ASSONIME critica la proposta del C.N.F. di riforma forense

Riforma della professione di avvocato - La difficile attuazione della l. 247/12
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Una interessante critica al progetto di riforma della professione forense proposto dal C.N.F. viene dalla associazione delle società per azioni italiane, Assonime, che, in uno studio pubblicato il 17 aprile, analizza alcuni profili restrittivi delle proposte di riforma della disciplina della professione forense all’esame del Parlamento e i potenziali effetti sulle imprese.
Così in sintesi le censure di Asonime: "I principali motivi di preoccupazione riguardano: l’estensione della riserva di attività in favore degli avvocati a numerosi ambiti, tra cui la consulenza legale in ogni campo del diritto; gli ostacoli al passaggio dall’attività di giurista di impresa alla libera professione che risulterebbero dal limite temporale di cinque anni dal superamento dell’esame di Stato per l’iscrizione o la reiscrizione all’Albo; la reintroduzione delle tariffe minime; i limiti alle modalità organizzative più efficienti per l’esercizio della professione forense.
Le restrizioni previste dalle proposte in discussione sembrano in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento onale e comunitario a tutela del lavoro autonomo, della libertà d’impresa, del mercato interno e della concorrenza. Inoltre esse si tradurrebbero in un aumento dei costi dei servizi legali per le imprese del tutto inopportuno nel contesto della crisi economica e, più in generale, in un mercato globale in cui la concorrenza nell’offerta di servizi costituisce un importante fattore di competitività"
Leggi di seguito le critiche Assonime (dal sito www.assonime.it ) ... 

3/2009
Note e Studi
Progetti di riforma della disciplina
della professione forense:
restrizioni ingiustificate e costi per le imprese
17 aprile 2009
Progetti di riforma della disciplina della professione forense 3 / 2009
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Executive summary
Questa nota analizza alcuni profili restrittivi delle proposte di riforma della disciplina
della professione forense oggi all’esame del Parlamento e i potenziali effetti sulle
imprese.
I principali motivi di preoccupazione riguardano: l’estensione della riserva di attività in
favore degli avvocati a numerosi ambiti, tra cui la consulenza legale in ogni campo del
diritto; gli ostacoli al passaggio dall’attività di giurista di impresa alla libera professione
che risulterebbero dal limite temporale di cinque anni dal superamento dell’esame di
Stato per l’iscrizione o la reiscrizione all’Albo; la reintroduzione delle tariffe minime; i
limiti alle modalità organizzative più efficienti per l’esercizio della professione forense.
Le restrizioni previste dalle proposte in discussione sembrano in contrasto con i principi
fondamentali dell’ordinamento nazionale e comunitario a tutela del lavoro autonomo,
della libertà d’impresa, del mercato interno e della concorrenza. Inoltre esse si
tradurrebbero in un aumento dei costi dei servizi legali per le imprese del tutto
inopportuno nel contesto della crisi economica e, più in generale, in un mercato globale
in cui la concorrenza nell’offerta di servizi costituisce un importante fattore di
competitività.
Progetti di riforma della disciplina della professione forense 3 / 2009
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Introduzione
Sono all’esame del Parlamento vari disegni di legge volti a riformare
complessivamente la disciplina della professione forense1. Il tema è inoltre oggetto di
una proposta che il Consiglio nazionale forense ha trasmesso al Ministro della Giustizia
lo scorso 27 febbraio.
I progetti mirano a modernizzare una normativa che risale nel suo impianto
fondamentale agli anni Trenta, ma introducono alcune restrizioni della libertà di
prestazione di servizi legali che non appaiono necessarie e proporzionate per il
perseguimento di esigenze di interesse generale. Tali restrizioni sembrano in contrasto
con i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale e comunitario a tutela del lavoro
autonomo, della libertà d’impresa, del mercato interno e della concorrenza. Inoltre,
esse si tradurrebbero in un aumento dei costi dei servizi legali per i cittadini e le
imprese, del tutto inopportuno nel contesto della crisi economica e, più in generale, in
un mercato globale in cui la concorrenza nell’offerta di servizi costituisce un importante
fattore di competitività.
