Ancora sull'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03

avv. Maurizio Perelli Cronache su incompatibilità d'avvocati part time - Quando il gioco si fa duro ...
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ULTERIORI ARGOMENTI A SOSTEGNO DELL'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA LEGGE 339/03, RECLAMATA NEL MOTIVO DI RICORSO "PRIMO BIS".

L'esistenza di due categorie di "avvocati-part-time" aiuta ad interpretare la legge 339/03, avallandone la interpretazione costituzionalmente orientata reclamata dai c.d. "vecchi avvocati part time".
Due sono le categorie di "avvocati part time" delineate dai commi 56, 56 bis, 57 e 58 dell'art. 1 della l. 662/96 e confermate dalla modifica dell'ambito d'applicazione dei detti commi 56, 56 bis e 57  ad opera dell'art. 1 della l. 339/03.
Una prima categoria è composta da coloro che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo dopo aver trasformato il precedente rapporto di lavoro pubblico full time in un part time ridotto, ex art. 1, commi 56 e ss., l. 662/96.
Una seconda categoria è composta da coloro che, essendo già avvocati iscritti all'albo prima dell'abrogazione delle norme che disponevano l'incompatibilità tra impiego pubblico in part time ridotto e l'esercizio della professione di avvocato, sono successivamente divenuti anche impiegati pubblici a part time ridotto.
Ebbene, anche l'esistenza di tali due categorie e l'esigenza di non differenziarne arbitrariamente il trattamento normativo aiuta ad interpretare la l. 339/03, imponendone una interpretazione costituzionalmente orientata (e conforme al diritto dell'Unione europea e alla C.E.D.U.) che salvaguardi i diritti quesiti di coloro che fecero affidamento nella serietà del legislatore italiano quando entrò in vigore la l. 662/96.
Il vero significato della l. 339/03 non è quello di reintrodurre tra esercizio della professione forense e impiego pubblico a part time ridotto una incompatibilità in senso tecnico, la quale, irragionevolmente:
 1) continuerebbe a consentire il doppio lavoro a chi era già iscritto all'albo avvocati prima dell'abrogazione (ad opera dell’art. 6 del D.L. 28/3/97, n. 799) di tutte le disposizioni che vietavano “l’iscrizione all’albo” forense e “l’esercizio dell’attività” di avvocato e abbia successivamente acquisito anche un posto di dipendente pubblico a part time ridotto.
 2) imporrebbe la cancellazione dagli albi forensi solo nei confronti dei soggetti ricompresi nella "prima catagoria" di cui sopra, di coloro cioè che, essendo già dipendenti pubblici a tempo pieno al momento dell’entrata in vigore della l. 662/96, abbiano successivamente ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati in virtù dell’art. 1, co 56 e ss., di quella legge, dopo aver trasformato il rapporto di lavoro pubblico full time in un rapporto di lavoro a tempo parziale ridotto.
Quanto indicato ai punti 1 e 2, assurdamente, sarebbe il contenuto dell'art. 2, comma 1, della l. 339/03, se non se ne facesse l'interpretazione reclamata  dai c.d. "vecchi avvocati part time".
La l. 339/03, invece, intervenendo dopo l’abrogazione –ad opera dell’art. 6 del D.L. 28/3/97, n. 79- di tutte le disposizioni che vietavano “l’iscrizione all’albo” forense e “l’esercizio dell’attività” di avvocato, non reintroduce un’incompatibilità (che, per sua natura, oltre a non poter operare "a scoppio ritardato", non potrebbe non operare nei confronti di entrambe le suddette categorie di "avvocati-part-time") ma, con intervento più limitato e rispettoso dei diritti quesiti e del concetto giuridico di incompatibilità, reintroduce limiti e divieti alla sola “iscrizione” all’albo, dalla sua entrata in vigore, e non anche all’ “esercizio” della professione forense da parte dei già iscritti all’albo.
Così facendo la l. 339/03 non abroga la disposizione dell’art. 56 bis dell’art. 1, l. 662/96 che tale “esercizio” ebbe a consentire ai dipendenti pubblici in part time ridotto.
Tale interpretazione della l. 339/03 consente di evitare la censura di incostituzionalità del suo art. 2, comma 1, per irragionevole disparità di trattamento tra le due sopra individuate categorie di "avvocati-part-time", quelli che prima erano solo dipendenti pubblici full time e quelli che prima esercitavano solo la professione d'avvocato full time.
Si consideri al riguardo il disposto dei primi due commi dell'art. 2 della l. 339/03.
Essi recitano:
1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultino ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno"
.
Orbene, è evidente che il comma 1 si riferisce, prevedendone la cancellazione dall'albo, a una sola categoria di "avvocati-part-time" e cioè agli "ex dipendenti pubblici full time".
La lettera del primo comma è confermata poi dal senso del secondo, che con l'espressione "reintegrazione nel rapporto di lavoro a tempo pieno" esplicita che i pubblici dipendenti oggetto della disposizione di cui al comma primo sono coloro che prima dell'entrata in vigore della l. 662/96 erano impiegati pubblici full time.
Conseguentemente, solo se si intende la l. 339/03 come una introduzione del divieto di iscrizione agli albi di nuovi "avvocati-part-time" dopo la sua entrata in vigore (e dunque si salvaguardano i diritti quesiti al doppio lavoro di tutti gli "avvocati-part-time"), si potrà evitare la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge 339/03 per il fatto che riserva ai soli ex dipendenti pubblici a full time la cancellazione dall'albo, trattandoli senza ragione in maniera deteriore rispetto all'altra categoria di "avvocati-part-time" (gli ex avvocati full time) dei quali non commina la immediata (alla scadenza del trentaseiesimo mese dall'entrata in vigore della l. 339/03) cancellazione d'ufficio dall'albo.

