Corte costituzionale, udienza 22/5/12. Perelli: argomenti nuovi a favore degli "avvocati part time"

Cronache su incompatibilità d'avvocati part time - Quando il gioco si fa duro ...
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Dopo la relazione del vice presidente della Corte così ho argomentato, tra l'altro, innanzi alla Corte costituzionale, all'udienza del 22 maggio 2012, per sostenere che la l. 339/03 è una legge "a scadenza", una legge "da consumarsi preferibilmente prima del 13 agosto 2012".
A favore dell'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 (nel senso che essa legge non reintroduce una incompatibilità  in senso proprio ma solo il divieto di nuove iscrizioni negli albi forensi di dipendenti pubblici a part time ridotto dopo la sua entrata in vigore) ed a favore, in via gradata, dell'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanza di rimessione delle SS.UU. civili della Cassazione n. 24689/10, militano recenti novità legislative: i commi 5 e 5 bis dell'art. 3 del d.l. 138/11. Ciò perchè tali commi dispongono, tra l'altro, l'abrogazione automatica delle norme che regolano l'accesso alla (e l'esercizio della) professione forense per contrasto con un principio corrispondente al contenuto dei parametri di costituzionalità  posti, dalle SS.UU. della Cassazione, a base dell'ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 24689/10. 
Per il citato comma 5, tra l'altro: 1) gli ordinamenti professionali devono già oggi (e non entro il 13 agosto 2012) garantire che l'esercizio dell'attività dei professionisti italiani risponda senza eccezioni al principio di libera concorrenza; 2) con regolamento governativo gli ordinamenti professionali dovranno essere trasformati entro il 13/8/2012 per recepire, tra l'altro, il seguente principio: a) “l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista”.
Per il citato comma 5 bis: “Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.”

Ebbene, il comma 5 bis è d'enorme importanza. Esso prevede una abrogazione per contrasto con principi e impone al giudice competente di decidere su domanda che eventualmente, dopo il 13 agosto 2012, fosse proposta per chiedere di dichiarare abrogata, per contrasto con i detti principi, una certa disciplina di una qualunque professione (compresa ovviamente quella di avvocato). Il giudizio del giudice adito con una domanda di declaratoria di abrogazione di tal fatta, sarà, per il possibile impatto sugli ordinamenti professionali, addirittura più "pesante" del giudizio che altra norma di legge ordinaria (art. 23 l. 87/1953) delinea in termini di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da una parte processuale per chiedere al giudice medesimo d'emettere ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Il detto comma 5 bis è stato oggetto di parere pro veritate, del 10/5/2012, rilasciato dal Presidente emerito della Corte costiituzionale, Piero Alberto Capotosti, al Consiglio Nazionale Forense. A mio avviso il parere pro veritate del Prof. Capotosti non è interamente condivisibile nella parte in cui non riconosce la costante automatica operatività della abrogazione di norme per contrasto con principi di cui alle lettere da a) a g) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/11 (modalità d'abrogazione, questa "automatica", indiscutibilmente voluta “in ogni caso” per l'eventualità di mancata emanazione di regolamenti governativi conformi ai detti principi prima del 13/8/2012.
Comunque, se qualche giudice riterrà che la legge ordinaria non possa essere -nemmeno nell'odierna urgenza di riforme radicali in cui versa l'Italia- strumento di aggiornamento degli ordinamenti professionali ai principi da a) a g) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/11, potrà sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del medesimo comma 5 bis ma fino ad allora non si può dubitare della potenzialità di tale ultima disposizione di fondare decisioni, da parte d'ogni giudice competente, di intervenuta abrogazione di norme di questo o quell'ordinamento professionale.