Dal punto di vista delle imprese, i principali motivi di preoccupazione riguardano le
riserve di attività e le condizioni di accesso alla professione forense, le tariffe minime e
i vincoli all’esercizio della professione in forma societaria.
Questi profili sono analizzati in dettaglio nel seguito del documento, facendo riferimento
per semplicità alla formulazione del disegno di legge AS 1198, che coincide
largamente con il testo elaborato dal Consiglio nazionale forense.
1 La Commissione Giustizia del Senato lo scorso 4 febbraio ha iniziato l’esame congiunto dei disegni di
legge AS 1198 - Riforma dell’ordinamento della professione di avvocato e AS 711 - Disciplina
dell’ordinamento della professione forense, che hanno portata generale, e di due disegni di legge che
hanno ad oggetto solo specifici aspetti della disciplina della professione (AS 1171 – Norme concernenti
l’esercizio dell’attività forense durante il mandato parlamentare e AS 601 – Modifiche al regio decretolegge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in
materia di riforma dell’accesso alla professione forense e raccordo con l’istruzione universitaria). Alla
Commissione Giustizia della Camera risultano invece assegnati i disegni di legge AC 1004, AC 1447, AC
1494, (tutti intitolati “Riforma dell’ordinamento della professione di avvocato”) e AC 1837 - Riforma
dell’ordinamento della professione di avvocato e delega al Governo per l’emanazione di un testo unico
delle disposizioni concernenti l’ordinamento della medesima professione, nonché due disegni di legge
sull’accesso alla professione forense (AC 420 – Nuove disposizioni in materia di accesso alla professione
forense, e AC 1545 – Modifica dell’articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di accesso alla professione
forense).
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1. Riserve di attività
Il regime attuale e la giurisprudenza sull’ambito delle attività riservate
Attualmente gli avvocati svolgono in regime di esclusiva le attività di rappresentanza,
assistenza e difesa nei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi. Per
queste attività la prestazione professionale oltre che riservata è anche obbligatoria, nel
senso che il ricorso ad essa è imposto dalla legge a chi voglia agire o difendersi in
giudizio. In materia civile, ad esempio, nel nostro ordinamento il ministero del difensore
è necessario nei giudizi davanti ai tribunali, alle Corti d’appello e alla Corte di
cassazione. Per quanto riguarda le cause davanti al giudice di pace, è consentito alle
parti di stare in giudizio personalmente nelle cause che abbiano un valore inferiore a
516,46 euro; nelle cause di valore superiore è richiesto di regola il ministero di un
difensore ma il giudice di pace, in considerazione della natura ed entità della causa,
con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzare quest’ultima
a stare in giudizio di persona2.
Le attività di consulenza legale, di assistenza stragiudiziale e di assistenza nei
procedimenti arbitrali non sono invece esercitate dagli avvocati in regime di esclusiva.
La consulenza legale, ad esempio, è svolta abitualmente anche da altri soggetti, tra cui
i giuristi d’impresa, i professori universitari non iscritti all’Albo, gli appartenenti ad altre
categorie professionali, le società di consulenza, gli enti associativi.
Alcune indicazioni su quali siano, in base alla normativa vigente, i confini dell’attività
riservata agli avvocati emergono dalla giurisprudenza in tema di esercizio abusivo della
professione forense (articolo 348 del codice penale). Tradizionalmente la Corte di
Cassazione ha sostenuto che gli atti rilevanti ai fini della configurabilità del reato sono
quelli riservati in via esclusiva ai professionisti, e cioè i cosiddetti “atti tipici”, mentre
non vi è reato nel caso di compimento di attività “relativamente libere”, solo
strumentalmente connesse a quelle tipiche. Il diverso orientamento secondo cui
l’ambito dell’attività riservata si estenderebbe anche al compimento di atti
"relativamente liberi" in forma continuativa e organizzata3 è stato criticato, in una
prospettiva sistematica, da una pronuncia della Cassazione del 20034. In tale
occasione i giudici della Suprema Corte, aderendo all’impostazione tradizionale, hanno
affermato che non sono ravvisabili “né sul piano giuridico né sul piano logico ragioni
apprezzabili per conferire rilievo penalistico a fatti di tale rilievo pacificamente privi di
2 Articolo 82 del codice di procedura civile.
3 Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza 8 ottobre 2002, n. 1151 e sentenza 5 luglio 2006, n.
