Nel confermare che va cancellato dall'albo forense l'avvocato che aderisce alla richiesta del cliente di non fatturare i pagamenti per prestazioni professionali, le Sezioni Unite civili della Cassazione, nella sentenza n. 13791/2012, depositata il 1° agosto 2012, chiariscono i limiti del giudizio attribuito alle Sezioni Unite della Cassazione ai sensi degli artt. 56 r.d. n. 1578 del 1933, 2 D.Lgs. n. 40 del 2006 e 360, n. 5 c.p.c..
Si legge nella sentenza 13791/2012 della Cassazione:
"3. La seconda doglianza ha ancora ad oggetto la deduzione di eccesso di potere per errore di fatto e difetto di motivazione in relazione agli artt. 56 r.d. n. 1578 del 1933, 2 D.Lgs. n. 40 del 2006 e 360, n. 5, c.p.c.. ...
4. La censura è inammissibile, in quanto sostanzialmente volta a ottenere un riesame degli elementi probatori acquisiti e degli accertamenti di fatto eseguiti, inibito nella presente sede se non per palese carenza argomentativa, certamente non riscontrabile nell'iter logico seguito nella specie dal C.N.F. , ...
6. Con il terzo motivo si deduce ancora eccesso di potere per errore di fatto e difetto di motivazione in relazione agli artt. 56 r.d. n. 1578 del 1933, 2 D.Lgs. n. 40 del 2006 e 360, n. 5, c.p.c.. ...
6. 1 La doglianza non può trovare ingresso nel presente giudizio.
6.2 Queste Sezioni Unite hanno infatti affermato che il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità (v., tra le altre, Cass., SSUU, n. 11564 del 2011, n. 1229 del 2004). E', quindi, inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio Nazionale Forense in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata." 
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