Non commette il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.) il privato, docente precario, che, nello stipulare il contratto con la scuola, dichiari, nel modulo predisposto dalla scuola stessa, di non trovarsi in situazione di incompatibilità che, invece, sussista. L'ha ribadito, in linea con l'orientamento della Cassazione, il Tribunale di Chieti, sez. Ortona emettendo sentenza d'assoluzione (n. 384/09 del 29/10 - 12/11/2009) "perchè il fatto non sussiste". Come afferma il Tribunale di Chieti, in effetti, il reato non non può ritenersi sussistente proprio perchè manca l'elemento oggettivo consistente in una falsa dichiarazione circa un fatto rispetto al quale il dichiarante ha un obbligo di verità. Tale previsione, infatti, non può essere estesa -con una sorta di analogia in malam partem- anche a quelle situazioni (anche praticanti avvocati o abilitati alla professione forense che si iscrivano all'albo, o anche avvocati che dichiarino successivamente al proprio Consiglio dell'Ordine l'insussistenza di cause di incompatibilità) in cui la dichiarazione falsa non riguarda una circostanza obiettiva, bensì l'esito di una valutazione di diritto.
Vedi, però, la sentenza della Cassazione penale, Quinta sezione, n 47085 del 26 novembre 2013.
Peraltro, per la responsabilità disciplinare, la consapevolezza della illegittimità della propria condotta non è necessaria, essendo infatti sufficiente la volontarietà dell’azione che ha portato al comportamento deontologicamente scorretto, mentre l’intensità del dolo rileva solo per la misura della sanzione. Vedasi Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 124, e, in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.
... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...
| < Prec. | Succ. > |
|---|