26829.
4 Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza 15 aprile 2003, n. 17921.
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per sé stessi”, che verrebbero “considerati penalmente rilevanti soltanto in
considerazione della loro reiterazione o della loro riconducibilità ad una attività
organizzata”. Viene richiamato in proposito il caso delle “cosiddette agenzie di
infortunistica stradale, che svolgono in forma organizzata attività di consulenza
riconducibili normalmente all’esercizio della professione forense, senza che la liceità di
essa sia stata mai posta in questione”, nonché il caso degli enti di patronato, che
svolgono attività analoga in materia di lavoro e in materia pensionistica.
Sui principi giuridici rilevanti in tema di riserva di attività, merita di essere ricordata una
pronuncia della Corte Costituzionale del 1995, anche se attiene a categorie
professionali diverse dagli avvocati5. Il Consiglio nazionale dei chimici contestava
alcune disposizioni di legge che attribuivano al biologo la competenza a effettuare
determinate analisi chimiche, realizzando una “arbitraria equipollenza” tra il ruolo
professionale del chimico e quello del biologo e violando così il principio di
professionalità specifica per cui è previsto l’esame di Stato. La Corte, nel dichiarare
non fondata la questione di legittimità costituzionale, afferma che “concorrenza parziale
e interdisciplinarietà … appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella
attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore
complessità ed alla tutela dei quali – e non certo a quella corporativa di ordini o collegi
professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini – è, in via di principio,
preordinato e subordinato l’accertamento e il riconoscimento nel sistema degli
ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all’art. 33, quinto comma,
della Costituzione. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di
competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (cfr. ad
esempio le zone di attività mista tra avvocati e dottori commercialisti nel settore
tributario anche contenzioso; degli ingegneri e architetti nel settore di determinate
progettazioni; degli ingegneri o dei geologi in alcuni settori della geologia applicata e
della tutela dell’ambiente; degli ingegneri e dottori in scienze forestali nell’ambito di
talune sistemazioni montane)”.
Una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso anno, relativa al caso di un
consulente del lavoro che pretendeva il pagamento per prestazioni non rientranti tra le
competenze professionali attribuite dalla legge alla categoria6, ha sottolineato che al di
fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti
iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione, per tutte le altre attività di professione
intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza vige “il principio
5 Corte Costituzionale, sentenza 12 luglio 1995, n. 345.
6 Si trattava di attività di consulenza e valutazione in materia aziendale e della redazione di un atto di
transazione.
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generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del
contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione”7.
In relazione alle attività riservate agli avvocati, va infine segnalata una recentissima
pronuncia delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione che, aderendo
all’orientamento giurisprudenziale prevalente, ha rilevato come “la prestazione d'opera
intellettuale nell'ambito dell'assistenza legale sia riservata agli iscritti negli albi forensi
solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e,
comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo, onde, al di
fuori di tali limiti, l'attività d'assistenza e consulenza legale non può considerarsi
riservata agli iscritti negli albi professionali”; nel caso di specie la Cassazione ha
riconosciuto che il laureato in giurisprudenza può svolgere liberamente l’attività di
assistenza e consulenza legale, sia o meno iscritto all'albo dei praticanti8. In precedenti
occasioni, lo stesso principio era stato affermato, ad esempio, con riferimento all'attività
stragiudiziale svolta dal segretario di una organizzazione sindacale in favore di un
lavoratore (non iscritto al sindacato) nei confronti del datore di lavoro9.