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Pure la diversità tra la "reintegrazione nel rapporto a tempo pieno" (di cui al comma 2 dell'art. 2 della l. 339/03), e la "riammissione in servizio purchè non in soprannumero" (di cui al comma 3 dell'art. 2) avalla una interpretazione della l. 339/03 che salvaguardi i diritti quesiti dei "vecchi avvocati part time".

Infatti, la l. 339/03 recita:
"Articolo 1
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto -legge 27/11/1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni”.
Articolo 2 
1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultino ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.
4. Il dipendente pubblico part- time che ha esercitato l’opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purchè non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione
”.

Prendiamo in esame il comma 2 dell'art. 2 della l. 339/03: esso prevede che i soggetti di cui al comma 1 (e cioè coloro che hanno ridotto almeno del 50% un precedente rapporto full time al fine di fare l'avvocato e poi hanno comunicato nei 36 mesi al Consiglio dell'ordine la propria opzione per il mantenimento del rapporto di impiego pubblico), hanno diritto ad esser reintegrati ad nutum, quando vogliono, nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
Tale facoltà non è concessa invece a due categorie:
A) a quanti, già iscritti all’albo prima della l. 662/96, abbiano successivamente vinto un concorso pubblico ad un posto pubblico in part time ridotto;
B) a quanti (i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2 della l. 339/03), già iscrittisi all'albo in virtù dell'adesione al part time ridotto,  abbiano poi (dopo l'entrata in vigore della l. 339/03) optato per la cessazione del rapporto di impiego e ovviamente siano rimasti iscritti all'albo.
Il  soggetto che rientri nella categoria A) oppure B) non ha un "diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno" (secondo le parole del comma 2 dell'art. 2). 
Il soggetto che rientri nella categoria B) conserva per cinque anni un "diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purchè non in soprannumero". La sua riammissione in servizio a tempo pieno non sarà un diritto esercitabile ad nutum, bensì un diritto condizionato al non essere il soggetto "in soprannumero"  secondo le ordinarie regole che oggi impongono di considerare i limiti al c.d. turn over (l'art. 3, comma 102, della l. 24/12/2007, n. 244, come modificato dall'art. 9 del d.l. 78/2010, dispone: "3. 102. Per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.").
Ebbene, la riportata disposizione sul turn over impone di interpretare sistematicamente la l. 339/03 nel senso che non penalizzi in maniera evidentemente ingiusta, escludendo in concreto persino la possibilità di un ritorno al tempo pieno nel pubblico impiego, coloro che si fidarono del legislatore della l. 662/1996 . Fu infatti la l. 662/96 che, attraverso l'art. 1, commi 56 e ss. (pure confermati legittimi da Corte cost. 189/01), spinse i dipendenti pubblici ad abbracciare il part time "ridotto" per tentare le sorti della libera professione d'avvocato col "paracadute" del ritorno eventuale al tempo pieno nel lavoro pubblico.
Sarebbe ora evidentemente iniquo assoggettare tali cittadini, che nessuna colpa ebbero nell'operare le loro scelte di vita fondamentali in relazione a quello che sembrava un indirizzo legislativo stabile e non estemporaneo (vedi in tal senso Corte cost. 171/99 e 189/01), ad una disciplina quale quella limitatrice del turn over che evidentemente azzera, o quasi, la possibilità concreta di un reingresso al lavoro pubblico a tempo pieno.
Conseguentemente la l. 339/03 (poichè lo consentente la sua formulazione letterale) si deve intendere nel senso che chi trasformò il rapporto di lavoro pubblico full time in un part time ridotto per fare l'avvocato avrà un diritto al reintegro al tempo pieno ad nutum e non secondo le regole generali, quali sono quelle oggi vigenti sul turn over nell'impiego pubblico. Un tale esito corrisponde alla interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 della l. 339/03, che dunque si inserisce armonicamente nel sistema ordinamentale.

