Riforma forense. Resoconto Commissione Giustizia Senato del 23/9/09. Tutti gli emendamenti.

Riforma della professione di avvocato - La difficile attuazione della l. 247/12
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 Di rilievo la discussione sulla riforma dell'avvocatura svoltasi nella seduta del 23 settembre 09 della Commissione Giustizia del Senato. Segnalo in particolare l'intervento della Sottosegretario alla Giustizia Alberti Casellati che, sotto vari profili, s'è mostrata critica nei confronti del testo di "riforma" elaborato prima dell'estate dalla Commissione ristretta guidata dal Sen. Valentino. 
Clicca su "LEGGI TUTTO" per leggere l'intero resoconto di seduta tratto dal sito del Senato e l'elenco completo degli emendamenti presentati al testo proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge 601 (Giuliano), 711 (Casson e altri), 1171 (Bianchi e altri), 1198 (Mugnai).

GIUSTIZIA    (2ª) 

 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2009

86ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.  

 

            La seduta inizia alle ore 14,10.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(601) GIULIANO.  -  Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria  

(711) CASSON ed altri.  -  Disciplina dell'ordinamento della professione forense  

(1171) BIANCHI ed altri.  -  Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare  

(1198) MUGNAI.  -  Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

 

Il presidente BERSELLI  fa presente che lo scorso 14 settembre è pervenuto alla Commissione il verbale dell'adunanza del 30 luglio 2009 del Consiglio dell'ordine degli avvocati, relativo al testo di riforma della professione forense licenziato dal Comitato ristretto. Ricorda inoltre che sul testo succitato si è pronunciata anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, attraverso una segnalazione, assegnata alla Commissione lo scorso 21 settembre.

 

Il senatore LONGO (PdL)  svolge preliminarmente talune considerazioni sul contenuto della delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, relativa al testo del disegno di legge licenziato dal Comitato ristretto. Si sofferma in particolare sulle perplessità ivi palesate in relazione alla composizione del Consiglio nazionale forense, la quale si ritiene che determini un eccessivo rafforzamento dei Consigli dell'ordine maggiormente rappresentativi.

Di tale delibera si è tentato di tener conto già in sede di una prima informale valutazione delle proposte emendative (che si pubblicano in allegato al presente resoconto), presentate al disegno di legge.

 

Il senatore CASSON (PD)  chiede in primo luogo che in relazione alla segnalazione del 21 settembre si proceda alla audizione del Garante della concorrenza, al fine di acquisire elementi utili per il miglioramento del testo.

Fa presente inoltre che sono pervenute da parte dell'Associazione nazionale forense (A.N.F.) e dell'Associazione nazionale giovani avvocati (AIGA) richieste di audizione. Insiste affinché la Commissione ascolti quanto prima tali soggetti. Sottolinea infine che lo svolgimento delle audizioni, potendo aver luogo in un'unica seduta da convocarsi la prossima settimana, non rallenterà i tempi d'esame del disegno di legge di riforma, del quale peraltro auspica una rapida approvazione.

 

Il senatore LONGO (PdL)  ritiene superflue le audizioni delle suddette associazioni di categoria, in quanto un stringente confronto con esse si è già svolto nella fase istruttoria nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Si sofferma poi su ulteriori rilievi formulati con riguardo all'articolo 2, comma 5, ed in particolare in relazione  al carattere di esclusività previsto per le attività svolte dagli avvocati.

Ulteriori perplessità sono state poi palesate in relazione all'articolo 12 ed in particolare sulla questione relativa ai minimi tariffari.

Oggetto di critica è stato infine il riconoscimento al Consiglio nazionale forense di un ampio potere di autoregolamentazione.

Rispondendo ad una domanda del sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati, chiarisce che tale preventiva analisi degli emendamenti è stata svolta in una riunione informale svolta con il Capogruppo del Partito delle Libertà, ad esclusivo supporto della attività del relatore. Tale esame non intendeva in alcun modo pregiudicare la successiva e necessaria trattazione delle proposte emendative da parte della Commissione.

 

Il presidente BERSELLI, con riguardo alle richieste di audizione, ritiene che di esse, ed in particolare della segnalazione dell'Antitrust, si possa tenere adeguatamente conto in sede di valutazione degli emendamenti.

Nel constatare l'assenza di emendamenti di iniziativa governativa, invita il rappresentante del Governo a palesare i propri rilievi nel merito sul testo del disegno di legge.

 

Il senatore CASSON (PD)  si associa alla richiesta da ultimo formulata dal Presidente. Insiste quindi affinché la Commissione si pronunci sulla richiesta di audizioni, sia del Garante della concorrenza che delle associazioni di categoria. In relazione infine al modus operandi del Comitato, osserva come con l'approvazione di un testo unificato si sia conclusa l'attività di tale soggetto e come pertanto la valutazione successiva degli emendamenti non possa che essere svolta dalla Commissione nel suo plenum nel confronto anche con la opposizione.

