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(da www.servizi-legali.it )
Il sistema delle sanzioni all'avvocato per svolgimento d'attività in conflitto di interessi comprende sia sanzioni disciplinari che penali. Perciò non si devono prevedere, nella legge professionale, una serie di attività quali causa di divieto di iscrizione all'albo per incompatibilità astratta (nonchè di cancellazione dall'albo per incompatibilità astratta). Tale prevenzione ("a monte") dei conflitti di interessi attraverso il concetto di incompatibilità è liberticida poichè, impedendo di iscriversi o di rimanere iscritto all'albo forense, limita irragionevolmente, con violazione del principio di proporzionalità, l'esercizio del fondamentale diritto di libertà del lavoro professionale. Tale ultimo diritto -peraltro riconosciuto dalla Costituzione e dall'art. 15 della C.E.D.U.- viene così sacrificato sull'altare della prevenzione del conflitto di interessi, senza che tale prevenzione possa considerarsi una "ragione imperativa di interesse generale", soprattutto alla luce della tolleranza che la regolazione dell'accesso alla professione forense mostra con riguardo a talune situazioni di evidente conflitto di interessi (ministri, sottosegretari, commissari governativi, giudici di pace, mediatori, vice procuratori onorari: tutti ammessi ad essere iscritti all'albo degli avvocati).
Lo si deve riconoscere, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001.
Pure interessante -per sostenere la necessità di abrogare tutti i divieti di iscrizione agli albi forensi e i doveri di cancellazione d'ufficio dai medesimi albi che ancora oggi si fondano su presunzioni odiose di astratti conflitti di interesse- è quanto scrivono le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 22882 del 2011, depositata il 4 novembre 2011: "Il ricorrente eccepisce inoltre che non sarebbe incorso in alcun conflitto di interessi, nella trattativa che vedeva interessati, da una parte, la persona (sua cliente) che poi lo ha denunciato (tale sig.ra ...) e, dall'altra parte, una società che faceva capo alla moglie ed alla suocera ... . La tesi difensiva è che la sig.ra ... non aveva ricevuto alcun danno dalla situazione di conflitto potenziale. L'eccezione è nuova e comunque irrilevante perchè, come ha correttamente rilevato il giudice disciplinare, l'illecito si consuma con il verificarsi della situazione che mette a rischio il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente. L'art. 37 CDF mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perchè si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di intreresse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato ... è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perchè il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato."
E allora, se le giuste sanzioni disciplinari (graduate dal Consiglio dell'Ordine in base alla gravità della condotta) devono essere irrogate al mero verificarsi del pericolo di conflitto di interessi, che senso ha prevedere, in aggiunta, nella legge professionale forense, tante incompatibilità per conflitti di interessi presunti irragionevolmente, come molti di quelli di cui all'art. 3 della legge professionale? Altrimenti detto: che senso ha prevedere un divieto di iscrizione negli albi per incompatibilità per conflitti di interessi in situazioni in cui il rischio del conflitto è evidentemente remoto (men che potenziale)? Che senso ha, poi, prevedere una cancellazione dagli stessi albi forensi, non "disciplinare" ma "amministrativa" ed irrogata per il sopravvenire di una causa di incompatibilità precedentemente assente?
Quanto affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 189/2001 e della Cassazione a sezioni unite n. 22882/2011 deve far ritenere incostituzionale (per violazione degli articoli 3, 4, 41, 117 comma 1 Cost.) la previsione, all'art. 3 della legge professionale forense del 1933 e s.m.i., di tutta una serie di ipotesi di incompatibilità, per "cervellotici" (e men che potenziali) conflitti di interesse, con l'esercizio della professione forense. Deve far ritenere parimenti incostituzionale la previsione di tutta una serie di cancellazioni d'ufficio dagli albi, oggi disegnate non come condotte sanzionabili disciplinarmente ma come incompatibilità sopravvenute e fonte di "cancellazione amministrativa" dall'albo. 
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