Le proposte di riforma
Il disegno di legge AS 1198 qualifica come attività esclusive dell’avvocato “in quanto
necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente
garantito” la rappresentanza, l’assistenza e la difesa, oltre che nei giudizi davanti a tutti
gli organi giurisdizionali, anche nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle
autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei
procedimenti di mediazione e di conciliazione (articolo 2, comma 3).
Vengono inoltre riservate in via generale agli avvocati l’assistenza, la rappresentanza e
la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare; questa
riserva opera anche a favore degli iscritti in altri albi professionali “nei limiti loro
consentiti da particolari disposizioni di legge” (articolo 2, comma 4).
Il progetto di legge include, infine, tra gli ambiti riservati agli avvocati “per assicurare al
cittadino una tutela competente e qualificata” l’attività, svolta professionalmente, di
consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto. Vengono fatte
salve “le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività
7 Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 11 giugno 2008, n. 15530.
8 Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 3 dicembre 2008, n. 28658.
9 Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 30 maggio 2006, n. 12840, che ha escluso l’applicabilità
alla fattispecie dell’articolo 2231 del codice civile e ha conseguentemente riconosciuto il diritto al
compenso al prestatore dell’attività.
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professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto”
(articolo 2, comma 5).
Osservazioni
Il previsto ampliamento degli ambiti di attività riservati agli avvocati determina in re ipsa
una restrizione della concorrenza e va a incidere sull’ambito in cui si esplicano nel
nostro ordinamento la libertà di lavoro autonomo e la libertà di impresa di servizi. Sia
nell’ottica del diritto comunitario che in una prospettiva strettamente nazionale, occorre
chiedersi se tale restrizione sia necessaria e proporzionata per il perseguimento di
obiettivi di interesse generale.
Riguardo al diritto comunitario, si pone in primo luogo l’esigenza di rispettare gli articoli
43 e 49 del Trattato CE, relativi alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione
dei servizi. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, tali disposizioni vietano
non solo le misure discriminatorie, ma tutte le misure nazionali suscettibili di impedire o
di ostacolare l’esercizio delle libertà fondamentali. Le restrizioni sono quindi proibite,
salvo che siano giustificate da esigenze imperative di interesse generale, nonché
adeguate e proporzionate al raggiungimento dell’obiettivo. Un’estensione ingiustificata
della riserva potrebbe inoltre contrastare con l’articolo 86, paragrafo 1, del Trattato CE,
che prescrive agli Stati membri di non adottare in favore dei soggetti ai quali
riconoscono diritti speciali o esclusivi misure contrarie alle regole di concorrenza.
Questa disposizione è già stata utilizzata per contestare in vari settori l’ampliamento
dei diritti esclusivi detenuti da alcuni operatori ad attività contigue a quella svolta in
regime di riserva10.
A livello nazionale, il richiamo alle esigenze di stretta necessità e proporzionalità
nell’attribuzione di riserve di attività in campo professionale è una costante nelle
segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato11 e dovrebbe
10 Cfr. ad esempio Corte di giustizia, sentenza 13 dicembre 1991, causa 18/88, GB-Inno-BM; Corte di
giustizia, sentenza 25 giugno 1998, causa C-203/96, Dusseldorp. Sull’ipotesi di utilizzare nel settore dei
servizi professionali l’articolo 86 del Trattato, sinora adoperato principalmente con riferimento a servizi di
pubblica utilità e ai mercati ad essi contigui, cfr. Commissione europea, Comunicazione I servizi
professionali- Proseguire la riforma, COM (2005) 405 def., punto 23.
