Nuovi criteri per la nomina dei vice procuratori onorari

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Nella G.U. del 18/6/09 è stato pubblicato il D.M. Giustizia del 3/6/09 "Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari". Ne trattino i cancellati dall'albo degli avvocati ricorrenti innanzi al CNF nelle prossime udienze di luglio. L'art. 4 (alla lettera a) indica tra i titoli di preferenza l'esercizio della professione di avvocato e (alla lettera e) l'esercizio delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.  L'art. 5, "Incomatibilità", prevede tra l'altro: "2. Gli  avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare  la  professione  forense  dinanzi  agli uffici giudiziari compresi  nel  circondario  del tribunale presso il quale svolgono le funzioni  di  vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere  le  parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici". 3.  Il  Procuratore della Repubblica puo' stabilire che determinati vice  procuratori  onorari  addetti  al  suo  ufficio  esercitino  le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale  o  presso  una o piu' sezioni distaccate, ovvero presso la sede  principale  e una o piu' sezioni distaccate, In tal caso, per i vice  procuratori  onorari  che  esercitano  la  professione  forense l'incompatibilita'  e'  limitata unicamente all'ufficio o agli uffici presso le quali sono svolte le funzioni.   4.   Non  e'  compatibile  con  le  funzioni  onorarie  l'esercizio dell'attivita'   legale  c.d.  stragiudiziale  diretta  all'esercizio dell'attivita' professionale  davanti  all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
5.  Il  vice  procuratore  onorario non puo' assumere l'incarico di consulente,  perito  o  interprete  nei  procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
Si conferma, dunque, la scelta per la compatibilità tra il delicato ruolo del vice procuratore onorario e l'impiego pubblico, anche non a part time. Assurdo, evidentemente, e  contraddittorio prevedere l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time e l'esercizio della professione forense!!!
LEGGI DI SEGUITO L'INTERO DECRETO MINISTERIALE ...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 giugno 2009

Modifica  ed  integrazione  dei  criteri  per  la  nomina  dei vice
procuratori onorari presso i Tribunali ordinari. (09A06850)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto  il decreto  ministeriale 26  settembre 2007 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per
la  nomina  e  la  conferma  dei  vice  procuratori  onorari presso i
Tribunali  ordinari,  con  il  quale e' stato recepito il testo della
circolare  del  Consiglio  Superiore  della Magistratura P-10370/2003
coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;
Vista  la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n.
P-8621/2009 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha
apportato  ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma
dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari;
Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che
recepisca  il  testo  della  circolare  del Consiglio Superiore della
Magistratura  n.  P-10370/2003 coordinato con le successive modifiche
ed integrazioni;
Visto  l'articolo  42-ter,  ultimo  comma, e 71 del R.D. 30 gennaio
1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.
Disposizioni di carattere generale

1.  I  vice  procuratori  onorari  sono  nominati  con  decreto del
Ministro  della  Giustizia,  in  conformita'  della deliberazione del
Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  su proposta del Consiglio
Giudiziario  competente  per  territorio.  Ad  essi  si  applicano le
disposizioni  di  cui  agli  artt.  42-ter, 42-quater, 42-quinquies e
42-sexies  dell'Ord. Giud., in forza del richiamo contenuto nell'art.
71, comma 2, dello stesso ordinamento giudiziario.
2.  Il  numero  dei  vice  procuratori  onorari delle Procure della
Repubblica  presso ogni tribunale non puo' essere superiore al numero
dei  magistrati  professionali  previsti  in  organico  per l'Ufficio
interessato,  salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare
espressamente - consiglino di elevare tale numero.