Milita in tal senso anche l'interpretazione letterale:
se infatti si deve distinguere, come pare necessitato dal significato delle parole, tra l'avere "diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno" (art. 2, comma 2) e il conservare "per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purchè non in soprannumero" (art. 2, comma 3), allora vuol dire che è errata l'interpretazione del C.N.F. ed è corretta l'interpretazione costituzionalmente orientata che salva i diritti quesiti. CiO' PERCHE' RISULTA EVIDENTE CHE I DETTI COMMI 2 E 3 SI RIFERISCONO A VICENDE TRA LORO DIVERSE.
In sostanza il legislatore, nel prevedere al comma 2 dell'art. 2, un  "diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno" non limitato al quinquennio (come il diverso diritto alla riammissione in servizio di chi abbia scelto di dimettersi dall'impiego - comma 3) ha evidentemente presupposto che anche dopo il detto quinquennio e nel futuro possa sussistere legittimamente la situazione fonte del diritto al reintegro nel tempo pieno e cioè la situazione di doppio lavoro consentita ai soggetti di cui al comma 1 e 2 (coloro che abbiano, nei 36 mesi dall'entrata in vigore della l. 339/03, palesato alla P.A. il loro doppio lavoro e optato per il mantenimento di detto doppio lavoro).

Ebbene, è certo giustificata -quale disciplina di favore rispetto alle ordinarie regole sulla riammissione in servizio di un soggetto cessato dal servizio- la facoltà di esser reintegrati ad nutum concessa ai soli soggetti (di cui al comma 1 dell'art. 2) che hanno trasformato (per fare anche l'avvocato, senza ripensamenti) il loro preesistente rapporto di lavoro full time in un part time ridotto  proprio ex art. 1, comma 56 e ss. l. 662/96.
E' giustificata visto che coloro che, invece, erano già iscritti all’albo forense prima della l. 662/96 e dopo l'entrata in vigore di essa hanno vinto un concorso pubblico ad un posto pubblico in part time ridotto non dovettero rinunciare alla gran parte dello stipendio pubblico (visto che non erano stati titolari d'un rapporto di lavoro pubblico full time) per aderire alla “proposta contrattuale” che lo Stato rivolse ai dipendenti pubblici con la l. 662/96. Essi, avendo al contrario incrementato i loro redditi da lavoro professionale d'avvocato con quelli derivanti dal nuovo rapporto di lavoro pubblico, ben possono essere esclusi dal trattamento (parzialmente) riparatore (possibilità di trasformazione del rapporto ad nutum da tempo parziale a tempo pieno) del discredito derivante dall’esser trasformati, in virtù della l. 339/03, in una sorta di “categoria di avvocati ad esaurimento”, stante il divieto di nuove iscrizioni agli albi degli avvocati di altri dipendenti pubblici a tempo parziale (art. 1 l. 339/03).
La ratio del comma 2 dell'art. 2 è dunque quella di concedere un qualche privilegio riparatore a fronte del discredito derivante inevitabilmente dal giudizio negativo sulla professionalità e correttezza d'avvocato, insito nel divieto di iscrizione per il futuro di cui all’art. 1. Più precisamente la ratio è quella di concedere il detto privilegio a coloro che addirittura subirono una diminuzione patrimoniale dalla adesione al sistema –prospettato all’epoca, ovviamente, come stabile nel tempo- della “compatibilità integrale” (iscrivibilità anche in futuro degli interessati) tra impiego pubblico a part time ridotto e avvocatura. Si è così realizzato il necessario bilanciamento tra l’interesse pubblico che ha portato alla reintroduzione del divieto di nuove iscrizioni di impiegati pubblici all'albo forense (art. 1 l. 339/03) e della necessità, pena l’incostituzionalità della l. 339/03, di salvaguardare adeguatamente i diritti quesiti dei "vecchi avvocati part time".
Diversa è la ratio dei commi 3 e 4 dell'art. 2: è quella di incentivare, senza imposizioni incostituzionali, la scelta (entro  36 mesi dall'entrata in vigore della l. 339/03) per una attività esclusiva da avvocato che riducesse (prospettando l'eventualità d'un "rientro" in una amministrazione non in soprannumero) la "categoria ad esaurimento" degli “avvocati part time”.

