intelligenti pauca oppure nuntereggheppiù? In vista dell'udienza di luglio 2009 fissata innanzi al CNF per la trattazione del mio ricorso avverso la cancellazione dall'albo degli avvocati "per incompatibilità" ex l. 339/03, ho presentato una breve memoria per chiedere che il CNF sospenda il giudizio a seguito della pendenza innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità Europea delle medesime questioni di "legittimità comunitaria" della l. 339/03 che avevo sollevate in mio ricorso innanzi al CNF. LEGGI DI SEGUITO LA MEMORIA ...
Si chiede la sospensione del giudizio n. ......... -inerente la cancellazione dall'albo degli avvocati dell'Avv. Maurizio Perelli- sino alla pronuncia della Corte di Giustizia sulle questioni sottoposte dal Giudice di Pace di Cortona con ordinanza di rimessione ex art. 234 del Trattato istitutivo della comunità europea.
Il Giudice di Pace di Cortona, dubitando della “legittimità comunitaria” della legge 339/03 (in particolare, ma non solo, con riguardo ai diritti quesiti dei dipendenti pubblici a part time ridotto iscritti negli albi degli avvocati ex l. 662/96) ha indirizzato alla Corte di Giustizia cinque quesiti pregiudiziali in relazione a varie norme del citato trattato.
La controversia sollevata dall'Avv. Perelli innanzi a codesto CNF attiene, tra l'altro, alle stesse questioni sulle quali dovrà pronunciarsi la Corte di Giustizia a seguito dell'iniziativa del Giudice di Pace di Cortona.
Pertanto, sulla scorta dell'insegnamento di Cass., Sez. Lavoro, n. 21635/06 del 9/10/2006, si chiede la sospensione della causa sulla cancellazione dall'albo dell'Avv. Maurizio Perelli. Detta sentenza afferma: “Allorquando una medesima questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria -perchè proposta innanzi al Tribunale di prima istanza di Lussemburgo, oppure perchè già sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia- il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, cui sia sottoposta una controversia sullo stesso punto, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronuncia, il giudizio davanti a lui pendente, senza che sia necessario, a tal fine, che sollevi a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria”.
Segnalando che è stata presentata alla Camera dei Deputati, dall'On. Antonio Borghesi e altri, una proposta di legge (A.C. 2414) volta a salvaguardare i diritti quesiti dei c.d. avvocati-part-time e che analoga proposta (A.S. 1621) è stata presentata al Senato dalla Sen. Maria Ida Germontani, si enumerano di seguito le ragioni d'opportunità della sospensione della causa sulla cancellazione dell'Avv. Perelli dall'albo professionale. Essa è opportuna: 1) al fine di evitare da parte di codesto giudice possibili decisioni contrastanti prima e dopo l’intervento della Corte di Giustizia; 2) al fine di evitare di assumere decisioni di merito che potrebbero poi risultare errate in quanto fondate su norme che sono sub iudice e quindi potrebbero esser riconosciute, dalla Corte di Giustizia, come inapplicabili dal giudice nazionale; 3) al fine di evitare il proliferare di contenzioso, anche di rilievo economico, che potrebbe portare a soluzioni giudiziarie differenti; 4) al fine di evitare che ulteriori questioni di legittimità costituzionale o di “legittimità comunitaria” della legge 339/02 siano sollevate da altre Autorità Giudiziarie in relazione ai diritti quesiti degli avvocati iscritti all’albo ex art. 1, commi 56 e ss., della l. 662/96; 5) al fine di evitare i notevoli e intuibili danni che il ricorrente potrebbe subire nel caso di una cessazione anticipata dell'esercizio della professione forense, determinata dall'applicazione di una legge che poi si rivelasse affetta da “illegittimità comunitaria”.
Il Giudice di Pace di Cortona, dubitando della “legittimità comunitaria” della legge 339/03 (in particolare, ma non solo, con riguardo ai diritti quesiti dei dipendenti pubblici a part time ridotto iscritti negli albi degli avvocati ex l. 662/96) ha indirizzato alla Corte di Giustizia cinque quesiti pregiudiziali in relazione a varie norme del citato trattato.
La controversia sollevata dall'Avv. Perelli innanzi a codesto CNF attiene, tra l'altro, alle stesse questioni sulle quali dovrà pronunciarsi la Corte di Giustizia a seguito dell'iniziativa del Giudice di Pace di Cortona.
Pertanto, sulla scorta dell'insegnamento di Cass., Sez. Lavoro, n. 21635/06 del 9/10/2006, si chiede la sospensione della causa sulla cancellazione dall'albo dell'Avv. Maurizio Perelli. Detta sentenza afferma: “Allorquando una medesima questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria -perchè proposta innanzi al Tribunale di prima istanza di Lussemburgo, oppure perchè già sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia- il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, cui sia sottoposta una controversia sullo stesso punto, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronuncia, il giudizio davanti a lui pendente, senza che sia necessario, a tal fine, che sollevi a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria”.
Segnalando che è stata presentata alla Camera dei Deputati, dall'On. Antonio Borghesi e altri, una proposta di legge (A.C. 2414) volta a salvaguardare i diritti quesiti dei c.d. avvocati-part-time e che analoga proposta (A.S. 1621) è stata presentata al Senato dalla Sen. Maria Ida Germontani, si enumerano di seguito le ragioni d'opportunità della sospensione della causa sulla cancellazione dell'Avv. Perelli dall'albo professionale. Essa è opportuna: 1) al fine di evitare da parte di codesto giudice possibili decisioni contrastanti prima e dopo l’intervento della Corte di Giustizia; 2) al fine di evitare di assumere decisioni di merito che potrebbero poi risultare errate in quanto fondate su norme che sono sub iudice e quindi potrebbero esser riconosciute, dalla Corte di Giustizia, come inapplicabili dal giudice nazionale; 3) al fine di evitare il proliferare di contenzioso, anche di rilievo economico, che potrebbe portare a soluzioni giudiziarie differenti; 4) al fine di evitare che ulteriori questioni di legittimità costituzionale o di “legittimità comunitaria” della legge 339/02 siano sollevate da altre Autorità Giudiziarie in relazione ai diritti quesiti degli avvocati iscritti all’albo ex art. 1, commi 56 e ss., della l. 662/96; 5) al fine di evitare i notevoli e intuibili danni che il ricorrente potrebbe subire nel caso di una cessazione anticipata dell'esercizio della professione forense, determinata dall'applicazione di una legge che poi si rivelasse affetta da “illegittimità comunitaria”.
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