Art. 2.
Nomina (requisiti e documentazione)

1.  Per  conseguire  la  nomina (e per ottenere la conferma) a vice
procuratore onorario e' necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia l'idoneita' fisica e psichica;
d)  abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore
a  sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della
relativa  delibera e, per la conferma, alla scadenza dell'incarico da
confermare;
e)  abbia  la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha  sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda,
fatta  eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
f)  abbia  conseguito  la  laurea  in  giurisprudenza  (laurea  in
giurisprudenza  quadriennale  di  cui alla legislazione universitaria
previgente  all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e
dei   corsi   universitari  o  laurea  specialistica)  in  una  delle
Universita'  della  Repubblica  o presso una universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g)  non  abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva  per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza;
h)   abbia  tenuto  condotta  incensurabile  cosi'  come  previsto
dall'art.  35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modifiche e integrazioni.
I  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data di scadenza del
termine  per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza
dell'incarico, da confermare, salvo quanto previsto al comma 1, lett.
d) che precede.
2.  Per  la  nomina a vice procuratore onorario della Procura della
Repubblica  presso  il  Tribunale  ordinario  di Bolzano e' richiesta
inoltre:
a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo
comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).
3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.
La  presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di
selezione  deve  avvenire compilando e inviando per via telematica al
Consiglio  Superiore  della  Magistratura l'apposito modulo (Mod. N),
reperibile  sul  sito  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura
(www.csm.it)  e,  altresi',  consegnando  ovvero  facendo pervenire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente
compilato  e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai
Mod.  N.  1  e N. 2 reperibili sul sito del Consiglio Superiore della
Magistratura,  (www.csm.it), al Procuratore Generale della Repubblica
presso  la Corte di Appello nel cui distretto ricadono gli uffici per
i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta
giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del decreto del Ministero della Giustizia che recepisce la
delibera  consiliare  con  la  quale  vengono aperti i termini per la
presentazione  delle  domande per la partecipazione alle procedure di
selezione per la nomina a vice procuratore onorario.
L'omissione  anche di una soltanto delle modalita' di presentazione
sopraindicate determina l'inammissibilita' della domanda.
Chi  e'  iscritto  all'albo  degli avvocati puo' presentare domanda
oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.
Nelle  domande  deve  essere  complessivamente  indicato  un numero
massimo  di  quattro  sedi  presso  le quali il richiedente chiede di
essere assegnato.
Le  indicazioni  di  sedi  eccedenti quelle consentite si ritengono
come non effettuate.
L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' per mancata
ricezione  della  domanda  cartacea,  ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore.
L'Amministrazione   non   provvede  a  regolarizzare,  integrare  o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1.
Ogni aspirante dovra' dichiarare:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) idoneita' fisica e psichica;
d)  il  numero  di  codice  fiscale,  allegando la fotocopia della
tessera rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
e)  l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
f) il possesso della cittadinanza italiana;
g)  il  comune  nelle  cui  liste  elettorali e' iscritto ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva  per  contravvenzioni  e  di  non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
i)  di  non  aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;
j)  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento
penale;
k)  di  non  essere  mai  stato  revocato  o  non confermato nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovra' allegare il
provvedimento);
l)  di  non  versare  in  alcuna  delle  cause  d'incompatibilita'
previste  dall'art.  42-quater  del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.
12;
m)  di  non  versare  in nessuna causa d'incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 5).
Per  gli  aspiranti  alla  nomina a vice procuratore onorario della
Procura  della  Repubblica  presso il Tribunale ordinario di Bolzano,
inoltre:
n)  di  essere  in  possesso  dell'attestato previsto dall'art. 4,
comma  3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
o)  l'appartenenza  ad  uno  dei tre gruppi linguistici: italiano,
tedesco o ladino.
In  calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l'aspirante deve apporre
la  propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti
da  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art. 76, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Presentazione dei documenti.
Nei  termini di cui al precedente comma 3, dovranno essere prodotti
dall'interessato:
a) istanza di nomina (Mod. N);
b)  certificato  medico  attestante  l'idoneita' fisica e psichica
rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);
c)  nullaosta  rilasciato  dalla Amministrazione di appartenenza o
dal datore di lavoro;
d)  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' con la quale,
tra  l'altro,  l'interessato  dichiara  l'insussistenza  di  cause di
incompatibilita'  ai  sensi dell'art. 19 del R.D. 30 gennaio 1941, n.
12 (Mod. N. 1);
e)  dichiarazione  con cui l'aspirante si impegna a non esercitare
la  professione  forense  nell'ambito  del  Circondario del Tribunale
presso  il  quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli
(ai sensi dell'art. 71-bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12),
nonche'  a  non  rappresentare  o  difendere  le  parti,  nelle  fasi
successive,  in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici e a
cessare  dalle  funzioni di magistrato onorario e di componente laico
di  altri  organi  giudicanti  entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N. 2);
f)  documenti  comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di
cui al successivo art. 4;
g) fotocopia del documento d'identita' (nel caso in cui l'istanza,
dopo  aver  inserito  i  dati  nel  form  presente  sul sito internet
www.csm.it, venga trasmessa per posta);
h)   codice   fiscale  (fotocopia  della  tessera  rilasciata  dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze);
5) Nello stesso termine la Corte di Appello acquisisce:
a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale;
b) certificato penale;
c) rapporto informativo del Prefetto;
d)  parere  motivato  del  competente  Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.



