Dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 28 luglio 2013

Deontologia - Le norme deontologiche
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- La norma di rito penale che impone la lettura dell’interrogatorio dell’imputato assente non si applica al procedimento disciplinare
- La sindacabilità in Cassazione della motivazione addotta dal CNF nelle proprie sentenze
- La riassunzione del giudizio dinanzi al CNF dopo il rinvio della Cassazione
- Il Consiglio dell’Ordine chiede se sia legittimo istituire presso una Provincia un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento in comune di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio da svolgersi nell’interesse e per conto di altri enti territoriali uniti attraverso una specifica convenzione.
- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, con nota del 4 febbraio 2013, ha richiesto parere in merito alla “compatibilità dell’iscrizione all’albo degli avvocati da parte di chi collabori nella impresa familiare costituita ex art. 230 bis c.c. e nella quale l’imprenditore è uno dei genitori”.
- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ha richiesto parere in merito alla tariffa forense applicabile per la liquidazione dei compensi professionali di taluni avvocati per l’attività espletata in qualità di componenti di una commissione di gara nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica relativa alla privatizzazione parziale del capitale di una società partecipata da un ente pubblico. Il quesito del Consiglio dell’Ordine rimettente attiene, in specie, alla applicabilità, o meno, al caso in esame della Tariffa Forense riferita al funzionamento di un collegio arbitrale; lo stesso Consiglio si interroga, altresì, circa la propria competenza ad esprimere il parere di congruità dell’onorario richiesto dagli interessati per l’indicata prestazione.
- Il COA può impugnare in Cassazione le sentenze del CNF
- Procedimento disciplinare: le valutazioni in fatto del CNF sono incensurabili in Cassazione...

 

La norma di rito penale che impone la lettura dell’interrogatorio dell’imputato assente non si applica al procedimento disciplinare
L’art. 499 secondo comma Cod. proc. pen., che prevede la lettura dell’interrogatorio reso dall’imputato assente, non è applicabile nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, il quale trova compiuta regolamentazione nella disciplina dettata dal titolo secondo del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, e può essere soggetto alle disposizioni del processo penale solo in ipotesi di espresso richiamo contenuto in detta disciplina.
Cassazione Civile, sentenza del 06-05-1978, n. 02162, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. MANCUSO F- P.M. SAJA F (CONF)

La sindacabilità in Cassazione della motivazione addotta dal CNF nelle proprie sentenze
Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, le valutazioni del consiglio nazionale forense, in ordine alla sussistenza dei fatti, alla loro non conformità alla dignità od al decoro della professione, all’adeguatezza della sanzione inflitta, non si sottraggono all’obbligo della motivazione, sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art 111 primo comma della costituzione e, pertanto, in sede di ricorso per cassazione a norma dell’art 66 del rd 22 gennaio 1934 n 37, sono sindacabili dalle sezioni unite della suprema corte anche sotto il profilo della congruità e correttezza della motivazione stessa, sul piano logico.
Cassazione Civile, sentenza del 01-07-1981, n. 04257, sez. U- Pres. IANNUZZI AM- Rel. BUFFONI S- P.M. FABI B (CONF)

 

La riassunzione del giudizio dinanzi al CNF dopo il rinvio della Cassazione
Nei procedimenti dinanzi al consiglio nazionale forense, regolati dalle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo pronuncia di cassazione resa dalle sezioni unite della suprema corte, è affidata all’iniziativa del medesimo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte.
Cassazione Civile, sentenza del 15-11-1983, n. 06781, sez. U- Pres. GAMBOGI A- Rel. ZAPPULLI A- P.M. SGROI V (CONF)

