
Questi gli argomenti che puoi approfondire sul sito del Consiglio Nazionale Forense:
L’instaurazione del procedimento disciplinare all’esito di quello penale
Vietato richiedere un prestito al proprio cliente (che non sia una banca o altro operatore professionale)
La valutazione della rilevanza disciplinare di un fatto è riservata a COA e CNF
Il mancato avvertimento all’incolpato di farsi assistere da un difensore
La sospensione del procedimento disciplinare ove penda procedimento penale (disciplina previgente)
La reiterazione, in appello, della tesi difensiva sostenuta davanti al COA
Procedimento disciplinare: i vizi denunciabili in Cassazione.
La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento non è impugnabile al CNF
La valutazione sul merito dell’illecito disciplinare è incensurabile in Cassazione
Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA ed esercizio del diritto di difesa
L’instaurazione del procedimento disciplinare all’esito di quello penale
Le disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, si applicano, in linea di massima, anche ai procedimenti disciplinari a carico dei professionisti, ad eccezione delle norme che, presupponendo logicamente il rapporto di lavoro subordinato, sono incompatibili con la posizione di lavoro autonomo; ne consegue che la previsione dell’art. 5, comma 4, della citata legge – secondo cui, in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, il procedimento disciplinare deve avere inizio entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente – non si applica agli avvocati, per i quali non sussiste la necessità di provvedere al trasferimento ad un ufficio diverso da quello occupato al momento dei fatti oggetto del procedimento penale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 4 Luglio 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, 12 marzo 2008, n. 6530- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. CENICCOLA Raffaele
Vietato richiedere un prestito al proprio cliente (che non sia una banca o altro operatore professionale)
La richiesta di un prestito di denaro al proprio cliente costituisce illecito disciplinare, poiché comportamento contrario al dovere di probità e correttezza che il professionista iscritto all’albo professionale deve rispettare in ogni occasione e, quindi, anche nei rapporti strettamente privati e personali.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 67
La valutazione della rilevanza disciplinare di un fatto è riservata a COA e CNF
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono alla esclusiva competenza degli organi disciplinari, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è conferito dalla legge.
Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2005, n. 06215, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Martone A (Conf.)
Il mancato avvertimento all’incolpato di farsi assistere da un difensore
Dall’omissione, nella citazione a giudizio disciplinare, dell’avvertimento di cui all’art. 48 comma 3 del r.d. 37/1934 (cioè che l’incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sarà proceduto al giudizio in sua assenza) non deriva alcuna nullità, non rientrando tra quelle tassativamente previste dalla legge e, in ogni caso, non può essere eccepita avanti al CNF ma dinanzi al COA, attesa la natura amministrativa del giudizio innanzi al consiglio territoriale.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 66
La sospensione del procedimento disciplinare ove penda procedimento penale (disciplina previgente)
In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la contemporanea pendenza, nei confronti del medesimo professionista e per gli stessi fatti, di un processo penale e di un procedimento disciplinare non comporta la necessaria sospensione di quest’ultimo a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., sia perchè la sospensione non è imposta da una specifica disposizione di legge, sia perchè la definizione del processo penale non costituisce l’indispensabile antecedente logico – giuridico della decisione che deve essere resa in sede disciplinare, la quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali.
Corte di Cassazione, sentenza del 23 marzo 2005, n. 06215, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Martone A (Conf.)
NOTA:
Si segnala che, a seguito della riforma dell’art. 653 c.p.p., la più recente giurisprudenza è di contrario avviso. In arg. cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11.
La reiterazione, in appello, della tesi difensiva sostenuta davanti al COA
Va respinto il ricorso che si limita a riproporre le tesi difensive esposte innanzi al consiglio territoriale senza addurre elementi nuovi, tali da indurre a mutare il giudizio già espresso.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Perfetti), sentenza del 20 aprile 2012, n. 65
Procedimento disciplinare: i vizi denunciabili in Cassazione.
Poiché le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56, comma terzo, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, con cui si tendeva ad avvalorare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto all’impugnata decisione del CNF, che aveva irrogato la sanzione della sospensione per tre mesi dall’esercizio della professione all’avvocato che aveva corrisposto una rilevante somma di denaro ad un militare della Guardia di Finanza nel corso di una verifica fiscale). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 28 Dicembre 2005)
Cassazione Civile, sez. Unite, 23 marzo 2007, n. 7103- Pres. CORONA Raffaele- Est. MENSITIERI Alfredo -
La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento non è impugnabile al CNF
La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59 nonché Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19, oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).
La valutazione sul merito dell’illecito disciplinare è incensurabile in Cassazione
Con riguardo ai procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento in fatto del Consiglio Nazionale Forense circa la idoneità di un determinato comportamento posto in essere da un avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale della categoria, valori tutelati dall’art. 38 del r.d.l. n. 1578 del 1933, ha carattere di esclusività, ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione idonea e sufficiente.( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la condanna inflitta ad un avvocato incolpato, tra l’altro,di aver redatto e pubblicato un opuscolo informativo e pubblicitario indicando quale ragione giustificativa dello stesso nuove regole, in realtà inesistenti, imposte dall’Unione Europea in materia di compensi per l’attività professionale: la S.C. ha rilevato al riguardo che dalla motivazione del provvedimento impugnato era desumibile che la lesione del decoro e della dignità professionale della categoria era stata ravvisata dal Consiglio Nazionale Forense nella prospettazione al pubblico di fallaci innovazioni normative e di una funzione forense configurata come mera gestione di impresa di servizi, non essendosi, invece, inteso stigmatizzare la libera comunicazione delle informazioni sull’esercizio della professione).
Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 06213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)
Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA ed esercizio del diritto di difesa
Non sempre la mancata risposta alle convocazioni del Consiglio è in grado d’integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 24 C.D. Infatti, l’obbligo di riscontrare le richieste del C.O.A. deve necessariamente essere contemperato con tutti gli altri diritti dell’iscritto e, dunque, la violazione deontologica si può ritenere integrata soltanto quando la stessa non rappresenti l’esercizio di un diritto, quale quello di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, il CNF muta il proprio orientamento, anche alla luce della più recente Giurisprudenza di legittimità.
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