11 Cfr. ad esempio le seguenti segnalazioni dell’Autorità garante: AS 163, Riordino delle professioni
intellettuali, in Bollettino n. 4/1999; AS 306, Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni,
in Bollettino n. 26/2005; AS 316, Relazione sull’attività svolta nel biennio 2004/2005 per la promozione
della liberalizzazione dei servizi professionali, in Bollettino n. 45/2005. Sulla stessa linea, anche la
Monopolkommission tedesca in uno studio sulle professioni ha sottolineato che “exclusive rights can only
be justified in a competition policy perspective if the number of admitted persons and of admitted types of
degrees is sufficiently large and if persons with sufficient qualifications are not excluded”. (Drucksache
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costituire un requisito ormai consolidato di qualità sostanziale della regolazione.
Disposizioni che possono avere un impatto restrittivo su valori costituzionalmente
protetti, quali il diritto al lavoro, la libertà di iniziativa economica e, come ormai
generalmente riconosciuto, anche la concorrenza, devono essere improntate a un
rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio cardine
dell’ordinamento.
Andando a considerare nel dettaglio il contenuto delle proposte di riforma, desta una
particolare preoccupazione l’inclusione tra le attività riservate della consulenza legale e
dell’assistenza stragiudiziale “svolta professionalmente” in ogni campo del diritto. A
prescindere da come verrà interpretata la nozione di svolgimento dell’attività in via
professionale12, la proposta sembra fondarsi sulla presunzione che la riserva in favore
degli avvocati (quindi, del sottoinsieme dei soggetti che sono laureati in giurisprudenza,
hanno superato l’esame di Stato e sono attualmente iscritti all’Albo) sia l’unica via per
assicurare al cittadino “una tutela competente e qualificata”. Questa presunzione è,
tuttavia, smentita dall’esperienza maturata ad oggi nel nostro sistema. Appare utile
menzionare alcuni esempi concreti.
Nelle imprese che hanno scelto di dotarsi di una funzione legale, i giuristi interni
spesso offrono assistenza su temi di interesse comune in favore di tutte le società
appartenenti allo stesso gruppo. La possibilità del ricorso al legale interno consente
alle imprese di beneficiare a costi contenuti di un’attività professionale di qualità,
costante nel tempo e strutturata secondo le proprie esigenze. L’importanza del giurista
d’impresa è aumentata negli ultimi anni per le esigenze connesse ad obblighi sempre
più penetranti di compliance nei vari campi di attività.
Un’importante attività di assistenza alle imprese su questioni giuridiche controverse è
svolta anche dalle associazioni d’impresa. Precludere tale attività infliggerebbe un
grave vulnus alla libertà di associazione. Le imprese dovrebbero rivolgersi a consulenti
esterni, con un evidente aggravio di costi, e perderebbero un servizio e un peculiare
patrimonio di conoscenze riguardo alle loro problematiche giuridiche. Anche grazie alla
partecipazione attiva al processo di produzione delle norme nelle varie sedi
istituzionali, le associazioni sono in grado di fornire tempestivamente interpretazioni
autentiche e informazioni sugli sviluppi della regolamentazione a cui i singoli
professionisti hanno generalmente accesso solo in via mediata.
16/2460, p. 373ff [381], citazione tratta da ZERP et al., COMP/2006/D3/003, Conveyancing Services
Market, Final Report, dicembre 2007, p. 56).
12 Dovrebbe rilevare, al riguardo, la circostanza che l’attività sia svolta in favore di soggetti terzi e che essa
abbia carattere sistematico e organizzato.
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Per alcuni rami del diritto, che richiedono un know-how connesso alla dimestichezza
con altre discipline, la consulenza su come applicare la normativa viene oggi svolta da
soggetti che hanno seguito un percorso professionale diverso da quello dell’avvocato
(ad esempio, all’interno delle autorità amministrative indipendenti). Nelle aree
caratterizzate dalla commistione di diritto ed economia, quali il diritto antitrust o la
regolazione dell’energia e delle comunicazioni elettroniche, la prestazione di
consulenza legale richiede una comprensione dei profili economici che un
professionista non possiede per il solo fatto di essere iscritto all’Albo13. Analoghe
considerazioni possono essere svolte per quei settori del diritto in cui hanno un
particolare rilievo competenze multidisciplinari su profili tecnici o semplicemente paralegali
e amministrative come, ad esempio, sicurezza e igiene del lavoro, diritto
dell’ambiente, protezione dei dati.