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La Corte di giustizia, con sentenza depositata il 10/6/2010 nelle cause riunite C-395/08 e C-396/08, ha stabilito che le norme italiane sul c.d. part time verticale ciclico sono discriminatrici nel non prevedere il computo dei periodi non lavorati ai fini dell'anzianità assicurativa INPS.
La Corte di Lussemburgo rammenta che ai sensi della direttiva 97/81 (intesa ad attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale, vale a dire tra l’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo dell’impresa pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES), riportato in allegato alla detta direttiva), recepita dal D.Lgs. 61/00, tutti i paesi dell'Unione sono impegnati a promuovere il part time (oltre a eliminare ogni discriminazione rispetto al lavoro a tempo pieno).
Occorre ricordare che, vista la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A, fu emanato il D.Lgs. 25-2-2000 n. 61 "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES".
Tale D. Lgs., all'art. 10, intitolato "Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", stabilisce: "1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".
Anche la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-395/08 e C-396/08 deve, quindi,  spingere l'interprete della l. 339/03 a verificare preliminarmente se sia possibile una interpretazione della stessa che consenta di non qualificarla come un ostacolo alla salvaguardia del part time nei rapporti di lavoro  in atto con le pubbliche amministrazioni.
Una tale interpretazione è quella costituzionalmente orientata che si reclama dai "vecchi avvocati part time".
Altrimenti interpretando la legge 339/03 la si dovrebbe riconoscere idonea a disincentivare il mantenimento dei rapporti di pubblico impiego part time tuttora in atto con tutti i c.d. "avvocati-part-time" e dunque viziata da "illegittimità comunitaria". Osterebbe a una tale legge il diritto dell'Unione Europea: nella specie la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997 che doveva essere adeguatamente attuata dall'Italia e sarebbe stata invece disattesa dalla l. 339/03 se la si intende come l'ha intesa il C.N.F..

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La terza sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 2352/2010, depositata il 2/2/2010, ha riconosciuto che sono di rango costituzionale (trovando base negli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione) le prerogative del lavoratore professionista. Esse inoltre sono garantite  dalla Carta di Nizza che è recepita dal Trattato di Lisbona (l'art. 1 della Carta regola il valore della dignità umana che include anche la dignità professionale con queste parole: "La dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata" ; mentre l'art. 15, intitolato "Libertà professionale e diritto di lavorare", qualifica la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà con queste parole: "1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in un qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti  a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione").
La Cassazione, nella sentenza 2352/2010, ha imposto di risarcire il danno da responsabilità acquiliana comprensivo di danni non patrimoniali (s'è risarcito il danno derivante da demansionamento di un medico ospedaliero che lamentava la distruzione dell'immagine professionale e dell'avviamento della clientela per il demansionamento subito) tutelando un diritto soggettivo costituzionalmente protetto in relazione a una attività professionale altamente qualificata.
La sentenza 2352/2010 dichiara di ispirarsi al preambolo sistematico delle Sezioni Unite 11 novembre 2008 n. 26972, ai fini del consolidamento della filonomachia della Corte in tema di diritti umani inviolabili.
Scrive dunque  Cass. 2352/2010:
"Il lavoro del professionista rientra in vero negli ambiti degli art. 1, 4, 35 primo comma della Costituzione, secondo le teorie organicistiche e laburistiche anche Europee (cfr. art. 15 primo comma della Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona, e diritto vigente anche per l’Italia), e pone il lavoratore professionista in uno status costituzionalmente protetto, per le connotazioni essenziali e le condizioni di qualificazione e dignità della professione; in altri termini un una posizione soggettiva costituzionalmente protetta."
E ancora:
"Una ultima puntualizzazione dev’essere posta in relazione alla entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009) che recepisce la Carta di Nizza con lo stesso valore del Trattato sulla Unione e per il catalogo completo dei diritti umani. I giudici del rinvio dovranno ispirarsi anche ai principi di cui all’art. 1 della Carta, che regola il valore della dignità umana (che include anche la dignità professionale) ed allo art. 15 che regola la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà.
I fatti dannosi in esame vennero commessi prima della introduzione del nuovo catalogo dei diritti (2000 - 2001), ma le norme costituzionali nazionali richiamate bene si conformano ai principi di diritto comune europeo, che hanno il pregio di rendere evidenti i valori universali del principio personalistico su cui si fondano gli Stati della Unione. La filonomachia della Corte di Cassazione include anche il processo interpretativo di conformazione dei diritti nazionali e costituzionali ai principi non collidenti ma promozionali del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza che esso pone a fondamento del diritto comune Europeo."

