Le sezioni unite della Cassazione, con sent. 8737, depositata il 4 aprile 2008, hanno ritenuto (sulla scia di Cass. 4905/1997) che un giudice di pace con anzianità di cinque anni non possa invocare detta anzianità per ottenere, in base alla legge professionale forense, l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati, come invece è consentito al magistrato togato, il quale sarebbe -a differenza del giudice di pace- organicamente inserito nell'ordine giudiziario. L'organicità di un tale inserimento pare individuata dalle Sezioni Unite nel fatto che solo il magistrato togato: 1) è nominato a seguito di concorso per la magistratura ordinaria; 2) è stabilmente e non temporaneamente incardinato nella funzione giurisdizionale; 3) è retribuito e non esercente un mandato tendenzialmente gratuito <la gratuità non sarebbe esclusa dalle "indennità" di cui gode il giudice di pace.
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