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Il Presidente del C.N.F., Avv. Prof. Guido Alpa, ha indirizzato, il 4 gennaio 2007, ai Presidenti degli Ordini degli avvocati la circolare N. 1-C/2007, avente ad oggetto la direttiva sui servizi e il suo ambito di operatività per l’Avvocatura ...
Circ. 01-2007 Direttiva sui servizi e il suo ambito di oerativita' per l'Avvocatura
Il Presidente del C.N.F., Avv. Prof. Guido Alpa, ha indirizzato, il 4 gennaio 2007 ai Presidenti degli Ordini degli avvocati la circolare N. 1-C/2007, avente ad oggetto la direttiva sui servizi e il suo ambito di operatività per Avvocatura.
Ecco il testo:
"Pubblicata sulla G.U. del 27.12.2006 ( L 376/36) la direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (2006/123/CE del 12 .12.2006) deve essere recepita dagli Stati Membri entro il 28.12.2009 . La versione finale non si discosta molto dal testo approvato quale “posizione comune” dal Parlamento e dal Consiglio dell’ Unione europea. Essa ha un ambito di applicazione residuale rispetto alla attività forense, in virtù delle deroghe stabilite da alcune sue disposizioni. Ed infatti:
(i) l’art.3 prevede che le regole introdotte da questa direttiva confliggenti con quelle introdotte da altri atti comunitari in ordine all’accesso o all’esercizio di specifiche attività professionali cedono rispetto a questi ultimi; in materia di attività forense gli atti comunitari che prevalgono sulla direttiva in esame sono per l’appunto la direttiva n. 77/249 sulla libera prestazione di servizi, la direttiva n. 48/89 sulla libertà di stabilimento con il titolo omologo del Paese ospitante (previo esame di complemento), la direttiva n.5/98 sullo stabilimento permanente con il titolo di origine, la direttiva n.36/05 (che deve essere attuata entro il 20.20.2007) sulle qualifiche professionali;
(ii) l’art. 5 c.3 prevede l’esenzione esplicita dalle procedure di rilascio di certificati;
(iii) l’art. 17 prevede l’esenzione esplicita della attività forense dall’ applicazione dell’ art. 16 riguardante la libera prestazione di servizi.
Tra i “considerando” ( che esplicitano le finalità della direttiva e chiariscono anche in via interpretativa il contenuto delle sue disposizioni) occorre porre in rilievo:
- il n. 88 che, in generale, precisa che il principio di libera prestazione di servizi non si applica alle attività riservate agli avvocati, ivi compresa, negli ordinamenti nei quali la riserva è prevista, anche la consulenza giuridica; nel nostro Paese la consulenza non è attività riservata, ma la direttiva indirettamente conferma che tale riserva non sarebbe in contrasto con la libera circolazione dei servizi;
- il n. 33, che precisa come per gli altri aspetti della disciplina prevista siano inclusi i servizi di consulenza legale a favore di imprese e di consumatori (là dove la consulenza non sia riservata);
- il n. 73 il quale, al di là dei casi delle qualifiche professionali, consente l’esonero dal divieto di tariffe minime e massime se imposte specificamente da autorità competenti per la prestazione di determinati servizi compatibilmente con la libertà di stabilimento; questo considerando può essere interpretato alla luce della sentenza Cipolla della Corte di Giustizia depositata il 5.12.2006;
- il n. 95 il quale legittima sempre le tariffe se giustificate dalle caratteristiche tecniche della professione;
- il n. 100 che esclude i divieti assoluti o totali di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate e rinvia a codici di condotta di ambito comunitario;
-il n. 101 che ammette lo svolgimento di servizi multidisciplinari ma anche le relative restrizioni purché necessarie ad assicurare l’indipendenza e l’integrità delle professioni regolamentate;
- il n. 114 che raccomanda l’adozione di codici di condotta da parte delle professioni regolamentate intesi a garantirne l’indipendenza, l’imparzialità e il segreto professionale.
Tralasciando le regole sulla semplificazione amministrativa e sulla libertà di stabilimento, e le aree già coperte dalle direttive pregresse o esplicitamente escluse dalla direttiva in esame rimangono alcune disposizioni che afferiscono anche all’ attività forense.
