Sottoscrizione di sentenze del C.N.F. (vedi pure Cass 17204 21/7/10)

Deontologia - Le norme deontologiche
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Le sezioni unite della Cassazione, con sentenza 24/7/2009, n. 17357 (su Rassegna Forense 3/2009), hanno statuito che "In materia di decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, qualora, nella copia allegata al ricorso per cassazione, la conformità della decisione all'originale sia stata attestata recando, con la dicitura "firmato", l'indicazione a stampa del nome e cognome del presidente  e del segretario, tale formulazione non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione sull'originale dell'atto, che l'apposizione di detta dicitura lascia presumere, ma la parte può dimostrarne la mancanza prendendo visione dell'originale e facendosi rilasciare specifica attestazione, da depositarsi ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.".
Va ricordato anche che la Suprema Corte, nella ordinanza n. 17204 depositata il 21 luglio 2010, accogliendo un ricorso del Ministero della sanità contro una decisione della Corte d’Appello di Roma, ha ribadito che la sentenza che non risulti sottoscritta dal giudice è affetta da nullità assoluta ed insanabile, se non è menzionato uno specifico impedimento del magistrato. Si legge nell'ordinanza n. 17204/2010: "la giurisprudenza di questa corte ha ripetutamente sottolineato come l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice (o, nell'ipotesi di sentenza emessa da parte di un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132, terzo comma cod. proc. civ.) determina, qualora non risulti menzionato un impedimento del magistrato, la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, rilevabile anche di ufficio (Cass. 31 ottobre 2005, n. 21193, 24 giugno 2004, n. 11739)".