiviazione del procedimento, anch’esso inimpugnabile: Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.