 

La Commissione, dopo brevi interventi del senatore LONGO (PdL)  e del presidente BERSELLI, respinge la richiesta di audizioni formulata dal senatore Casson.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente preliminarmente che il Governo non ha inteso presentare finora proposte emendative in quanto ritiene di poter procedere al superamento di talune perplessità poste dal provvedimento sia sul piano formale che sostanziale, in sede di esame delle proposte emendative parlamentari. Venendo al merito del disegno di legge, osserva come perplessità desti in primo luogo il potere regolamentare attribuito al Consiglio nazionale forense. Ritiene poi necessario un chiarimento in ordine all'articolo 2, comma 5, nella parte in cui si riconosce, a titolo esemplificativo, l'esclusività delle attività di assistenza e difesa riconosciute agli avvocati in ogni tipo di procedimento. Tale formulazione rischia di incidere sul quadro normativo previgente, nel quale attività di assistenza e difesa sono riconosciute anche ad altre categorie professionali, quali i commercialisti innanzi alle Commissioni tributarie, e nel quale per taluni giudizi è possibile per il privato non richiedere l'ausilio di un legale.

Un'ulteriore riflessione meritano poi le norme relative alle tariffe professionali. Al riguardo, rileva l'esigenza di prevedere una nuova formulazione dell'articolo 12, nel quale comunque si tenga adeguatamente conto dell'importanza di minimi tariffari inderogabili, funzionali alla garanzia della qualità delle prestazioni rese, nonché dell'esigenza di ribadire il divieto del patto di quota lite.

Dopo aver formulato taluni rilievi critici sulla formulazione testuale del comma 1 dell'articolo 13, si sofferma sull'articolo 16. Al riguardo, ritiene necessario che l'effettività e la continuità dell'attività lavorativa siano provate attraverso l'accertamento di parametri reddituali minimi.

In relazione all'articolo 18, ritiene che puntuali previsioni in materia di sospensione dell'esercizio professionale siano già contenute nella legge sul conflitto di interessi.

Si sofferma poi sull'articolo 40, esprimendo perplessità sul comma 5, nella parte in cui prevede che lo svolgimento del tirocinio sia incompatibile con qualunque altro rapporto di impiego, pubblico o privato. Tale previsione appare quanto mai iniqua nella parte in cui si considera che i tirocinanti spesso svolgono la propria attività senza alcuna remunerazione.

Dopo aver svolto talune considerazioni sull'articolo 42, ed in particolare sulla durata del periodo di tirocinio, e sull'articolo 44, concernente la prova di preselezione informatica, si sofferma sulle norme relative alla pubblicità delle attività professionali. Per tale materia ritiene necessaria una disciplina uniforme a livello nazionale.

 

Il senatore CENTARO (PdL)  condivide gran parte dei rilievi testé formulati dal rappresentante del Governo, i quali nel merito risultanto peraltro recepiti in alcuni emendamenti a propria firma. Chiarisce poi che nella riunione informale che si è svolta con il senatore Longo, in vece del relatore Valentino, ed il Capogruppo, senatore Mugnai, si è dibattuto unicamente delle proprie proposte emendative.

 

Il senatore MUGNAI (PdL)  rassicura il Governo e l'opposizione in merito al tenore dell'incontro informale svoltosi per il preventivo esame degli emendamenti. Tale incontro infatti non influisce né pregiudica il successivo esame in Commissione.

 

            Il senatore CASSON (PD)  auspica che anche in ragione della disponibilità manifestata dal Governo, si possa svolgere in Commissione un adeguato e proficuo esame delle singole proposte emendative, per giungere quanto prima all'approvazione del disegno di legge.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 14,50.


EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE 

N. 601, 711, 1171, 1198

Art. 1

1.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità».

1.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. L'ordinamento forense è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione del diritto.».

1.3

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l'ordinamento forense:» con le seguenti: «L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:».

1.4

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 2 dopo le parole: «di avvocato» inserire le seguenti: «e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti».

1.5

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sostituire la parola: «generali» con le seguenti: «individuali e collettivi».

1.6

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona».

1.7

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese,».

1.8

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale» con le seguenti: «sancendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale».

1.9

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

        «3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i pareri di cui sopra entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che risultino siano costituite da almeno un anno e che risultino maggiormente rappresentative. I regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri di cui sopra, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti.

        3-bis. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

        3-ter. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense [modificare in sede di coordinamento$œ.

        3-quater. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista al predetto comma 3 e ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.».

1.10

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà di proposta del CNF prevista dalla presente legge è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 36, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.».

        Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «lo schema di» inserire le seguenti: «proposta di».

        Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF)» con le seguenti: «regolamenti adottati dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense (CNF)».

1.11

CENTARO, CARUSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. L'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di pareri dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate come tali dal congresso nazionale forense di cui all'articolo 36, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e, in quanto costituito, l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.».

1.12

CENTARO, CARUSO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF)».

