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Questi gli argomenti che puoi approfondire sul sito del CNF
L’interruzione (ad effetto istantaneo) della prescrizione dell’azione disciplinare
Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
La prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di fatti costituenti anche reato sub judice penale
Contestazione dell’addebito disciplinare: l’omessa indicazione delle norme deontologiche violate
L’obbligo dell’avviso di garanzia non opera nel procedimento disciplinare avanti al COA
La contestazione disciplinare può non indicare la norma deontologica violata
La prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di fatti costituenti anche reato
L’omessa indicazione delle norme deontologiche violate
Procedimento disciplinare: la fase del dibattimento avanti al COA
Sospeso dalla professione l’avvocato che non rimborsi un prestito personale (peraltro richiesto ad un proprio cliente)
L’interruzione (ad effetto istantaneo) della prescrizione dell’azione disciplinare
La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione quinquennale, tale dovendosi intendere il termine di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, suscettibile dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui all’art. 2943 cod. civ. anche per effetto dei successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento. E poiché il giudizio che segue alla conclusione della fase amministrativa dinanzi al Consiglio dell’Ordine, ha come oggetto non un mero sindacato di legittimità sull’atto di applicazione della sanzione disciplinare, ma la relazione tra il potere disciplinare e la soggezione a tale potere, resa concreta dall’incolpazione contestata, come si desume dai poteri di indagine del Consiglio Nazionale Forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 63, u.c.), anche alla fase giudiziale del procedimento si estende la norma sulla prescrizione, che ha la funzione di escludere che l’infrazione possa ancora avere rilevanza. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 28 Dicembre 2005)
Cassazione Civile, sez. Unite, 25 luglio 2007, n. 16402- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MENSITIERI Alfredo- P.M. PALMIERI Raffaele
Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68
La prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di fatti costituenti anche reato sub judice penale
Nel caso dell’azione disciplinare a carico di un avvocato, esercitata per fatti costituenti reato per i quali sia iniziata l’azione penale, la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, restando irrilevante, alla luce della disciplina dell’art. 44 r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, il periodo decorso dalla commissione del fatto fino all’instaurazione del procedimento penale, anche ove, nelle more, il Consiglio dell’Ordine, avutane notizia, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo a fronte dell’esercizio dell’azione penale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13 Settembre 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 05 ottobre 2007, n. 20843- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. SALVAGO Salvatore- P.M. PALMIERI Raffaele
Contestazione dell’addebito disciplinare: l’omessa indicazione delle norme deontologiche violate
La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede l’indicazione delle norme che si ritengono violate, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68
L’obbligo dell’avviso di garanzia non opera nel procedimento disciplinare avanti al COA
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicchè la disciplina procedimentale non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di procedura penale e, in particolare, non è prevista né la fase delle indagini preliminari, conseguente alla ricezione della notizia dell’infrazione disciplinare, né una fase istruttoria vera e propria. Ne consegue che, nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione, ex art. 47 r.d. n. 37 del 1934, non sussiste alcun obbligo di informarne l’incolpato con avvisi o convocazioni, prima dell’atto di citazione di cui al successivo art. 48. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13 Settembre 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 05 ottobre 2007, n. 20843- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. SALVAGO Salvatore- P.M. PALMIERI Raffaele
La contestazione disciplinare può non indicare la norma deontologica violata
La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti contestati, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68
La prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di fatti costituenti anche reato
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante l’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall’art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. L’azione disciplinare prevista dall’art. 38 è, infatti, collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici (nonostante il tentativo di tipizzazione degli illeciti realizzato con l’adozione, da parte del Consiglio nazionale forense, il 17 aprile 1997, di un “codice deontologico forense”), e contempla un potere d’iniziativa abbastanza discrezionale, esercitabile con il solo riferimento alla condotta tenuta dall’iscritto, con la conseguenza che il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; l’azione disciplinare prevista dall’art. 44 è, invece, collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Resta pertanto irrilevante, secondo la disciplina dell’art. 44, il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il Consiglio dell’Ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo di fronte all’avvenuto inizio dell’azione penale. L’indicata disciplina non è mutata per effetto dell’art. 653 del (nuovo) codice di procedura penale nè è incisa dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Cassazione Civile, sez. U, 15 luglio 2005, n. 14985- Pres. Carbone V- Rel. Falcone G- P.M. Iannelli D (Conf.)
L’omessa indicazione delle norme deontologiche violate
La mancata indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, atteso che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, la contestazione, se adeguatamente specificata quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all’incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, considerata altresì la norma di chiusura di cui all’art. 60 c.d.f.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68
Procedimento disciplinare: la fase del dibattimento avanti al COA
In tema di azione disciplinare nei confronti di avvocati, nel procedimento innanzi al Consiglio dell’Ordine – che è introdotto dalla deliberazione di apertura e che si articola nelle successive cadenze degli atti preparatori del dibattimento, del dibattimento e dell’adozione del provvedimento finale, secondo il modello del rito penale – la fase del dibattimento è dedicata non solo all’interrogatorio dell’incolpato (citato a comparire per difendersi, di persona o con l’assistenza di un difensore, e legittimato ad indicare ulteriori testimoni, oltre quelli citati “ex officio”) ed alla discussione delle parti, ma comprende anche, secondo la disposizione espressa dell’art. 48 r.d. n. 37 del 1934, propriamente l’assunzione dei testi ritenuti utili, elencati già nella citazione dell’incolpato, ovvero indicati dallo stesso incolpato o dal P.M. nel termine loro concesso. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 23 Novembre 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 28 settembre 2007, n. 20360- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. TRIFONE Francesco- P.M. PALMIERI Raffaele
Sospeso dalla professione l’avvocato che non rimborsi un prestito personale (peraltro richiesto ad un proprio cliente)
La richiesta di prestiti personali ad un cliente per soddisfare situazioni contingenti di sofferenza finanziaria del professionista e senza provvedere alla restituzione integra un illecito disciplinare di rilievo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68
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