- Vietata l’intermediazione finanziaria da parte dell’avvocato compiacente e interessato ...
- L’omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare ...
- La sospensione della prescrizione disciplinare per pregiudizialità penale ...
- Il lungo tempo trascorso dai fatti e il successivo comportamento corretto dell’incolpato possono mitigare la sanzione ...
- Il COA di Cesena ha sottoposto al CNF il seguente quesito: “se sia possibile concedere l’abilitazione al patrocinio ad un praticante Avvocato che rivesta lo status di dipendente pubblico (Maresciallo dei Carabinieri) la cui attività di servizio sia sospesa a tutti gli effetti poiché in aspettativa per dottorato di ricerca senza borsa di studio ed in assenza di ulteriori cause di incompatibilità.”...
- La correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare ...
- Il regolamento di giurisdizione in pendenza di procedimento disciplinare innanzi al CNF ...
- I termini (breve e lungo) per l’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF da parte del COA ...
- L’omessa comunicazione al Consiglio dell’ordine dell’udienza di discussione dinanzi al CNF ...
- Vietata l’intermediazione finanziaria da parte dell’avvocato compiacente e interessato ...
Non è consentito all’avvocato di farsi intermediario compiacente e interessato degli investimenti finanziari dei propri assistiti, né, ancor di più, di farsi garante del buon esito di tali iniziative, trattandosi di comportamenti di rilevanza disciplinare di particolare gravità poiché inficiano non solo il rapporto di fiducia sul quale si basa il mandato professionale, ma che minano profondamente i principi di indipendenza, libertà e autonomia cui deve gelosamente conformarsi l’operato del legale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 82
L’omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare
La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 82
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 199
La sospensione della prescrizione disciplinare per pregiudizialità penale
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, va distinta l’ipotesi di cui all’art. 38 Rdl 1578/33 (fatti non costituenti reati, punibili solo in sede disciplinare per violazione dei doveri che presiedono all’esercizio della professione) da quella di cui all’art. 44 del medesimo Rdl (fatti costituenti reati, per i quali sia stata promossa l’azione penale): nella prima ipotesi, il potere di iniziativa del C.O.A. è esercitabile discrezionalmente, mentre nella seconda, l’azione disciplinare costituisce “atto dovuto” essendo collegata al fatto storico di una sentenza penale (che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) ed ha natura obbligatoria non potendo, conseguentemente, essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto onde il diritto di punire può essere esercitato ex art. 44 Rdl 1578/33 solo al passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale, con conseguente sospensione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dalla sussistenza di un provvedimento di sospensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 9 maggio 2013, n. 76
Il lungo tempo trascorso dai fatti e il successivo comportamento corretto dell’incolpato possono mitigare la sanzione
Ai fini della determinazione della sanzione da comminare in concreto, può aversi riguardo al tempo trascorso dai fatti nonché al comportamento tenuto successivamente dall’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 9 maggio 2013, n. 76
Il COA di Cesena ha sottoposto al CNF il seguente quesito: “se sia possibile concedere l’abilitazione al patrocinio ad un praticante Avvocato che rivesta lo status di dipendente pubblico (Maresciallo dei Carabinieri) la cui attività di servizio sia sospesa a tutti gli effetti poiché in aspettativa per dottorato di ricerca senza borsa di studio ed in assenza di ulteriori cause di incompatibilità.”
Su analogo quesito la commissione consultiva si è già pronunciata con parere del 28.03.2012 n. 20, a richiesta del COA di Sciacca, concludendo in senso negativo.
La differenza tra il quesito posto dal COA di Sciacca e quello oggi formulato dal COA di Forlì Cesena consiste nel fatto che l’aspirante all’iscrizione nel registro dei praticanti si trova temporaneamente in aspettativa dalle funzioni di Maresciallo dei Carabinieri per Dottorato di ricerca senza borsa di studio.
Tale fatto è però privo di rilevanza ai fini della risposta al quesito perché l’aspettativa non elimina lo status di appartenente all’Arma dei Carabinieri del soggetto interessato né fa venir meno l’obbligo di denunzia e di rapporto, che su di lui grava in ragione di detta appartenenza, obbligo che è inconciliabile con il dovere di riservatezza cui è tenuto il praticante avvocato.
Si rinvia, pertanto, al parere n. 20 del 2012 che viene in questa sede interamente confermato con riferimento al quesito del COA di Cesena.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Salazar), parere 16 gennaio 2013, n. 6
Quesito n. 209 del COA di Forlì Cesena
La correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va effettuata alla stregua di un confronto meramente formale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di tale principio non sussiste quando l’incolpato, attraverso l’”iter” processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.
Cassazione Civile, sentenza del 23-07-2001, n. 10014, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)
Il regolamento di giurisdizione in pendenza di procedimento disciplinare innanzi al CNF
Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, il regolamento preventivo di giurisdizione, mentre non può trovare ingresso nella fase, di natura amministrativa, dinanzi al consiglio dell’ordine locale, è esperibile nella fase introdotta con la impugnazione del provvedimento di detto consiglio locale davanti al consiglio nazionale forense, in considerazione del suo carattere giurisdizionale, e comporta di conseguenza l’obbligo di sospensione di cui all’art. 367 cod. proc. civ. (sempreché il regolamento medesimo sia ammissibile, anche in relazione alla sua rituale notificazione nei confronti di tutti i contraddittori necessari, nell’unico termine all’uopo fissato).
Cassazione Civile, sentenza del 18-10-1984, n. 05245, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. CANTILLO M- P.M. TAMBURRINO G (CONF)
I termini (breve e lungo) per l’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF da parte del COA
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione anche da parte del Consiglio dell’Ordine cui appartenga il professionista incolpato, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione stessa, sempre che tale comunicazione sia stata effettuata con modalità atte a rendere certa la data della sua esecuzione, dovendosi, in caso contrario, ritenere applicabile, per la proposizione del ricorso per cassazione, il termine “lungo” annuale.
Cassazione Civile, sentenza del 12-08-2002, n. 12176, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Marziale G- P.M. Palmieri R (diff.)
L’omessa comunicazione al Consiglio dell’ordine dell’udienza di discussione dinanzi al CNF
Nei procedimenti innanzi al consiglio nazionale forense il consiglio dell’ordine autore del provvedimento in quella sede impugnato è parte necessaria, e pertanto il contraddittorio non è integro, e la decisione ciò malgrado emessa è nulla, ove nei riguardi del suddetto consiglio dell’ordine siano stati omessi l’avviso di deposito degli atti negli uffici del consiglio nazionale e la successiva comunicazione della seduta fissata per la discussione del ricorso.
Cassazione Civile 24-03-1976, n. 01036, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. GRANATA R
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