Art. 2

2.1

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5, 6 e 7».

2.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «con attività abituale e prevalente».

2.3

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 2.

2.4

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L'avvocato, nell'esercizio della giurisdizione, è soggetto necessario per la effettiva tutela e per l'affermazione dei diritti e degli interessi della persona in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, nella Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Carta dei Dirittti fondamentali dell'unione europea».

2.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO, VITTORIA FRANCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5».

2.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 3, dopo le parole: «coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 45» inserire le seguenti: «, salvo le eccezioni previste dalla legge».

2.7

POLI BORTONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione».

2.8

CARUSO, CENTARO

AI comma 5, sostituire le parole: «in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito» con le seguenti: «fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge».

        Conseguentemente sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione».

2.9

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione.

2.10

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione».

2.11

ALLEGRINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvi i giudizi e i procedimenti in cui la legge non prescrive l'obbligatorietà della difesa tecnica da parte dell'Avvocato».

2.12

CENTARO

AI comma 6 sopprimere le parole: «e la difesa», «amministrativa,» e «e disciplinare».

2.13

POLI BORTONE

Al comma 6, sopprimere la parola: «amministrativa,».

2.14

POLI BORTONE

Sopprimere il comma 7.

2.15

ALLEGRINI

Sopprimere il comma 7.

2.16

CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 7.

2.17

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 7.

2.18

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori, è altresì riservata, agli avvocati e, esclusivamente in vantaggio dei soggetti dei quali sono dipendenti o per i quali svolgono attività in via esclusiva, ai giuristi d'impresa, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

2.19

CENTARO, CARUSO

Al comma 7 dopo le parole: «svolta professionalmente» inserire le seguenti: «nei confronti del pubblico» e dopo le parole: «assistenza stragiudiziale» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle procedure di conciliazione ed arbitrato,».

2.20

CARUSO, CENTARO

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spetta altresì agli avvocati dello Stato e a tutti coloro che ne hanno o ne avevano diritto in conseguenza dell'attività svolta in altre Nazioni.».

2.21

CENTARO, CARUSO

Al comma 10 sostituire la parola: «punito» con la seguente: «punita» e la parola: «costituiscano» con la seguente: «costituisca».

2.22

D'ALIA

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: «oltre che con l'irrogazione di sanzioni disciplinari.».

Art. 3

3.1

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia tecnica e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.».

3.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.».

3.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. La professione forense deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà, decoro, discrezione, riservatezza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.».

3.4

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «decoro e diligenza» con le seguenti: «decoro, diligenza e competenza».

3.5

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

        «3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme di cui sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di periodicamente aggiornare le norme.

        4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le stesse entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica».

3.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono approvate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, e promulgate con decreto del Ministro della giustizia con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate ogni quattro anni e realizzano i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi».

3.7

D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole: «con la finalità di tutelare» inserire la seguente: «anche».

3.8

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti «ogni quattro anni».

Art. 4

4.1

CARUSO, CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

        2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

        3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e seguenti, e la professione forense può essere altresì esercitata da avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 1.

        4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

        5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

        6. – Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

        7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

        8. Si applicano in caso di violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2.

        9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

        10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile.

        11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

        12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

4.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

        «L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale».

4.3

CARUSO, CENTARO

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La partecipazione ad un'associazione o ad una società di professionisti non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario».

4.4

D'ALIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Ciascun avvocato può far parte di una sola associazione o società e non può esercitare la professione in via esclusiva e personale».

4.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

        «5-bis. Gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di una associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare del loro ordine.

        5-ter. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società».

4.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 7, dopo la parola: «comma» aggiungere la seguente «4».

Art. 5

5.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato è tenuto nell'interesse del cliente alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e, comunque, alla discrezione».

5.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 1 sostituire le parole: «nei confronti della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale» con le seguenti: «all'osservanza del segreto professionale sui fatti e le circostanze apprese».

5.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera».

5.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire la parola: «altresì» con le seguenti: «in ogni caso».

5.5

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto a far osservare gli obblighi di segretezza e di riserbo come sopra previsti».

5.6

D'ALIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. L'avvocato non può comunicare agli organi di stampa ogni e qualsiasi notizia che riguardi il proprio assistito».

5.7

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. La violazione degli obblighi di cui ai commi le 2 costituisce illecito disciplinare».

Art. 6

6.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare l'insussistenza di incompatibilità per rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.».

6.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

        1-ter. L'avvocato deve eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto; l'elezione avviene con dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'avvocato. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio».

6.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, conseguono o mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».

6.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di Tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio, ai sensi del secondo comma, eleggono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, il domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria adita. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria».

Art. 7

7.1

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed a tutela del proprio assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

Art. 8

8.1

CARUSO, CENTARO

Sopprimere l'articolo.

8.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – (Specializzazioni). – 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del CNF, acquisendo altresì il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario.

        2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

            a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

            b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;

            c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

            d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

            e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

        3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.