Sono conservate per gli avvocati la doppia osservazione delle regole giuridiche inerenti la professione sia nel paese d’origine sia nel paese ospitante e così pure la “doppia deontologia”.
Le novità riguardano essenzialmente la qualità dei servizi.
L’art.22 prevede le informazioni che il professionista deve fornire al destinatario, termine che non distingue tra consumatori e imprese (note, status, forma giuridica, indirizzo e tutti gli altri dati identificativi, iscrizione all’albo e Ordine competente, dati di registrazione all’ IVA, qualifica professionale e Stato membro nel quale è stata acquisita, clausole contrattuali eventualmente praticate, prezzo del servizio se precostituito, assicurazione, se esistente).
Le informazioni possono essere fornite spontaneamente, oppure essere rese accessibili nel luogo ove si svolge l’attività, oppure inserite nel sito del professionista, oppure nei fogli illustrativi del servizio.
Nel caso il “prezzo” della prestazione, cioè il compenso, non sia predefinito – come accade normalmente nell’esercizio dell’attività forense – la direttiva non si oppone alla introduzione di tariffe; è solo necessario porre il cliente in condizione di poter conoscere i criteri con cui si calcola il compenso oppure consegnare un preventivo sufficientemente dettagliato. Il sistema più semplice è la vacazione; tuttavia, si possono impiegare le tariffe al momento della conclusione del contratto d’opera, ovvero farvi riferimento in via integrativa, sempreché ogni informazione ed ogni criterio di calcolo siano chiari e comprensibili, e conosciuti in tempo anteriore all’assunzione del mandato professionale. E’ evidente che non è possibile prefigurare in anticipo né la sua durata né le possibili complicazioni processuali , sicché qualunque sia il criterio utilizzato per calcolare il compenso, il cliente non può ab inizio conoscere quanto spenderà perché non lo può prevedere neppure l’avvocato. Ma la direttiva è flessibile sul punto, e salva sempre la specificità della professione considerata.
Occorre anche informare il destinatario delle regole professionali vigenti: la normativa di legge, alla quale si può fare rinvio con mezzi anche informatici, il codice deontologico, l’esistenza di organismi di conciliazione presso gli Ordini (e, nel caso di tariffe o compensi, la procedura conciliativa già prevista dalla disciplina forense).
E’ soppresso ogni divieto in materia di pubblicità: l’art.24 c.1 si riferisce esplicitamente alle professioni regolamentate, ma vi è un temperamento ( all’art. 24 c.2) che impone la conformità del messaggio alle regole professionali, tenendo conto della specificità della professione , nonché della indipendenza, della integrità, della dignità e del segreto professionale. Ciò significa che, in via legislativa ( nel testo di attuazione) ovvero in via deontologica sono ammesse limitazioni, purché non configgenti con il principio di non-discriminazione, con il principio di proporzionalità e siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale ( secondo le definizioni di tali termini indicate nell’art. 15).
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività professionale – ferma la libertà di scegliere le forme più opportune - si possono svolgere attività multidisciplinari , ma è consentito apporre limitazioni per evitare i conflitti d’interesse, per garantire indipendenza e imparzialità, regole deontologiche specifiche per rendere le attività compatibili tra loro e per custodire il segreto professionale.
La qualità del servizio può essere certificata da un organismo indipendente o accreditato (ma si tratta di iniziativa semplicemente volontaria) o si può fare ricorso a carte di qualità o marchi predisposti da ordini professionali a livello comunitario.
Se si considera che la versione aggiornata del testo del codice deontologico , che sarà pubblicata prossimamente , già tiene conto di quasi tutte queste prescrizioni, per l’ Avvocatura non sarà difficile dare attuazione alla direttiva nel triennio venturo, anche ricorrendo semplicemente alle prescrizioni del codice, se il legislatore , al momento dell’attuazione, vorrà riconoscere la specificità della professione forense e attribuire al Consiglio Nazionale Forense il compito di adeguare la disciplina di settore alla direttiva. Come è noto, qualsiasi atto avente natura regolamentare è ammesso per attuare le direttive nell’ordinamento interno.
Con i migliori saluti."
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