
SINTESI E ANALISI CRITICA DEL TESTO DI RIFORMA FORENSE APPROVATO DAL SENATO E IN PARTICOLARE DELLE NOVITA' INTRODOTTE NELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO:
TIROCINIO
In tema di tirocinio per il praticante ci sarà solo il rimborso delle spese sostenute mentre è escluso il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Si prevede un compenso forfettario e commisurato all'apporto professionale dei praticanti a partire dal secondo anno.
ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE
L'esame per accedere alla professione consiste in tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede, con la presenza in commissione di un magistrato in pensione. Un sorteggio che abbinerà sedi e scritti ai fini della correzione.
CONTINUITA' NELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
Chi non produce continuativamente reddito sarà cancellato dall'albo.
FORMAZIONE PERMANENTE
L'avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Si introduce l'obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito.
RISERVA DI CONSULENZA
Si introduce, accanto alla riserva ovvia per il patrocinio processuale, la riserva per la consulenza legale resa professionalmente, anche stragiudiziale. Le aperture riguardano solo il lavoro subordinato di consulenza e assistenza prestate per il solo datore e la consulenza per gli iscritti a società e alle holding associate.
SPECIALIZZAZIONE
Mentre, nel vigore della legge professionale del 1933, si attende l'esito di un ricorso presentato al Tar Lazio da numerosi avvocati contro il Regolamento del C.N.F. riguardante le specializzazioni dell'avvocato, il ddl di riforma forense che passa alla Camera disciplina pure la specializzazione forense.
Vi si prevede che l’avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista in una serie di materie (diritto di famiglia, diritto societario, diritto tributario, diritto penale, eccetera) dopo aver frequentato scuole e corsi di alta formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive, e dopo aver sostenuto un esame finale presso il Cnf, il quale rilascerà il titolo di avvocato specialista.
La specializzazione sarà invece "automatica", su autodichiarazione, per gli avvocati con 20 anni almeno di iscrizione all'Albo. Con la riforma, dicono i suoi fautori, s’introducono le specializzazioni e il controllo dell’ordine sulla qualità degli avvocati. Personalmente concordo con l'aspra critica che qualcuno ha rivolto in questi termini: "la specializzazione e la qualità sono valutate dal mercato, dai clienti, non certo da avvocati che trovano il tempo per non fare l’avvocato. Il meccanismo a “punteggi” serve solo a far platea nei convegni: tu avvocato vieni, ti sciroppi una giornata di relazioni più o meno assennate, e l’ordine ti riconosce un credito, a valere sulla tua qualificazione professionale. Che è come dire che se uno va allo stadio tutte le domeniche merita la qualifica di calciatore".
PUBBLICITA'
E'consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniere veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa. I legali potranno dunque "sponsorizzarsi" solo affermando la verità.
SOCIETA' TRA AVVOCATI
Sono ammesse le società tra avvocati, anche di natura multidisciplinare. Sono però vietate le società di capitali.
TARIFFE e PATTO DI QUOTA LITE
Si prevede la reintroduzione delle tariffe e il rimborso delle spese per l'attività svolta. Onorari e rimborsi che devono essere tarati sulla prestazione e sul valore della pratica. Con la reintroduzione delle tariffe minime, argomentano i fautori della riforma, si evita la concorrenza sleale e lo sfruttamento dei giovani, dando dignità alla professione.
Il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto a render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento (in mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo). Ripristinato il divieto del patto di quota lite, il divieto di quantificare il compenso in ragione del risultato.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Presso i Consigli degli ordini sarà istituito un Consiglio istruttore di disciplina, titolare dell'azione disciplinare, e un collegio giudicante. Si vuol così rendere più terzo e imparziale il soggetto che esercità il potere disciplinare.
L'incolpato, oltre a poter essere ascoltato personalmente, avrà anche la possibilità di essere difeso da un legale.
PER ELABORARE UNA CRITICA VINCENTE ALLE SCELTE DEL SENATO, SOPRATTUTTO SOTTO L'ASPETTO DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI ALCUNE SCELTE, SCRIVIMI ALL'INDIRIZZO perelli.maurizio su libero.it
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