        4. La commissione d'esame sarà designata dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF e composta da membri del CNF, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari e da magistrati.

        5. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

        6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF dopo il superamento dell'esame di specializzazione.

        7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

        8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

            a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

            b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

            c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

            d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

            e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

            f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

        9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c)».

8.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 8. - (Specializzazioni). – 1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.

        2. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari.

        3. Nello svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli individuati dal CNF; egli inoltre può indicare l'abilitazione all'esercizio avanti giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici.

        4. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto tra i Ministri della giustizia e della pubblica istruzione, su proposta del CNF e acquisito altresì il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario.

        5. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici riconosciuti possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni».

8.4

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

        «1. L'avvocato che intende qualificarsi con il titolo di specialista in una specifica disciplina giuridica è autorizzato con delibera del CNF.

        2. È altresì autorizzato ad indicare il proprio titolo accademico con le opportune specificazioni l'avvocato docente universitario in materie giuridiche o l'avvocato che abbia conseguito titolo specialistico universitario.

        3. Il conseguimento del titolo non determina riserva di attività professionale. Il suo indebito uso costituisce illecito disciplinare.

        4. L'elenco delle discipline giuridiche oggetto di specializzazione per cui è autorizzata l'indicazione del titolo di avvocato specialista è formato dal CNF che provvede ogni cinque anni a curarne l'aggiornamento.

        5. Il CNF delibera l'autorizzazione di cui al comma l a seguito del superamento da parte dell'avvocato dell'esame conclusivo di apposito corso organizzato dal CNF stesso. L'esame ha luogo presso la sede del CNF ed è condotto da una commissione da questo designata, presieduta da un suo membro, e composta da due avvocati, da un docente universitario in materie giuridiche e da un magistrato. Possono essere istituite una o più commissioni a seconda del numero dei partecipanti al corso di specializzazione.

        6. Il CNF stabilisce annualmente, per ciascuna delle discipline giuridiche oggetto di specializzazione, la data di inizio e la durata dei relativi corsi e gli ordini territoriali presso cui gli stessi sono tenuti. La totale o parziale mancata frequenza ai corsi è valutata nella sede dell'esame conclusivo degli stessi. Ai corsi possono accedere soltanto gli avvocati che alla data di inizio degli stessi abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno due anni.

        7. Il CNF ha facoltà di stabilire che l'autorizzazione a qualificarsi con il titolo di specialista in una disciplina giuridica sia confermato a seguito del positivo superamento di corsi di aggiornamento da esso organizzati in occasione di rilevanti modifiche legislative o interpretazioni giurisprudenziali che riguardino la stessa».

8.5

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «del presente articolo».

8.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».

8.7

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, se richiesta,».

8.8

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire la parola: «distrettuali» con la seguente: «forensi del distretto».

8.9

VALENTINO, RELATORE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense».

8.10

CARUSO, CENTARO

Sopprimere i commi 8 e 9.

8.11

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

        «8. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

        9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno quindici anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 5 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al medesimo comma 5. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno trent'anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.».

Art. 9

9.1

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sopprimere le parole: «dei principi del codice deontologico».

9.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Il CNF determina i criteri per modi e mezzi dell'informazione.

        2-ter. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali.

        2-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare».

9.3

D'ALIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «3. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.».

Art. 10

10.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia».

10.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire le parole: «dal controllo dell'obbligo di formazione continua» con le seguenti: «dall'obbligo di cui al comma 1».

10.3

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;» sone soppresse.

10.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «iscritti da oltre 30 anni all'albo;» con le seguenti: «dopo 30 anni di iscrizione all'albo;».

10.5

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

10.6

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, le parole: «i docenti e i ricercatori confermati dell'Università in materie giuridiche».

10.7

CARUSO, CENTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «Con apposito regolamento approvato dal CNF sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale,» con le seguenti: «Il CNF stabilisce».

10.8

CARUSO, CENTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «formazione continua» con la seguente: «aggiornamento».

10.9

CARUSO, CENTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «formazione da parte» con le seguenti: «aggiornamento a cura».

10.10

CARUSO, CENTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «e di terzi» con le seguenti: «e di eventuali terzi».

10.11

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, anche a carattere europeo e internazionale, può essere assicurata anche attraverso la partecipazione, attraverso apposite intese, a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

10.12

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il CNF favorisce intese tra ordini territoriali ed associazioni forensi con le università per la promozione, organizzazione e gestione delle attività di cui al comma 3 e vigila perché le stesse anche quando svolte in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituiscano attività commerciale e non abbi fini di lucro.».

10.13

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 5.

Art. 11

11.1

CARUSO, CENTARO

Al comma 1, dopo le parole: «polizza assicurativa» inserire le seguenti: «con il massimale minimo che il CNF stabilisce di norma ogni cinque anni».

11.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «di volta in volta».

11.3

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 4.

11.4

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 5.

        Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: «Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5».

