(da www.servizi-legali.it )
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La Sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza 20269/2010, depositata il 27/9/2010, riconobbe tutela all'avvocato "parasubordinato" con riguardo al livello della retribuzione che costui può reclamare in base alla tariffa forense, sia per prestazioni giudiziali che per prestazioni stragiudiziali: il carattere "routinario" delle sue prestazioni professionali può semmai -affermò la Corte- incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe, ma non anche giustificarne la totale disapplicazione.
E non solo! La Cassazione, a favore dell'avvocato parasubordinato, affermò che: "... alla natura parasubordinata del rapporto consegue l'applicazione del disposto dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma -come sottolineato dalle decisioni della Corte costituzionale n. 65 del 1978 e 76 del 1981- riguarda tutti i rapporti elencati nel precedente art. 429 cod. proc. civ. e quindi anche quelli dei lavoratori autonomi quando siano caratterizzati dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite".
Ma se così è, mi domando, il riconoscimento della tutela economica (che segue a distanza di non molto tempo il riconoscimento della figura dell'avvocato parasubordinato sotto l'ulteriore aspetto della non debenza dell'IRAP) non rende ormai improcrastinabile un intervento del legislatore o della Corte costituzionale che elimini il contrasto tra, da una parte, la tutela legislativa accordata alla categoria degli avvocati parasubordinati in tema di IRAP e di tariffe forensi e, dall'altra, la previsione (antistorica e ormai superata dalla realtà sociologica del'ex "ceto" forense) all'interno della legge professionale forense di una incompatibilità tra esercizio della professione forense e un qualunque impiego? I tempi sono maturi !
Ma vediamo cosa scrive la Cassazione nella sentenza 20269/2010 ...
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Scrive Cass. 20269/2010:
"... il Giudice a quo si è adeguato all'orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di onorari e diritti di avvocato e procuratore, la disposizione dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 -che sancisce il principio dell'inderogabilità delle tariffe minime, con testuale riferimento alle "prestazioni giudiziali"- va interpretata nel senso dell'estensione di detto principio anche alle "prestazioni stragiudiziali", alla stregua sia della "ratio legis" (collegata ad esigenze di tutela del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione), sia del criterio di adeguamento al precetto costituzionale di uguaglianza, sia, infine, di ragioni sistematiche volte a tutelare il lavoro e il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale, con analoghe prescrizioni di inderogabilità. Nè la suddetta inderogabilità -cui, quando ne ricorrano i presupposti, si collega automaticamente il doveroso riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali di studio, introdotto dall'art. 15 della tariffa professionale approvata con D.M. 22 giugno 1982- può soffrire eccezioni in considerazione della natura semplice o ripetitiva di alcuni affari, poichè la cosiddetta standardizzazione delle pratiche, così come il carattere "routinario" delle medesime possono, se mai, incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe, ma non anche giustificarne la totale disapplicazione (Cass. n. 1912/1999)".
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