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Il CNF nel parere 9/5/2007, n. 12-bis, a seguito di quesito rivolto dal C.O.A. di Siena, riguardante il caso di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni, e in particolare riguardante la possibilità che i dipendenti di tale banca abbiano potuto conservare l'iscrizione nell'elenco speciale (ai sensi della l. 218/1990), ha affermato tra l'altro che "La norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nella parte in cui fa salvi i diritti costituisce una norma derogatoria della disciplina ordinaria delle iscrizioni nell'albo degli avvocati. Tale eccezione è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell'istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell'istituto stesso e fossero già iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici (cfr. CNF, sent. 30 maggio 1994, n. 46 e successive conformi). Costoro hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell'istituto di appartenenza; non si tratta però, con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito inerente al rapporto di lavoro con l'ente, e solo con quell'ente, poi trasformato in società di diritto privato".
Coerentemente il CNF si sarebbe dovuto esprimere, nelle vesti di giudice, a favore della salvaguardia dei diritti quesiti degli avvocati dipendenti pubblici a part time ridotto iscritti all'albo ex l. 662/96.
Già in passato, infatti, sono stati riconosciuti diritti quesiti a restare iscritti nell’albo degli avvocati, in occasione di modifiche normative incidenti in senso limitativo (esclusione per il futuro) sulla possibilità di nuove iscrizioni all’albo di determinati soggetti. Già in passato sono state create, in altri termini, categorie di avvocati “ad esaurimento”. La legge 218/1990, all'art. 3, riconobbe agli avvocati di enti creditizi pubblici, trasformati in società di diritto privato, la salvezza dei diritti quesiti e cioè la permanenza dell'iscrizione all’albo professionale. Per detti avvocati che al momento della trasformazione dell'ente avevano maturato un sessennio di lodevole esercizio della professione forense, il comma 2 dell'art. 3 previde: "sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza". La Cassazione, con sent. 9324/1992, ebbe modo di riconoscere pienamente conforme a Costituzione (art. 3 Cost. con riferimento ad una pretesa disparità di trattamento fra professionisti) l'espressa salvaguardia dei diritti quesiti, "trattandosi evidentemente di diritto transitorio dettato esclusivamente a protezione di pregresse posizioni soggettive di dipendenti dell'ente poi trasformato in società per azioni ai sensi dell'art. 1 della legge". La l. 339/03, al contrario della l. 218/1990 necessita di essere interpretata in maniera che siano fatti salvi sacrosanti diritti quesiti: ma tale interpretazione costituzionalmente orientata è ampiamente consentita dalla lettera della legge.
Il C.N.F., con parere 93/2005, ha per altro verso confermato il principio che "le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli".
Tutto ciò dovrebbe convincere ancor più che è corretta l'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03, ritenendo in sostanza che la l. 339/03 abbia voluto (anche) costituire una categoria di “avvocati ad esaurimento”.
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La sentenza della Corte costituzionale 443 del 21/12/2007 ribadisce (specie al paragrafo 6.3 delle considerazioni in diritto) la "funzionalizzazione finalistica" della imposta dall'art. 117 della Costituzione, che, anche in materia di servizi professionali di avvocato, deve essere contrassegnata da "limiti oggettivi di proporzionalità ed adeguatezza più volte indicati da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 430 e n. 401 del 2007)".

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Pure le sentenze della Corte cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993; n. 1 del 2006; n. 11 del 2007 (richiamata dall'ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 3462 del 3/7/2007); n. 234 del 2007; n. 364 del 2007, si devono considerare per addivenire alla interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 31 Ottobre 2013 16:36