Art. 12

12.1

CARUSO, CENTARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione».

12.2

MAZZATORTA

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

        «5. Gli onorari minimi e massimi sono vincolanti.

        5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura dell'attività professionale, della continuità del rapporto, ovvero della situazione patrimoni aIe del cliente, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari rispettivamente inferiori o superiori agli importi minimi e massimi».

12.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Gli onorari minimi sono vincolanti:

            a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente;

            b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti;

            c) per la liquidazione degli onorari da parte del Consiglio dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, in assenza di accordo tra le parti».

12.4

LI GOTTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

12.5

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Gli onorari minimi sono vincolanti. Possono essere derogati quando risultino oggettivamente sproporzionati rispetto all'entità della controversia e delle prestazioni rese».

12.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il le seguenti parole: «A tale norma si attiene ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze, nei suoi provvedimenti».

12.7

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. Con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare i minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato il rimborso delle spese generali e particolari ed un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo della prestazione compiuta.».

12.8

LI GOTTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

            a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

            b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;

            c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma».

12.9

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia.».

12.10

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, inserire, dopo il primo periodo, il seguente: «Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia».

12.11

BERSELLI

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «ai minimi ed».

12.12

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se consentiti ai sensi del comma 5».

12.13

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: »come previsto dal primo periodo del presente comma».

12.14

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. Sono in ogni caso nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza».

12.15

CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 7.

12.16

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

 

Art. 13

13.1

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e secondo le forme e i termini previsti dagli ordinamenti processuali».

13.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società».

13.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta».

13.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. L'avvocato, che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.5

D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente».

Art. 14

14.0.1

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

        1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari''.

        2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio''.

        3. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989è sostituito dal seguente:

        ''2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria''.

        4. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''7-bis. Il difensore d'ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio dell'ordine forense da parte del giudice l'assenza ingiustificata ovvero non giustificata da legittimo impedimento, è sospeso dall'elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del procedimento disciplinare nei suoi confronti''».

Art. 15

15.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

AI comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non oltre i cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione».

15.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da non oltre cinque anni;».

15.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e-bis) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;».

15.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e-bis) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili».

15.5

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

        «f-bis. Non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.».

15.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini dell'iscrizione nell'albo degli avvocati dei magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo oppure degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c) d) e) ed f) e abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni non è necessario il requisito dell'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione».

15.7

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda, dandone notizia all'interessato. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 10. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato che, entro venti giorni dalla notificazione, ha facoltà di proporre ricorso al CNF. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda dandone notizia all'interessato nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma, questi può, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, presentare nuovamente la domanda al CNF, il quale, acquisita dal consiglio dell'ordine del circondario la documentazione di cui al comma 4, decide sul merito dell'iscrizione. La decisione del CNF è immediatamente efficace».

15.8

CENTARO, CARUSO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 10. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 giorni all'interessato. Costui può presentare entro 20 giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di 3 mesi stabilito nel presente comma, l'interessato può entro 10 giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo».

15.9

D'ALIA

Al comma 5 sostituire le parole: «entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda» con le seguenti: «senza indugio o comunque nel più breve tempo possibile».

15.10

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciatadal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio:

            a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

            b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

            c) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'Ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

        La cancellazione è altresì pronunciata su richiesta del procuratore generale nei casi previsti dal comma 1, lettera c).».

15.11

D'ALIA

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «o su richiesta del procuratore generale».

15.12

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 7, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se ne accerti la mancanza».

15.13

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

        «8. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l'interessato, nei casi seguenti:

            a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;

            b) al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;

            c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;

            d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dalla iscrizione a questo registro, fermo restando quanto previsto alla lettera b);

            e) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

        9. Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costitutivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alla lettera a), c) ed e) del comma 1; con effetto di accertamento, dall'avverarsi dell'evento per i casi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma».

15.14

CARUSO, CENTARO

Al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        «a) Se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione.

15.15

CARUSO, CENTARO

Al comma 11, sono soppresse le parole: «e al pubblico ministero presso la Corte d'appello»

        e conseguentemente, al comma 12, le parole: «e il pubblico ministero possono presentare ricorso nel termine di quindici» sono sostituite dalle seguenti: «può presentare ricorso nel termine di venti».

15.16

CENTARO, CARUSO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

        «12. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di 15 giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo».

15.17

CARUSO, CENTARO

Al comma 14, la parola: «fermo» è sostituita dalla parola: «salvo».

        e conseguentemente, l'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo). – 1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione».

15.18

CARUSO, CENTARO

Al comma 15, le parole: «dall'albo del tribunale al quale era assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinario circondariale».

Art. 16

16.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «effettivo».

16.2

MAZZATORTA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.3

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «con effettivi poteri individuali di gestione».

16.4

CENTARO, CARUSO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole :«senza lo svolgimento di attività di impresa».

16.5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;».

16.6

CENTARO, CARUSO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o privato».