Art. 3.
Procedimento per la nomina

1.  Il  Procuratore  Generale  della  Repubblica,  trasmettera'  le
istanze  al  Presidente  della  Corte  di  Appello  per la successiva
istruzione.
2.  Il  Presidente  della  Corte  di Appello, una volta istruite le
istanze  di  nomina a vice procuratore onorario, provvede a convocare
il  Consiglio  Giudiziario  per  la  valutazione  dei requisiti e dei
titoli   degli   aspiranti   vice   procuratori   onorari  e  per  la
predisposizione  di  una  graduatoria di tutti coloro che partecipano
alle  procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal
Consiglio  Giudiziario  comprende tutti gli aspiranti alla nomina che
hanno  presentato  le  istanze  nel  termine  di  cui  all'art. 2. La
predetta   proposta   di  graduatoria  verra'  pubblicata  presso  la
segreteria del Consiglio Giudiziario oltre che sul sito del Consiglio
Superiore della Magistratura.
Eventuali  osservazioni  nei  confronti della graduatoria, proposte
entro  20  giorni  dalla  sua  approvazione  da  parte  del Consiglio
Giudiziario,  saranno  valutate  dallo  stesso  Consiglio Giudiziario
prima  dell'inoltro  della  graduatoria  al Consiglio Superiore della
Magistratura.
Predisposta  la  proposta  di  graduatoria il Consiglio Giudiziario
provvede  ad  inviarla  con i relativi atti (in originale e in copia)
entro  90  giorni  dalla  scadenza  del  termine di cui all'art. 2 al
Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione
e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
Il Consiglio Superiore della Magistratura procedera' alla copertura
dei  posti  vacanti  iniziando dall'ufficio situato nella citta' sede
della   Corte  d'Appello  e  proseguendo  in  ordine  decrescente  in
relazione agli organici di ciascuna Procura della Repubblica.
Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  verra' utilizzata dal
Consiglio  Superiore  della  Magistratura fino alla pubblicazione del
successivo  bando  di  concorso,  al  fine  di coprire i posti resisi
eventualmente   vacanti  a  seguito  del  verificarsi  di  una  delle
condizioni  previste  dall'art.  12 del presente decreto. La nomina a
vice  procuratore  onorario  caduca ogni ulteriore istanza presentata
presso altri uffici giudiziari sia come vice procuratore onorario che
come giudice onorario.
In  caso  di esaurimento della graduatoria, il Procuratore Generale
della   Repubblica  puo'  richiedere  al  Consiglio  Superiore  della
Magistratura  l'attivazione  della  procedura prevista dal punto 1 di
cui al presente articolo.
Eventuali   istanze   di  nomina  pervenute  oltre  il  termine  di
presentazione  delle  istanze  di  cui  all'art.  2,  sono dichiarate
inammissibili   con  provvedimento  del  Procuratore  Generale  della
Repubblica.
3.   Le   proposte   dei   Consigli   Giudiziari   dovranno  essere
espressamente motivate sui seguenti punti:
a)  possesso  da  parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti  oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo
comma, Ordinamento Giudiziario;
b)  inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano  avuto  in  passato  la  conferma  nell'incarico da parte del
Consiglio   Superiore  della  Magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate;
c)   inesistenza   di  fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche
dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
d)   idoneita'  degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da  provate  garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
e)  eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali  a  carico degli
aspiranti.
4.  Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i  Consigli  Giudiziari,  nella  redazione  delle  proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di
appartenenza.
5.  I  dirigenti  di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti,
per   ciascuna   Procura   Generale   della  Repubblica,  ai  servizi
riguardanti   la   magistratura  onoraria  attesteranno  la  regolare
allegazione  della  documentazione  per  le  istanze  di  nomina e di
conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da
tutta  la  documentazione  di  cui  sopra,  ivi  incluso  il suddetto
apposito modello.
6.  Le  istanze  di  nomina  e  le  proposte  di  conferma dei vice
procuratori  onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere
trasmesse  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  a  cura dei
Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia.
7.   Ad  avvenuta  nomina,  sara'  cura  degli  Uffici  interessati
comunicare  al  Ministero e al Consiglio Superiore della Magistratura
la  presa  di  possesso,  mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovra',  altresi', essere comunicata dal Procuratore della Repubblica
la  mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione
della procedura di decadenza dall'incarico.