In queste materie è spesso difficile tracciare in modo netto i confini della consulenza
giuridica. Al riguardo, è stato autorevolmente osservato in dottrina che “Le riserve, al
di fuori dei settori in cui sono oggettivamente legate a specializzazioni irripetibili, sono
tendenzialmente da escludere proprio perché contrastano con la dinamica delle
conoscenze, della interdisciplinarietà come asse normale di specializzazione delle
conoscenze…”14.
E’ quindi opinabile che il possesso del titolo di avvocato dia maggiori garanzie di
competenza tecnica “in ogni campo del diritto”, anche tenuto conto del fatto che i
percorsi formativi universitari sono molto diversificati.
Analoghe considerazioni valgono per l’estensione della riserva alle attività di
rappresentanza, assistenza e difesa nei procedimenti davanti alle autorità
amministrative indipendenti e a ogni altra amministrazione pubblica. Nei procedimenti
che coinvolgono le imprese, queste attività sono oggi esercitate più in generale da
consulenti esterni di fiducia della società e spesso vengono svolte dai legali interni in
favore di altre società del medesimo gruppo.
Un altro ambito in cui le disposizioni del disegno di legge potrebbero comportare un
aumento dei costi delle imprese è quello dei procedimenti di natura tributaria, se la
riserva “in via generale” dell’attività di assistenza agli avvocati e agli iscritti in altri albi
13 Con specifico riferimento alla consulenza legale per i procedimenti di acquisizione di imprese, cfr.
Tommaso Maria Ubertazzi, Il procedimento di acquisizione di imprese, Padova, Cedam, 2008.
14 Giuliano Amato, Intervento alla tavola rotonda su “Riforma delle professioni: che cosa fare?”, Atti del
convegno Professioni e Concorrenza, organizzato dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
Avagliano Editore 2005, p. 89.
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professionali comportasse l’eliminazione della possibilità di avvalersi dell’assistenza
tecnica di propri dipendenti, di dipendenti di una propria controllata o di dipendenti di
associazioni di categoria, come attualmente consentito dalla normativa sul processo
tributario (decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).
Infine, l’attribuzione in via esclusiva agli iscritti all’Albo professionale dell’attività di
rappresentanza nelle procedure arbitrali e nei procedimenti di conciliazione sarebbe in
controtendenza rispetto ai recenti interventi normativi tesi a facilitare la composizione
stragiudiziale delle controversie. Tra l’altro, verrebbero rese inoperanti le procedure
conciliative e arbitrali già esistenti nell’ambito dei mercati finanziari, del diritto societario
e quelle, relative alle controversie individuali di lavoro, previste dalla contrattazione
collettiva in alternativa al ricorso giudiziale.
Per tutelare il cittadino è sufficiente che l’ordinamento assicuri la correttezza del quadro
informativo nel quale esso compie le proprie scelte in tema di servizi professionali e, in
particolare, che non vi sia alcun profilo di ingannevolezza circa le qualifiche e le
competenze del prestatore del servizio. L’iscrizione all’Albo degli avvocati e le
implicazioni di tale iscrizione (in termini ad esempio di garanzia di formazione
permanente, di osservanza di regole deontologiche e di responsabilità civile) sono
certamente un elemento importante di cui il soggetto intenzionato a chiedere
consulenza legale tiene conto nell’assumere le proprie determinazioni. Per assicurare
la correttezza del quadro informativo esistono disposizioni specifiche e non servono
nuove riserve di attività.
Non sembrano quindi sussistere motivi di interesse generale per ampliare la riserva di
attività. Negli ambiti diversi dall’assistenza e dalla rappresentanza in giudizio, che sono
quelli in cui l’ordinamento prevede l’obbligo di ricorrere alla prestazione professionale
dell’avvocato, il singolo dovrebbe restare libero di scegliere non solo se avvalersi o
meno del sostegno di un soggetto terzo di propria fiducia, ma anche con quali modalità
e a quali condizioni, compreso il prezzo, in relazione alle proprie concrete esigenze.
