Cumulo pensione / reddito professionale. Parere CNF 10/09 e circ. INPS 1/09

Incompatibilità e conflitti dinteressi d'avvocato - Risposte ai conflitti d\'interessi
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La circolare INPS n. 1/2009, tra l'altro, tratta anche della cumulabilità tra reddito da pensione INPS e reddito professionale. Vi si afferma anche che "la nuova disciplina in materia di cumulo non si applica:... ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale".
Però ... c'è un però. Il CNF ha ricevuto quesito del COA di Velletri di questo tenore (riporto da "Attualità Forensi" n. 3-4 del 2009): "Un dipendente pubblico, intenzionato a valersi della facoltà, con parere n. 10 del 23 aprile 2009,  di esonero dal servizio di cui all'art. 72 del D.L. 112/2008,  chiede se la condizione di impiegato dello Stato esonerato sia compatibile con l'iscrizione all'albo degli avvocati". Con parere n. 10 del 23 aprile 2009,  il CNF ha risposto affermando, tra l'altro, che "dalle altre attività che l'interessato può svolgere va esclusa quella di avvocato, stante l'espresso divieto sancito dall'art. 3 legge professionale di intrattenere rapporti di lavoro dipendente con le pubbliche amministrazioni ai fini dell'iscrizione negli albi".
Leggi di seguito uno stralcio dalla circolare INPS n. 1/2009, nonchè l'intero detto parere del CNF.

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Parere CNF 23/4/2009, n. 10
COA Velletri, rel. cons. Cardone
"Un dipendente pubblico, intenzionato a valersi della facoltà, con parere n. 10 del 23 aprile 2009,  di esonero dal servizio di cui all'art. 72 del D.L. 112/2008,  chiede se la condizione di impiegato dello Stato esonerato sia compatibile con l'iscrizione all'albo degli avvocati".
La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere: "L'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la concessione, peraltro facoltativa e rimessa alle necessità della organizzative della P.A., dell'esonero dal servizio dei dipendenti prossimi al pensionamento. Peraltro, il rapporto giuridico alle dipendenze dell'amministrazione permane, anche in regime di esonero, fino al collocamento in quiescenza. Durante il periodo di esonero, e fino allo scioglimento del rapporto, specifica la legge che il trattamento erogato dalla P.A. è <<cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche>>. Tuttavia dalle altre attività che l'interessato può svolgere va esclusa quella di avvocato, stante l'espresso divieto sancito dall'art. 3 legge professinale di intrattenere rapporti di lavoro dipendente con le pubbliche amministrazioni ai fini dell'iscrizione negli albi".

Stralcio da circolare INPS n. 1/2009.
Con la circolare INPS n. 108 del 9 dicembre 2008 è stata illustrata la nuova disciplina  del cumulo delle pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima introdotta dall’articolo 19 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - S.O n. 196 .
Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione stessa.
La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica:
-         ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
-         ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili;
-         agli assegni straordinari per il sostegno del reddito.
Dal 1° gennaio 2009, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di soggetti con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
Contestualmente, la citata disposizione abroga anche il comma 21 dell'art. 1 della legge 335/1995, che disciplinava il regime di cumulo per le pensioni di vecchiaia contributive.
In fase di prima attuazione, la nuova disciplina è stata applicata alle pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto.
In attesa dei chiarimenti da parte dei ministeri vigilanti, sono state per il momento escluse dall'applicazione della nuova disciplina le pensioni di vecchiaia contributiva di cui alla legge 335/1995.