Art. 4.
Titoli di preferenza

1.  Costituisce  titolo  di  preferenza  per la nomina, nell'ordine
sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto
nell'elenco  speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b),
del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c)  dell'insegnamento  di  materie  giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
d)   delle  funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e
segreterie  giudiziarie  con  qualifica  di dirigente o con qualifica
corrispondente   alla   soppressa   carriera  direttiva,  sempre  che
l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello
in cui siano svolte le funzioni suddette;
e)  delle  funzioni  con  qualifica  di  dirigente o con qualifica
corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2.  Costituisce,  altresi',  titolo  di  preferenza,  in assenza di
quelli  sopra  indicati,  il  conseguimento  del  diploma biennale di
specializzazione  per  le  professioni  legali di cui all'art. 16 del
D.L. 17 novembre 1997, n. 398.
3.  Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d),
e)  del  precedente  comma  primo,  prevale la maggiore anzianita' di
servizio;
b)  tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale
la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale;
c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
d)  a  residuale  parita'  di titoli si da' preferenza alla minore
anzianita' anagrafica.
I  documenti  comprovanti  il  possesso  dei suddetti titoli devono
contenere  l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa
di  possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi
professionali)   e   di   cessazione   eventualmente   gia'  avvenuta
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del
titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
I   titoli   di   preferenza   conseguiti   o   comunque   prodotti
dall'aspirante  oltre  il  termine  di  scadenza per la presentazione
delle  domande  non  possono  essere  presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.



Art. 5.
Incompatibilita'