16.7

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) con l'esercizio del mandato parlamentare;».

16.8

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

            «e-bis) con la magistratura non togata».

16.9

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione''.

        1-ter. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.

        1-quater. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

        1-quinquies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

        1-sexies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, può entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati».

16.10

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

16.11

LI GOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Qualora l'esercizio di una attivia incompatibile, ancorcté non rilevato dal Consiglio dell'Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attiviadi lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

16.12

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La suddetta Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

16.13

BIANCHI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale».

Art. 17

17.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa autorizzazione del Consiglio nazionale frense».

        Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. L'autorizzazione di cui al com ma 1 è concessa allorché il CNF valuti l'impegno connesso alle attività di cui al comma 1 come compatibile con l'esigenza del primario interesse di difesa e assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia, nonché con quella di insegnamento e ricerca, concretamente da svolgere».

17.2

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 3.

Art. 18

18.1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, dopo le parole: «Presidente della Repubblica» sostituire le parole: «, Presidente del Senato, Presidente della Camera dei deputati» con le seguenti: «, l'avvocato eletto al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati».

18.2

MAZZATORTA

Al comma 1, dopo le parole: «presidente del Senato», inserire le seguenti: «della Repubblica».

18.3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, dopo le parole: «dei deputati», inserire le seguenti: «ovvero Presidente di Commissioni parlamentari, permanenti o speciali, anche bicamerali».

18.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «commissario straordinario governativo, componente di una autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti».

18.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. La sospensione dall'esercizio della professione interviene anche per tutto il periodo in cui l'avvocato rivesta altri incarichi pubblici o politici, che richiedono un impegno assorbente o prevalente rispetto alla esigenza del primario interesse della difesa e dell'assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia».

18.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati:

        2-bis. Della sospensione, prevista dai commi precedenti, è fatta annotazione nell'albo».

Art. 19

19.1

CARUSO, CENTARO

Al comma 1, le parole: «salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo» sono sostituite dalle seguenti: «Il CNF stabilisce i criteri con cui ha luogo la relativa verifica fatto particolare riferimento all'età dell'interessato e alla sua anzianità di iscrizione all'albo. Il CNF stabilisce altresì».

19.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «con regolamento del CNF» con le parole: «con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF».

19.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale può comportare, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche dell'audizione del medesimo in applicazione dei criteri dell'articolo 15, comma 10».

19.4

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

        Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione, per la prima volta, all'albo e dopo il compimento del settantesimo anno di età; deve inoltre prevedere l'esonero per i casi di gravissimo impedimento e per le donne, che esercitano la professione di avvocato, per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi.»

19.5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito (IRE), un reddito netto derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense. Il reddito dell'avvocato deve essere dimostrativo di un rilevante e costante impegno di lavoro professionale.»

19.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello minimo di reddito è quello in vigore per la Cassa Nazionale di Previdenza Forense per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e dell'articolo 22, comma 3, della legge 20 settembre 1980, n. 576.»

19.7

CARUSO, CENTARO

Al comma 4, sostituire le parole: «, con l'applicazione dei criteri» con le seguenti: «. Si applicano le disposizioni».

19.8

CARUSO, CENTARO

Al comma 5 sopprimere le parole: «Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.».

19.9

CARUSO, CENTARO

Al comma 6, sostituire le parole: «La prova dell'effettività e della continuità non sono richieste durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18» con le seguenti: «Quanto previsto al comma l non si applica in ogni caso per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione».

19.10

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 6, sostituire le parole: «un incarico politico giudicato equivalente dal CNF» con le seguenti: «un incarico politico ritenuto equivalente e specificamente indicato nel regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF».

Art. 20

20.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma l, terzo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dodici».

Art. 22

22.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3 sostituire le parole: «. Essi hanno prevalente» con le seguenti: «, nonché con».

Art. 23

23.1

LI GOTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'edificio della Suprema Corte di Cassazione».

23.2

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Presso ogni ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti che è composto, proporzionalmente al numero degli avvocati iscritti al relativo albo, da un numero da tre a nove membri che sono nominati dal Presidente del tribunale fra gli avvocati iscritti all'albo del circondario. Il Collegio dura in carica tre anni ed è presieduto dal più anziano di questi».

Art. 24

24.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «ordini distrettuali» con le parole: «ordini forensi del distretto».

Art. 26

26.1

D'ALIA

Al comma 4, dopo le parole: «più grave dell'avvertimento» aggiungere, infine, le seguenti: «e coloro che siano iscritti all'albo degli Avvocati da almeno 5 anni».

26.2

D'ALIA

Al comma 7 sostituire la parola: «quadriennio» con la parola: «triennio» e la parola: «quarto» con la parola: «terzo».

26.3

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Al comma 7, sostituire le parole: «un quadriennio» con le seguenti: «un triennio».