Il Consiglio dell’Ordine chiede se sia legittimo istituire presso una Provincia un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento in comune di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio da svolgersi nell’interesse e per conto di altri enti territoriali uniti attraverso una specifica convenzione.
Si deve premettere che l’art. 3 del R.D. n. 1578 del 1933, stabilendo al co. 2 l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di dipendente di ente pubblico, escludeva al successivo c. 4, lettera b) la sussistenza di tale incompatibilità per i dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine, limitatamente “a quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso cui presso il quale prestano la loro opera”.
Tale norma, di carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione (Cass. SS.UU. 14 marzo 2002, n. 3733) è sempre stata letta dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali dovessero svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi fosse limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti, dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell’irrinunciabile esigenza dell’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita dall’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009, n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
La legge 31 dicembre 2012, n. 247, il nuovo ordinamento della professione forense, pur dettando agli artt. 19, co. 3 (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità) e 23 (Avvocati degli enti pubblici) una disciplina più dettagliata in ordine agli avvocati dipendenti di enti pubblici, sostanzialmente nulla ha mutato rispetto al quadro normativo precedente, accogliendo anzi espressamente nella legge i principi precedentemente elaborati dalla giurisprudenza.
La fattispecie cui si riferisce l’Ordine remittente probabilmente deve essere riferita a quanto disposto all’art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 e all’art. 2, co. 12, della Legge n.224/2007 (Finanziaria 2008), secondo i quali “… gli enti locali… possono istituire, mediante apposite convenzioni, … uffici unici di avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”.
Dal tenore del quesito non emerge quale sia la configurazione che la Provincia indicata intenda dare all’Ufficio istituito o da istituire, quale sia in sostanza il contenuto della convenzione tra l’Amministrazione Provinciale e gli altri enti territoriali firmatari. Questo detto, e con riserva di meglio articolare il parere con riferimento a possibili ulteriori chiarimenti, va detto che le norme di legge sopra citate consentono certo la creazione di un ufficio legale comune a diversi enti pubblici tra di loro convenzionati, che di tale ufficio sopportino l’impegno e i costi di organizzazione, e al cui interno gli avvocati, tutti dipendenti dagli enti medesimi e iscritti nell’elenco speciale, svolgano la loro attività sempre e solo, come vuole la disciplina dell’ordinamento forense, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono.
Deve essere invece esclusa, perché certamente al di fuori delle previsioni della Legge n. 224/2007, la messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Provinciale dell’opera del proprio Ufficio Legale, immutato il suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di enti territoriali convenzionati, per lo svolgimento (a fronte della corresponsione di un compenso all’Ente Pubblico unico organizzatore e gestore dell’ufficio legale) di attività di difesa e di rappresentanza in giudizio, che l’ordinamento forense consente solo entro i limitati ambiti sopra ricordati.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Allorio), parere 20 febbraio 2013, n. 21
Quesito n. 222 del COA di Forlì-Cesena

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, con nota del 4 febbraio 2013, ha richiesto parere in merito alla “compatibilità dell’iscrizione all’albo degli avvocati da parte di chi collabori nella impresa familiare costituita ex art. 230 bis c.c. e nella quale l’imprenditore è uno dei genitori”.
Il quesito, secondo la prospettazione del Consiglio rimettente, si concentra sull’ambito delle incompatibilità all’esercizio professionale, delineato dall’art. 18 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante la riforma dell’ordinamento forense.
L’anzidetta disposizione connette l’incompatibilità a determinate posizioni giuridico-soggettive del professionista, connesse ad attività continuative o professionali di lavoro autonomo o subordinato, nonché all’esercizio di impresa commerciale in nome proprio o in nome e per conto altrui.
In via di principio generale i precetti legislativi, che direttamente incidono – come, appunto, quelli in tema di incompatibilità – sul diritto dell’individuo a svolgere, essendo in possesso dei prescritti requisiti di legge, una determinata attività, costituiscono norme di stretta interpretazione e non sono suscettibili di estensione analogica.
L’impresa familiare è istituto giuridico afferente l’organizzazione patrimoniale della famiglia, il quale assume – secondo le prevalenti giurisprudenza e dottrina – i connotati dell’impresa individuale, con conseguente attribuzione all’imprenditore delle funzioni gestorie e degli oneri ed obblighi connessi all’esercizio dell’attività d’impresa; la giurisprudenza ha, altresì, significativamente caratterizzato il ruolo del familiare collaboratore, all’interno dell’impresa, indipendentemente dalla circostanza che la sua opera sia funzionale all’attività della stessa (dandosi, quindi, rilievo anche alla mera attività in ambito familiare).
Secondo la fattispecie normativa astratta, del resto, il collaboratore ha semplicemente diritto al mantenimento ed alla partecipazione all’eventuale utile rinveniente dall’impresa, non essendo contemplata alcuna altra forma di retribuzione della sua opera.
D’altro canto, va pure esclusa – sulla base della nitida definizione dalla dall’art. 230 bis c.c. all’istituto – la concorrenza di alcuna forma di responsabilità in capo al familiare collaboratore; con ciò dovendosi escludere una sua compartecipazione all’attività di gestione.
In tale ambito ricostruttivo, la Commissione ritiene che non si configura incompatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e la prestazione di attività inerenti al funzionamento dell’impresa familiare.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Berruti), parere 20 febbraio 2013, n. 20
Quesito n. 221 del COA di Vicenza, Rel. Cons. Berruti