1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:
a)  i  membri  del  Parlamento  nazionale ed europeo, i membri del
Governo,  i  titolari  di  cariche  elettive ed i membri delle Giunte
degli  Enti  territoriali,  i  componenti  degli  organi  deputati al
controllo  sugli atti degli stessi Enti ed i titolari della carica di
difensore civico;
b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
c)  coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti
incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d)   gli   appartenenti   ad  associazioni  i  cui  vincoli  siano
incompatibili    con    l'esercizio   indipendente   della   funzione
giurisdizionale;
e)  coloro  che  svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti
attivita'  professionale  non  occasionale  per  conto  di imprese di
assicurazione   o   bancaria,  ovvero  per  istituti  o  societa'  di
intermediazione finanziaria.
2.  Gli  avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare  la  professione  forense  dinanzi  agli uffici giudiziari
compresi  nel  circondario  del tribunale presso il quale svolgono le
funzioni  di  vice procuratore onorario e non possono rappresentare o
difendere  le  parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi
dinanzi ai medesimi uffici.
3.  Il  Procuratore della Repubblica puo' stabilire che determinati
vice  procuratori  onorari  addetti  al  suo  ufficio  esercitino  le
funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del
tribunale  o  presso  una o piu' sezioni distaccate, ovvero presso la
sede  principale  e una o piu' sezioni distaccate, In tal caso, per i
vice  procuratori  onorari  che  esercitano  la  professione  forense
l'incompatibilita'  e'  limitata unicamente all'ufficio o agli uffici
presso le quali sono svolte le funzioni.
4.   Non  e'  compatibile  con  le  funzioni  onorarie  l'esercizio
dell'attivita'   legale  c.d.  stragiudiziale  diretta  all'esercizio
dell'attivita'  professionale  davanti  all'ufficio o agli uffici nei
quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
5.  Il  vice  procuratore  onorario non puo' assumere l'incarico di
consulente,  perito  o  interprete  nei  procedimenti che si svolgono
dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
6.  I vice procuratori onorari non possono essere addetti a piu' di
una Procura della Repubblica presso il Tribunale.
7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilita'
previste dall'art. 18 Ord. Giud.
8.   Le   disposizioni   di   cui  all'art.  19  Ord.  Giud.  sulle
incompatibilita'  per  i rapporti di parentela, affinita', coniugio o
convivenza  con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si
applicano  ai  vice  procuratori  onorari,  secondo i criteri dettati
dalla  circolare  del Consiglio Superiore della Magistratura adottata
con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.
9.  Si  applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. del testo
unico  leggi  elettorali  (D.P.R.  30  marzo  1957  n.  361);  stante
l'inapplicabilita'    dell'aspettativa    e   del   trasferimento   a
circoscrizione  giudiziaria  diversa  da  quella  nel  cui  ambito si
svolgono   le   elezioni,  coloro  che  intendono  candidarsi,  hanno
l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.



Art. 6.
Tirocinio

1.  Ai  fini  di  consentire  ai  vice procuratori onorari di nuova
nomina  una  indispensabile  formazione  professionale, i Procuratori
della  Repubblica  cureranno  che  costoro,  subito  dopo  la nomina,
effettuino   un  periodo  di  tirocinio  della  durata  di  tre  mesi
anteriormente  all'assunzione  di  funzioni  giudiziarie e i Consigli
Giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.
2.  Il  tirocinio  si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli,
svolto  seguendo  le indicazioni del Pubblico Ministero titolare e la
presenza   ad  udienze  dibattimentali  cui  parteciperanno  pubblici
ministeri professionali.
3.  Il Consiglio Giudiziario provvede alla periodica organizzazione
di   incontri   teorico-pratici   in   sede  di  tirocinio  dei  vice
procuratori, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di
rappresentanti dell'avvocatura.
4.  Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono
in  una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla
professionalita'  del  vice  procuratore  onorario nell'esame e nello
studio  degli  atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute
dei  provvedimenti  e  sulle  attitudini all'esercizio delle funzioni
giurisdizionali.
5.  Nell'ipotesi  di  esito  negativo del tirocinio, il Procuratore
della  Repubblica  valuta  se  rinnovare  il periodo di tirocinio per
ulteriori  tre  mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del
tirocinio sia ancora negativo, il Procuratore della Repubblica redige
apposita   relazione   per   l'inizio   alla   procedura   di  revoca
dall'incarico di cui all'art. 42-sexies comma 2, lett. c) Ord. Giud.,
secondo quanto previsto dall'art.13.



Art. 7.
Conferma

1.  Ai  fini  della conferma, il Consiglio Giudiziario esprime, tre
mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneita' alla
continuazione  dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di  ogni
elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.
2. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la
conferma.
3.  Alla  domanda  di  conferma  da presentare al Procuratore della
Repubblica almeno sei mesi prima della scadenza del mandato di nomina
(art.  8,  n.  3  del  presente decreto) redatta sull'apposito modulo
(Mod.  C,  allegato)  debitamente compilato dall'interessato dovranno
essere allegate:
a)  certificazione  o  autocertificazione  dei  requisiti  di  cui
all'art.  2,  comma  1,  lettere  a),  b),  d),  e), g) ; (Mod. C, 1,
allegato);
b)   dichiarazione  con  cui  il  confermando  si  impegna  a  non
esercitare  la  professione  forense  nell'ambito del Circondario del
Tribunale  o  nella  sezione  distaccata,  presso  il quale svolge le
funzioni (art.5); (Mod. C.2, allegato);
c)  dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita'
ex art. 19 Ord. Giud. (art.5); (Mod. C. 1, allegato);
4.  Il  Procuratore  della  Repubblica redigera' apposita relazione
sull'attivita'  svolta  dall'interessato  nel  triennio  decorso, con
l'allegazione  dei  prospetti  statistici relativi a detto periodo, e
sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita'.
5.  Ai  fini  della  conferma, i Consigli Giudiziari terranno conto
della valutazione espressa dal Procuratore della Repubblica presso il
quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attivita'.



