
La notifica per solo estratto del provvedimento impugnato.
La notifica per estratto del verbale di adunanza è mezzo idoneo a portare a conoscenza dell’interessato gli elementi intrinseci dell’atto, e cioè l’oggetto e le motivazioni del provvedimento che lo riguardano, e che, ove vi sia interesse alla conoscenza di ulteriori elementi attinenti al procedimento di formazione dello stesso, è onere della parte farne richiesta. La notifica per estratto del verbale del provvedimento adottato dal consiglio dell’ordine è pertanto ammessa purché sia presente la motivazione e cioè sia stata riportata per intero la delibera del C.d.O., con la conseguente possibilità per l’interessato di conoscere nella sua completezza l’iter logico e giuridico della decisione (Nel caso di specie, trattavasi della delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Grimaldi), sentenza del 10 aprile 2013, n. 59
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 10-01-1997, n. 3; Cons. Naz. Forense 1-4-2004, n. 58.
Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante non si applica ai procedimenti davanti al COA.
Il mutamento della composizione collegiale nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al locale Consiglio dell’Ordine non comporta la invalidità della decisione resa dall’organo disciplinare, in quanto il principio della invariabilità del collegio giudicante è posto esclusivamente in riferimento ai procedimenti di carattere giurisdizionale, mentre questo ha natura amministrativa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Grimaldi), sentenza del 10 aprile 2013, n. 59
NOTA:
In senso conforme:
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 10 aprile 2013, n. 51
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 203
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 8 del 21 febbraio 2011
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 58
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2006, n. 131
- Cassazione Civile, sez. U, 17 novembre 2005, n. 23240- Pres. Corona R- Rel. Bonomo M- P.M. Palmieri R (Conf.)
- Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. DANOVI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 84
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 219
- Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2002, n. 17548, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Elefante A- P.M. Palmieri R (conf.)
- Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2001, n. 08748, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Elefante A- P.M. Cinque A (conf.)
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 12 novembre 1996, n. 160
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 149
- Cassazione Civile, sentenza del 06 novembre 1991, n. 11857, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)
- Cassazione Civile, sentenza del 06-08-1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)
L’incompatibilità dell’impiego pubblico part-time con la professione forense.
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Grimaldi), sentenza del 10 aprile 2013, n. 59
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 26.
In arg. cfr. pure:
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 183
- Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 2
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 131
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 268
- Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 51
- Consiglio Nazionale Forense, circolare n. 35-C/2006
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 11 luglio 2005, n. 94
- Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 2
- Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 51
- Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 2.
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