26.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica e per tutto l'anno successivo alla relativa cessazione, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del distretto. Gli stessi non possono essere inoltre chiamati dai medesimi alla funzione di arbitro, né svolgere la detta funzione per effetto di nomina da parte dei consigli o dei presidenti degli ordini del distretto stesso».

Art. 27

27.1

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

        «s-bis. vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti».

27.0.1

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Sportello per il cittadino)

        1. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

        2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

        3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

        4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell'ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di commercio e con le associazioni di cittadini e consumatori.

        5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fatti specie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

        6. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino e per l'accertamento del requisito di reddito per l'accesso medesimo».

Art. 28

28.1

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

Art. 31

31.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre volte» con le seguenti: «due volte».

31.2

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Consiglio nazionale forense è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 35. Ciascun distretto di Corte d'appello elegge due componenti. I distretti con un numero di iscritti agli Albi superiore a 5.000 eleggono tre componenti. Nei distretti che eleggono due componenti, risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti; secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti di un Ordine diverso da quello cui appartiene il primo eletto. La stessa regola si applica per i distretti che eleggono tre componenti; il terzo eletto è colui che abbia riportato, nell'ordine, il maggior numero di voti, appartenente a qualsiasi degli Ordini compresi nel distretto».

31.3

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sostituire le parole da: «Ciascun distretto» fino a: «supera» con le seguenti: «In numero di un componente per ciascun distretto di Corte d'appello».

31.4

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascun Consiglio aspetta:

            –  un voto per ogni 100 iscritti o frazione di cento fino a 200 iscritti;

            –  un voto per ogni successivi 300 iscritti, da 500 fino ad 800 iscritti;

            –  un voto per ogni successivi 600 iscritti, da 800 fino a 2.000 iscritti;

            –  un voto per ogni successivi 1.000 iscritti, da 2.000 a 10.000 iscritti;

            –  un voto per ogni successivi 3.000 iscritti, al di sopra dei 10.000 iscritti».

Art. 32

32.1

CENTARO, CARUSO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) adotta i regolamenti interni per il funzionamento dell'ordinamento professionale».

Art. 33

33.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «esercita il potere disciplinare» con le seguenti: «esercita le funzioni disciplinari».

33.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare».

Art. 36

36.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «almeno ogni due anni».

36.2

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «di tutte le sue componenti dell'Avvocatura italiana» con le seguenti: «di tutte le componenti dell'Avvocatura italiana».

36.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere la parola: «sue».

Art. 37

37.1

CENTARO, CARUSO

Sopprimere l'articolo.

37.2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

37.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà».

Art. 38

38.1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

38.2

CENTARO, CARUSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. I consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa con funzioni consultive alle sedute convocate per discutere i profili applicativi al fine di assicurare l'indirizzo professionale e specialistico».

38.3

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza,» con le seguenti: «e del Consiglio di ciascuna facoltà di giurisprudenza».

Art. 40

40.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

40.2

BENEDETTI VALENTINI

Ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «test di ingresso» con le seguenti: «prova di ingresso».

        Conseguentemente, all'articolo 44, comma 2, lett. b) sostituire le parole: «test di ingresso» con le seguenti: «prova di ingresso».

40.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere la parola: «periodicamente» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «I test di ingresso si svolgono ogni due mesi».

40.4

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali» con le seguenti: «presso ciascun Consiglio dell'Ordine».

40.5

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «e degli istituti giuridici fondamentali» con le seguenti: «e sugli istituti giuridici fondamentali».

40.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza» con le seguenti: «presso il Consiglio dell'ordine del tribunale nel cui circondario ha la residenza» e le parole: «presso l'ordine distrettuale» con le seguenti: «presso ciascuna sede di circondario».

40.7

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno 24 mesi consecutivi».

40.8

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno 12 mesi consecutivi».

40.9

D'ALIA

Al comma 5, dopo le parole: «con l'esercizio di attività di impresa» inserire le seguenti: «e con la frequentazione di corsi di preparazione per notai, magistrati, etc.».

40.10

MAZZATORTA

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

40.11

MAZZATORTA

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «o presso un ufficio giudiziario».

40.12

D'ALIA

Al comma 8, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

40.13

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito stabilito in base a tariffari minimi per le funzioni svolte fissati con regolamento del Consiglio nazionale forense entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.14

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

40.15

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».

40.16

LI GOTTI

AI comma 9, «aggiungere in fine le seguenti parole: «; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».

40.17

D'ALIA

Al comma 10 sopprimere la parola: «solo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richiesta».

40.18

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante fa, davanti al Consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne. Per potere esercitare la professione l'avvocato assume dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: ''Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato''».

40.19

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione».

40.0.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme disciplinari per i praticanti)

        1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.

        2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

        3. Il praticante radiato non può essere rei scritto nel registro dei praticanti, se non dopo la decorrenza di tre anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine».

Art. 41

41.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma l, sopprimere la parola: «obbligatoria e».