2. Condizioni di accesso alla professione
Il regime attuale
Oggi i soggetti che svolgono un’attività di lavoro subordinato non possono essere
iscritti all’Albo degli avvocati. Non assume rilievo, al riguardo, la circostanza che la loro
attività lavorativa consista in via esclusiva o prevalente nella trattazione di questioni
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giuridiche, come nel caso dei giuristi d’impresa15. Le uniche eccezioni riguardano gli
avvocati degli uffici legali degli enti pubblici (iscritti a un elenco speciale annesso
all’Albo) e i professori delle università e degli istituti superiori.
Per chi abbia conseguito l’abilitazione superando l’esame di Stato, non è però previsto
un limite temporale per l’iscrizione all’Albo: pertanto, un soggetto che abbia scelto di
operare come giurista d’impresa può successivamente, in ogni momento, iscriversi
all’Albo e passare alla libera professione.
Per l’ammissione all’esame di abilitazione e per l’iscrizione all’Albo non sono
attualmente previsti limiti d’età.
Le proposte di riforma
I progetti di riforma mantengono la previsione dell’incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo
e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e pongono nuovi limiti alla possibilità di
iscriversi all’Albo per i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione ma non esercitano
la libera professione. Infatti, l’iscrizione potrebbe essere ottenuta solo entro cinque anni
dal superamento dell’esame16. La stessa regola varrebbe nel caso dell’avvocato
cancellatosi dall’Albo per svolgere un’attività di lavoro subordinato: passati cinque anni
dall’abilitazione, per tornare alla libera professione costui dovrebbe ripetere l’esame di
Stato17.
Il disegno di legge prevede inoltre un limite di età di 50 anni per l’ammissione all’esame
di abilitazione18. Altre proposte in discussione precludono l’iscrizione all’Albo a chi
abbia compiuto 40 anni e l’iscrizione al registro dei praticanti a chi abbia compiuto 37
anni19.
Osservazioni
Il passaggio dall’impresa alla libera professione e viceversa ha sinora costituito un
importante canale di formazione professionale e integrazione delle conoscenze relative
ai molteplici aspetti giuridici dell’attività d’impresa. Il nuovo limite temporale per
l’iscrizione all’Albo comporterebbe rilevanti ostacoli alla mobilità tra la libera
professione e le altre modalità di esercizio dell’attività di giurista. Esso infatti
15 Negli ordinamenti di molti paesi europei tra cui Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Irlanda,
Danimarca, Spagna, Portogallo, Grecia e Norvegia, invece, anche i giuristi di impresa possono, nel
rispetto di alcuni requisiti, essere iscritti all’Albo.
16 AS 1198, articolo 15, comma 1, lettera a.
17 Ibidem, articolo 15, comma 12.
18Ibidem, articolo 44, comma 1.
19 AS 711, articolo 16, comma 1, lettera g e articolo 44, comma 4.
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condizionerebbe in modo significativo le scelte professionali di chi ha conseguito
l’abilitazione, disincentivandolo dall’intraprendere un’attività di lavoro dipendente. Ne
deriverebbe un grave pregiudizio per le imprese, che avrebbero maggiore difficoltà ad
attrarre alla diretta collaborazione figure esperte e qualificate.
Sul piano giuridico questa previsione, così come quelle che introducono limiti di età,
comporta una compressione del diritto al lavoro, tutelato dall’articolo 4 della
Costituzione, e una restrizione delle condizioni di accesso all’attività che può porre
problemi di compatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di libertà di
circolazione. Occorre quindi chiedersi se essa risulti necessaria e proporzionata per il
perseguimento di un obiettivo di interesse generale.