Art. 8.
Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

1.  La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni.
Il  titolare  puo'  essere  confermato,  alla  scadenza, per una sola
volta.
2.  Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza
di  nomina  a  vice  procuratore  onorario  presso  qualsiasi ufficio
giudiziario.
3.  Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico
triennale  gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed
i  capi  degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa
istruttoria.
4.  La  domanda  di  conferma  va  presentata  al Procuratore della
Repubblica  il quale, una volta istruita, la trasmette al Procuratore
Generale  della  Repubblica presso la Corte di Appello con il proprio
parere  motivato.  Sara'  cura  del  Procuratore  Generale  inoltrare
successivamente  le  suddette  proposte  al Presidente della Corte di
Appello.
5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio Giudiziario, esprime un
giudizio   di   idoneita'  alla  continuazione  dell'esercizio  delle
funzioni  sulla  base  di  ogni  elemento  utile,  compreso l'esame a
campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di idoneita' costituisce
requisito necessario per la conferma.
6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla
data  del  decreto  ministeriale di cui all'art. 42-ter, primo comma,
Ord.  Giud.,  ha  durata  triennale  con decorrenza dal primo gennaio
dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.



Art. 9.
Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1.  Il  vice  procuratore  onorario  puo' presentare domanda per il
conferimento  di  analoghe funzioni presso altra procura partecipando
all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
2.  Entro  trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,
il   vice  procuratore  onorario  dovra'  dimettersi  dal  precedente
incarico.
3.  In  caso  di  assegnazione  ad  altro  ufficio,  secondo quanto
previsto  dai  precedenti  commi, al vice procuratore onorario non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
4.  In  ogni  caso  la  durata  complessiva  dell'attivita' di vice
procuratore onorario non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.
5.  Il  vice  procuratore  onorario  puo' presentare domanda per la
partecipazione  alle  procedure  di selezione per la nomina a giudice
onorario  di  Tribunale  o  a  giudice  di pace. L'eventuale nomina a
seguito  dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3
deve   intendersi   nomina   ad  una  funzione  onoraria  diversa  ed
incompatibile con quella svolta.



Art. 10.
Doveri e diritti

1. Il vice procuratore onorario e' tenuto all'osservanza dei doveri
previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2.  La  competente  autorita'  giudiziaria  dovra'  dare tempestiva
comunicazione   al   Consiglio  Superiore  della  Magistratura  della
pendenza  di  procedimenti  penali  instaurati  successivamente  alla
nomina  o  conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire
le  opportune  valutazioni  in  ordine all'eventuale dichiarazione di
decadenza o alla revoca.



Art. 11.
Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari

1.  Il  Procuratore  della  Repubblica  ha  l'obbligo  di  vigilare
sull'attivita'  dei  vice procuratori onorari e riferisce entro il 31
dicembre  di ciascun anno al Consiglio Giudiziario sul buon andamento
del  servizio  con  apposita  relazione.  Tale  compito  puo'  essere
delegato  ad  altro  magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto
tabellare.
2.  Nell'ambito dell'attivita' di cui al precedente comma, e' fatto
obbligo  al  capo  dell'ufficio  di  vigilare  sulla effettiva durata
dell'incarico  del  magistrato  onorario,  attivando  tempestivamente
prima  della  scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste
di nuova nomina.
3.  Il Procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti
o  comportamenti  di  possibile rilievo ai fini di un procedimento di
decadenza o disciplinare, da' tempestivo avvio al procedimento di cui
al successivo art. 13.