41.2

MAZZATORTA

Al comma l, sostituire le parole: «dagli altri soggetti previsti dalla legge» con le seguenti: «dalle Università pubbliche o private».

41.3

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO

Al comma 1, dopo le parole: «ordini e associazioni forensi» inserire le seguenti: «dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

41.4

D'ALIA

Al comma l, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nella frequenza obbligatoria della scuola forense, avente numero programmato, alla quale si può accedere unicamente con il superamento di un esame di ammissione che dovrà essere svolto con modalità di controllo informatizzato. Le scuole forensi avranno quindi numero programmato per l'accesso che sarà fissato annualmente, per ogni distretto, dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il parere obbligatorio degli Ordini territoriali».

41.0.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.41-bis

(Frequenza di uffici giudiziari)

        1. Il tirocinio può svolgersi, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziario La frequenza presso gli uffici giudiziari consente al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di prati cantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

Art. 42

42.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla prova di preselezione informatica per l'ammissione».

Art. 43

43.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 44».

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «la prova di preselezione informatica e».

43.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L'aspirante avvocato è ammesso sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza da almeno 24 mesi consecutivi».

Art. 44

44.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

Art. 45

45.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) in due prove scritte, aventi ad oggetto la redazione di due atti, che postulino la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, l'uno in materia penale, l'altro in materia civile anche eventualmente connessa alla materia amministrativa».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e sostituire le parole: «prova scritta», ovunque ricorrano, con le seguenti: «prove scritte».

45.2

MAZZATORTA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

            «a) in tre prove scritte, aventi ad oggetto: la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto civile; la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto penale; la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la prova scritta» con le seguenti: «le prove scritte».

45.3

LI GOTTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimenti giurisprudenziali».

45.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e» con le seguenti: «diritto dell'ambiente e».

45.5

MAZZATORTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il candidato deve altresì dimostrare la conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco».

45.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ciascuna prova».

45.7

D'ALIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno presso la sede unica in Roma con le modalità stabilite dal Ministro della Giustizia».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46.

45.8

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 4, premettere le seguenti parole: In conformità al disposto di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

45.9

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della Commissione. In applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto è motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, o, in alternativa, annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato».

45.10

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti nelle prove scritte, con almeno la sufficienza in ciascuna delle due prove».

45.11

LI GOTTI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

        «La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti. È tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i soli precedenti giurisprudenziali».

45.12

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al registro».

Art. 46

46.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, sostituire le parole: «La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato» con le seguenti: «La commissione esaminatrice per la prova di preselezione informatica».

46.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «è unica sia per la prova di preselezione informatica che».

46.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: «efficacia» inserire le seguenti: «per cinque anni».

Art. 47

47.1

MAZZATORTA

Al comma 1, sostituire le parole: «Fino al quinto anno successivo alla» con le seguenti: «Per i primi due anni successivi alla».

Art. 48

48.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Sostituire l'articolo 48 con il seguente:

        «Art. 48. – (Disciplina transitoria per l'esame). - 1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto dall'articolo 47, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall'articolo 44, si articola:

            a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

                1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia diritto penale, di diritto civile o amministrativo;

                2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

                3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

            b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario.

        2. Si applicano le disposizioni di ai commi da 3 a 11 dell'articolo 45».

48.2

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 45, comma 4,».

48.3

LI GOTTI

Sopprimere il comma 2.

48.4

MAZZATORTA

Sopprimere il comma 2.

Art. 49

49.1

D'ALIA

Al comma 5 dopo le parole: «componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense» inserire le seguenti: «e collegio giudicante».

49.2

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 11 sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».

        Conseguentemente all'articolo 54, comma 13 sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».

49.3

D'ALIA

Al comma 11 sostituire la parola: «civile» con la seguente: «penale» e aggiungere infine le seguenti: «o anche per ragioni di opportunità».

49.4

CENTARO, CARUSO

Al comma 11, sostituire la parole: «civile» con la parola: «penale».

49.5

D'ALIA

Al comma 13 sostituire la parola: «costi» con la seguente: «rimborsi».

Art. 51

51.1

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 4.

51.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 4, sostituire le parole: «di scarsa rilevanza» con le seguenti parole: «giudicato dal consiglio istruttore di scarsa rilevanza. Si applica l'articolo 53, comma 3».

Art. 54

54.1

D'ALIA

Al comma 5, capoverso 3,) sostituire la parola: «potrà» con la seguente: «dovrà».

54.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 13, sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».

54.3

D'ALIA

Al comma 13 sostituire la parola: «civile» con la parola: «penale».

Art. 56

56.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «cui appartiene» con le seguenti: «presso il quale opera».

Art. 59

59.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «non può essere deliberata la richiesta di cancellazione fatta dall'avvocato» con le seguenti: «non può essere deliberata la cancellazione richiesta dall'avvocato».

Art. 64

64.1

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Le norme di cui all'articolo 45, comma 4, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto valutazioni espresse con il solo voto numerico».