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ha richiesto parere in merito alla tariffa forense applicabile per la liquidazione dei compensi professionali di taluni avvocati per l’attività espletata in qualità di componenti di una commissione di gara nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica relativa alla privatizzazione parziale del capitale di una società partecipata da un ente pubblico. Il quesito del Consiglio dell’Ordine rimettente attiene, in specie, alla applicabilità, o meno, al caso in esame della Tariffa Forense riferita al funzionamento di un collegio arbitrale; lo stesso Consiglio si interroga, altresì, circa la propria competenza ad esprimere il parere di congruità dell’onorario richiesto dagli interessati per l’indicata prestazione.
La Commissione, preliminarmente, ritiene che il Consiglio territoriale abbia senz’altro competenza a conoscere dell’istanza di liquidazione onorari proposta dai professionisti interessati; la cognizione del Consiglio in tema di opinamento di congruità attiene, infatti, ad ogni attività dell’avvocato che, in quanto tale, sia stato reso affidatario di un incarico per un’attività di natura professionale.
Nel caso di specie, deve ritenersi – in tali termini essendo orientato il quesito – che gli interessati siano stati designati componenti della commissione giudicatrice della gara proprio in funzione della loro qualifica professionale e dell’oggetto stesso dell’incarico, evidentemente implicante conoscenze giuridiche proprie dell’avvocato.
Quanto ai criteri da adottarsi per la liquidazione dell’onorario, osserva la Commissione che per l’attività indicata nel quesito non può reputarsi applicabile la Tariffa Forense riferita al funzionamento del collegio arbitrale; l’attività svolta da una commissione di gara, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, non è, infatti, assimilabile – neppure analogicamente – a quella degli arbitri chiamati a dirimere una determinata controversia.
La funzione della commissione giudicatrice è quella di esaminare le offerte concorrenti per individuarne quella più vantaggiosa sulla base dei criteri selettivi predisposti dall’amministrazione procedente.
In tale contesto funzionale la Commissione ritiene che la Tariffa di riferimento sia quella stragiudiziale prevista per l’attività di assistenza (comportante in re ipsa partecipazione) resa dal professionista in consigli o comitati, relativamente alla quale l’onorario viene determinato con riferimento ad ogni seduta di tali organi, entro i limiti minimo e massimo da tenersi in considerazione in ragione della complessità dell’incarico.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Berruti), parere 16 gennaio 2013, n. 8
Quesito n. 213 del COA di Reggio Calabria

Il COA può impugnare in Cassazione le sentenze del CNF
Nei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, il Consiglio dell’ordine degli avvocati è parte necessaria, in quanto portatore dell’interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso, a tutela dei fini istituzionali affidati alle sue cure; ne consegue che il Consiglio dell’ordine è legittimato a sollecitare il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense.
Cassazione Civile, sentenza del 11-04-2003, n. 05715, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Luccioli Mg- P.M. Iannelli D (diff.)

Procedimento disciplinare: le valutazioni in fatto del CNF sono incensurabili in Cassazione
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, le valutazioni del consiglio nazionale forense sulla concreta sussistenza dei fatti addebitati, sulla loro non conformità alla dignità ed al decoro della professione, sull’adeguatezza della sanzione inflitta dal consiglio dell’ordine, si traducono in un apprezzamento di merito non censurabile con ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, ove sorretto da adeguata e corretta motivazione.
Cassazione Civile, sentenza del 06-05-1978, n. 02162, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. MANCUSO F- P.M. SAJA F (CONF).