Art. 12.
Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il vice procuratore onorario di tribunale cessa dall'incarico:
a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta';
b)  per  scadenza  del  termine  di  durata  della  nomina o della
conferma;
c) per dimissioni.
2. Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio:
a)   se  non  assume  le  funzioni  entro  sessanta  giorni  dalla
comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine
piu'  breve  eventualmente  fissato  dal  Ministro della Giustizia ai
sensi dell'art. 10 Ord. Giud.;
b)   se   non   esercita   volontariamente  le  funzioni  inerenti
all'ufficio;
c)  se  viene  meno  uno dei requisiti necessari o sopravviene una
causa di incompatibilita'.
3. Il vice procuratore onorario e' revocato dall'ufficio in caso di
inosservanza  dei  doveri  inerenti al medesimo o in seguito ad esito
negativo del tirocinio.



Art. 13.
Procedura per la decadenza e revoca

1.  Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni
previste  dalle  lettere  a)  e  c) del comma 1 e a) e b) del comma 2
dell'articolo   precedente,   poiche'  si  tratta  di  prendere  atto
dell'accadimento   di   un   fatto   al   quale  la  legge  ricollega
automaticamente  determinati  effetti,  il  Consiglio Superiore della
Magistratura  dispone  la immediata decadenza del magistrato onorario
appena   la   condizione   si   verifica   senza  disporre  ulteriori
accertamenti.
2.  Nelle  ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno
di  uno  dei  requisiti  necessari o dal sopravvenire di una causa di
incompatibilita'  (art.  12,  lettera c) e di revoca per inosservanza
dei  doveri  inerenti  all'ufficio (art. 12, comma 3), il Procuratore
della  Repubblica  che  abbia avuto notizia di un fatto che possa dar
luogo  alla  decadenza  o  alla  revoca per le ragioni sopraindicate,
puo',  in ogni momento, proporre al Consiglio Giudiziario la revoca o
la decadenza del vice procuratore onorario.
3.  Il  Consiglio  Giudiziario,  dovra'  formulare la contestazione
indicando   succintamente,   i   fatti  suscettibili  di  determinare
l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei
fatti  sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici
giorni  dal  ricevimento  dell'atto,  l'interessato  puo'  presentare
memorie  e  documenti  o  indicare  circostanze  sulle quali richiede
indagini o testimonianze.
4.  Ove  debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio Giudiziario
ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
4-bis.   Nel  caso  in  cui  per  gli  stessi  fatti  sia  pendente
procedimento  penale a carico del magistrato onorario, il Procuratore
della  Repubblica,  valutate le ragioni di economia istruttoria e per
evitare  pronunce contraddittorie, puo' richiedere la sospensione del
procedimento  fino  alla  definizione del procedimento penale. In tal
caso,  trasmette  la richiesta al Consiglio Giudiziario che, espresso
il  suo parere, a sua volta la trasmette al Consiglio Superiore della
Magistratura  per la decisione. Il procedimento riprende il suo corso
appena viene comunicata, la definizione del procedimento penale.
La   sentenza   penale  irrevocabile  di  condanna  e  la  sentenza
irrevocabile  prevista  dall'art. 442 comma 2 c.p.p., hanno autorita'
di  cosa  giudicata  nel  procedimento  di decadenza o revoca, quanto
all'accertamento  della  sussistenza  del fatto, della sua illiceita'
penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La sentenza
penale irrevocabile di assoluzione ha autorita' di cosa giudicata nel
procedimento  di  decadenza  o  revoca quanto all'accertamento che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
4-ter.  Il Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del
Procuratore  della  Repubblica, sospende dalle funzioni il magistrato
onorario  sottoposto  a  procedimento  penale,  nei cui confronti sia
stata adottata una misura cautelare personale. La sospensione permane
fino  alla  sentenza  di  non  luogo a procedere non piu' soggetta ad
impugnazione  o  alla  sentenza  irrevocabile  di proscioglimento. La
sospensione   e'  revocata,  anche  d'ufficio,  allorche'  la  misura