Di certo sono norme “ad abrogazione necessitata” quelle di cui alla l. 339/03: ciò per l'evidente loro contrasto con il principio di libertà d'accesso alla professione forense e di autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista avvocato nell'esercizio della sua professione, sancito dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/11.
Inoltre, è evidente che i principi fonte d'abrogazione (di cui alle lettere da a) a g) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/11) non possono esser esplicitati, nel loro contenuto di parametro d'abrogazione, dalle norme di legge ordinaria che disciplinano le professioni. Tali norme di legge ordinaria, ad altrimenti ritenere, sarebbero parametro della abrogazione di se stesse. Pertanto, ad es., non si può sostenere che la l. 339/03 indichi il contenuto del principio di libero accesso alla professione d'avvocato con le necessarie garanzie di autonomia e indipendenza. Iinfatti, anche la l. 339/03 è oggetto di vaglio al fine di valutare se debba ritenersi abrogata o meno se alla data del 13/8/2012 non sarà stato emanato il previsto regolamento governativo a disciplina della professione forense; essa l. 339/03 non può essere, evidentemente, il metro del vaglio.
I principi enumerati dalle citate lettere da a) a g) possono risultare esplicitati, però, da norme costituzionali e da sentenze della Corte costituzionale. In particolare, il principio di cui alla lettera a) risulta esplicitato nel suo contenuto, per quanto riguarda la professione di avvocato, dalla sentenza della Corte cost. n. 189/01.
Perciò dal 13/8/2012 un giudice potrà dichiarare abrogata la l. 339/03 (se non sarà stata dichiarata abrogata, ancor prima, da regolamento governativo).
Quanto sopra detto assume grande importanza per la decisione che la Corte costituzionale si accinge a prendere sulla ordinanza di rimessione delle SS.UU. n. 24689/10 in tema di diritti quesiti dei c.d. "vecchi avvocati part time". Ciò perchè una legge “a scadenza” (quale la l. 339/03), se prima della "programmata scadenza" è oggetto d'esame della Corte costituzionale per violazione di parametro costituzionale che per avventura sia (come è nel caso dell'ordinanza di rimessione della Cassazione n. 24689/10, in cui il “libero accesso” alla professione forense è espressione degli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.) coincidente col principio che ne fonda la scadenza programmata per legge:
1) deve essere interpretata -se ciò è possibile in base alla sua lettera- in maniera che, in conformità al principio che ne determina la scadenza, risulti inapplicabile nel giudizio a quo (dunque l'interpretazione costituzionalmente orientata a salvaguardia dei diritti quesiti dei “vecchi avvocati part time” è oggi ancor più doverosa di quanto lo fosse in passato per le SS.UU. della Cassazione);
2) se invece, in base alla lettera della disposizione d'un ordinamento professionale, la stessa disposizione non sia ritenuta interpretabile in maniera da renderla inapplicabile al giudizio a quo, deve essere dichiarata incostituzionale.   
In conclusione: la Corte costituzionale, proprio nel momento in cui è chiamata a decidere se sia legittima, da parte della corporazione degli avvocati e d'un Legislatore capriccioso, l'imposizione ai c.d. “vecchi avvocati part time” d'una opzione alternativa tra il cancellarsi volontariamente dall'albo o l'esserne cacciati, potrebbe ritenere (nemesi storica?) che è pienamente legittima la prospettazione -con i commi 5 e 5 bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011- alla corporazione degli avvocati della opzione alternativa tra un regolamento governativo di riforma anticorporativa della professione forense e la abrogazione automatica delle norme dell'ordinamento forense oggi vigenti (e che mi paiono di carattere sostanzialmente corporativo) comunque contrastanti con i principi di cui alle lettere da a) a g) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/11 (e sopratutto col principio di cui alla lett. A, come concretato da norme di rango costituzionale e sentenze della Corte costituzionale, tra le quali, in primo luogo, la sentenza n. 189/01).

LE ARGOMENTAZIONI DI CUI SOPRA POSSONO ESSERE UTILMENTE PROSPETTATE  AL GOVERNO PER OTTENERE UN'ESPLICITA ABROGAZIONE DELLA L. 339/03 CON REGOLAMENTO GOVERNATIVO CHE, PRIMA DEL 13/8/2012, SI INCARICHI DI DISCIPLINARE LA PROFESSIONE DI AVVOCATO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI ALLE LETTERE DA A) A G) DEL COMMA 5 DELL'ART. 3 DEL D.L. 138/2011.