L’esame di Stato, conformemente all’articolo 33, comma 5, della Costituzione, è già
uno strumento volto ad assicurare l'idoneità del singolo allo svolgimento della
professione di avvocato per quanto riguarda il possesso delle necessarie capacità e
cognizioni tecniche e, normalmente, per le professioni intellettuali non vi è una
scadenza temporale dell’abilitazione. L’obiettivo delle proposte in esame, che
prevedono oltre al vincolo temporale per l’iscrizione all’Albo, anche il requisito di
esercizio effettivo e continuativo della professione e gli obblighi di formazione
permanente per gli avvocati20, sembra essere quello di assicurare la perdurante
idoneità del singolo allo svolgimento della professione e l’aggiornamento delle
conoscenze.
Per perseguire tale obiettivo, tuttavia, sarebbe sproporzionato e iniquo introdurre una
presunzione giuridica assoluta di perdita dell’idoneità per i soggetti che svolgono
un’attività di giurista diversa dalla libera professione.
Al fine di assicurare che il singolo abbia conservato i requisiti per svolgere la
professione, senza però creare un disincentivo troppo forte per chi voglia lavorare
all’interno di un’impresa o associazione, si potrebbe adottare una soluzione meno
restrittiva: trascorsi cinque anni dall’abilitazione, dovrebbe essere consentito al giurista
di iscriversi, o re-iscriversi, all’Albo degli avvocati documentando in maniera
semplificata il continuo e costante aggiornamento della propria competenza
professionale, senza la necessità di ripetere l’esame di Stato.
Una via per agevolare, all’interno di un sistema integrato di vigilanza sui requisiti
professionali e deontologici, la mobilità tra impresa e libera professione sarebbe quella
di consentire ai giuristi d’impresa in possesso dell’abilitazione di iscriversi in un elenco
20 AS 1198, articolo 19, comma 1 e articolo 10.
Progetti di riforma della disciplina della professione forense 3 / 2009
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speciale annesso all’Albo. Questo modello, già utilizzato in Italia per gli avvocati
dipendenti da enti pubblici e presente in vari Stati europei, consentirebbe di valorizzare
la funzione di garante della compliance con la legge che il giurista interno svolge
nell’ambito dell’impresa.
3. Tariffe minime ed esercizio della professione in forma societaria
I progetti di legge reintroducono il sistema di tariffe minime vincolanti per i servizi resi
dagli avvocati, che è stato eliminato dal nostro ordinamento nel 200621. Come
ricordano costantemente le autorità di concorrenza22, le tariffe minime inderogabili
pongono un limite alla concorrenza di prezzo che va a discapito dei clienti senza offrire
alcuna garanzia di miglioramento della qualità del servizio. La loro reintroduzione
potrebbe comportare un significativo pregiudizio per gli utenti, soprattutto se associata
a un’estensione delle riserve di attività in favore degli avvocati.
Le proposte in discussione prevedono anche numerosi vincoli all’esercizio della
professione forense in forma societaria, che possono essere utili a prevenire conflitti di
interesse e assicurare la piena indipendenza dell’avvocato nell’esercizio dell’attività
difensiva, ma non dovrebbero andare oltre quanto necessario per il perseguimento di
questi obiettivi. In tale prospettiva, andrebbe eliminata la previsione che disincentiva la
costituzione di società tra avvocati imponendo un regime di responsabilità solidale e
illimitata dei soci. Nel disegnare la disciplina, occorre ricordare che ogni limitazione
ingiustificata alle modalità organizzative più efficienti per l’esercizio della professione e
allo stabilimento in Italia di studi legali internazionali si traduce, in ultima analisi, anche
in un aumento dei costi per i clienti e può frenare l’innovazione e il miglioramento della
qualità dei servizi offerti.
21 Articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
22 Nel nostro ordinamento, cfr. da ultimo Autorità garante della concorrenza e del mercato, documento
conclusivo dell’Indagine conoscitiva riguardante il settore degli ordini professionali - IC 24, pubblicato il 21
marzo 2009 (disponibile su www.agcm.it).