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Finalmente una buona notizia dalla Commissione Giustizia della Camera ma proprio adesso dobbiamo farci sentire, in primo luogo evidenziando ciascuno a tutti i membri delle Commissioni che ora sono chiamate a esprimere parere (I "Affari Costituzionali", XI "Lavoro" e XIV "Unione Europea") che in questi giorni stanno sopravvenendo nei confronti dei c.d. avvocati-part-time ingiuste cancellazioni dagli albi, fonti di danni per noi e di responsabilità risarcitoria per lo Stato italiano ! La Commissione Giustizia della Camera nella seduta del 7 marzo, con la sola voce contraria dell'On. Enrico Costa (FI), ha approvato l'articolo aggiuntivo (1.010) del relatore, On. Mazzoni, nella nuova formulazione resasi necessaria per renderlo conforme a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della l. 339 del 2003 circa l'assenza degli oneri aggiuntivi per lo Stato. Il testo sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere e cioè alla Commissione I Affari Costituzionali, XI Lavoro e XIV Unione Europea. La Commissione Giustizia ha, infine, rinviato il seguito dell'esame ad altra seduta. Leggi di seguito il resoconto della seduta e l'articolo aggiuntivo modificato dall'On. Mazzoni ...
Mercoledì 7 marzo 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il Sottosegretario per la giustizia Luigi Li Gotti.
La seduta comincia alle 15.15.
Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici.
C. 615 Mazzoni.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2007.
Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 13 febbraio scorso, dopo che il relatore aveva presentato l'articolo 1.010 e che l'onorevole Palomba aveva ritirato il suo emendamento 1.5, si è svolto un dibattito dal quale sono emerse una serie di questioni che, in ragione della loro rilevanza, hanno indotto la Presidenza, su richiesta del rappresentante del gruppo di Forza Italia, a sospendere l'esame del provvedimento per consentire ai deputati una adeguata riflessione sulla portata del provvedimento in esame.
Il relatore, come preannunciato nella seduta del 13 febbraio, ha riformulato il suo articolo aggiuntivo 1.010 al fine di renderlo conforme a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 339 del 2003 circa l'assenza di oneri aggiuntivi per lo Stato (vedi allegato).
Prima di passare all'esame degli emendamenti, ricorda altresì che gli onorevoli Palomba e Betta hanno ritirato i loro emendamenti.
In relazione ai restanti emendamenti, il relatore ha invitato i presentatori al ritiro. Il Governo si è rimesso alla Commissione su tutti gli emendamenti.
Passando quindi all'esame degli emendamenti avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.2 e 1.1, si intende che gli stessi vi abbiano rinunziato.
Pierluigi MANTINI (Ulivo), pur ribadendo le proprie perplessità di carattere generale, relativamente alla logica di «sanatoria» alla base del provvedimento ed alla necessità di affrontare comunque la questione da esso posta nell'ambito della riforma delle professioni, all'ordine del giorno delle Commissioni riunite II e X, esprime un giudizio favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.010 (nuova formulazione), che appare in grado di migliorare la formulazione del testo in esame.
Enrico COSTA (FI) pur alla luce della riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, ribadisce la propria contrarietà nei confronti del provvedimento in esame, il quale risulta, tra l'altro, privo dei requisiti di generalità ed astrattezza.
Rosa SUPPA (Ulivo) nel condividere le osservazioni dell'onorevole Mantini, esprime un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, volto a modificare la disciplina transitoria della legge n. 339 del 2003, del quale condivide i principi ispiratori.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) esprime un giudizio favorevole sul provvedimento, pur ribadendo la validità del principio generale secondo il quale occorre separare la figura dell'avvocato da quella del pubblico dipendente.
Federico PALOMBA (IdV) esprime una valutazione favorevole sul testo del provvedimento, anche in considerazione della riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.010.
Paolo GAMBESCIA (Ulivo) evidenzia come il provvedimento in esame, volto a modificare la legge n. 339 del 2003, intenda porre rimedio ad una situazione di incertezza del diritto, auspicando che il legislatore in futuro ponga maggiore attenzione alle conseguenze prodotte dai provvedimenti normativi.
Erminia MAZZONI (UDC), nel concordare con le osservazioni dell'onorevole Gambescia, sottolinea come l'obiettivo del provvedimento sia proprio quello di rimediare ad una situazione di incertezza giuridica. Replicando all'onorevole Costa, precisa che non si tratta di un provvedimento a favore di soggetti predeterminati, bensì di un provvedimento volto a sanare una illegittimità costituzionale prodotta dalla disposizione transitoria della legge n. 339 del 2003.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 1.010 (nuova formulazione).
Pino PISICCHIO, presidente, dopo avere avvertito che il testo sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
ALLEGATO
Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici. C. 615 Mazzoni.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disciplina transitoria).
1. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
2. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
3. Il dipendente pubblico part time che ha optato per la cessazione del rapporto d'impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.
1. 010 (nuova formulazione).Il Relatore.
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