cautelare  personale  e'  revocata  per  carenza  dei gravi indizi di
colpevolezza.  Puo'  essere  revocata,  previo  parere  del Consiglio
Giudiziario,  negli  altri  casi di revoca o cessazione degli effetti
della misura cautelare.
4-quater.   Quando   il   magistrato   onorario   e'  sottoposto  a
procedimento  penale  o  quando  al  medesimo possono essere ascritti
fatti  rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza che,
per  la  loro  gravita',  siano  incompatibili  con l'esercizio delle
funzioni,   il   Procuratore   della  Repubblica  puo'  chiederne  la
sospensione  cautelare  dalle  funzioni,  anche  prima dell'invio del
procedimento  di  revoca o decadenza. Il Procuratore della Repubblica
trasmette  la  richiesta di sospensione al Consiglio Giudiziario che,
convocato  l'interessato  con un preavviso di almeno tre giorni, dopo
averlo  sentito  anche  con  l'assistenza  di  un difensore, o averne
constatato  la  mancata  comparizione, esprime il proprio parere e lo
trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura per la decisione.
La  sospensione  puo'  essere  revocata dal Consiglio Superiore della
Magistratura,   anche   d'ufficio,   previo   parere   del  Consiglio
Giudiziario.   La  sospensione  cessa  di  avere  efficacia,  per  il
magistrato  onorario  sottoposto  a  procedimento  penale, quando sia
prosciolto  con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi
confronti  sentenza  di  non  luogo  a procedere non piu' soggetta ad
impugnazione, e, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento
di  revoca  o  di  decadenza,  al momento dell'archiviazione di detto
procedimento.
5.  Il  Consiglio  Giudiziario,  anche all'esito degli accertamenti
effettuati,   se   la  notizia  si  e'  rivelata  infondata,  dispone
l'archiviazione  del procedimento; in caso contrario viene notificato
tempestivamente  all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati
per la deliberazione, avvertendolo della facolta' di prendere visione
degli  atti  relativi  alla  notizia  dalla  quale  e'  scaturito  il
procedimento  e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato e'
avvertito,  altresi',  che potra' comparire personalmente, che potra'
essere  assistito  da  un  difensore  scelto  tra i magistrati, anche
onorari,  appartenenti  all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del
libero  Foro  e  che se non si presentera' senza addurre un legittimo
impedimento  si  procedera'  in  sua  assenza. La data fissata per la
deliberazione  deve  essere  notificata almeno dieci giorni prima del
giorno fissato.
6.   Ciascun  membro  del  Consiglio  Giudiziario  ha  facolta'  di
rivolgere  domande  all'interessato  sui fatti a lui riferiti. Questi
puo'  presentare  memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri
di  non  aver  potuto  produrre  in  precedenza. Il Presidente da' la
parola  al  difensore,  se presente, ed infine all'interessato che la
richieda.
7. All'esito di tale attivita' il Consiglio Giudiziario inviera' la
proposta  motivata  di  decadenza  o di revoca al Consiglio Superiore
della Magistratura.
8.   In  quanto  titolare  del  potere  decisionale,  il  Consiglio
Superiore  della  Magistratura  potra'  accogliere  la  proposta  del
Consiglio  Giudiziario,  ovvero,  nel  caso  in cui la stessa non sia
condivisa,  modificarla,  procedendo,  se  necessario,  a  richiedere
chiarimenti  al  Consiglio  Giudiziario  stesso o all'espletamento di
ulteriore attivita' istruttoria.
9.  La  cessazione,  la  decadenza  o  la  revoca  dall'ufficio  e'
dichiarata  o  disposta  con decreto del Ministro della Giustizia, in
conformita'  con  la  deliberazione  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura.
10.  In  caso  di  cessazione  e/o  revoca  dall'incarico  di  vice
procuratore  onorario,  il  Procuratore  della  Repubblica  chiede al
Consiglio  Superiore  della  Magistratura di nominare a copertura del
posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine
progressivo  della  graduatoria  deliberata  dal  Consiglio Superiore
della Magistratura.
Roma, 3 giugno 2009
Il Ministro : Alfano