La Corte costituzionale riafferma la forza {mosimage} del principio di sicurezza giuridica e salvaguardia dei diritti quesiti. Non servono troppe parole per spiegare l'importanza che riveste per i c.d. avvocati-part-time la sentenza della Corte costituzionale 399/2008 (depositata il 5/12/2008). Afferma tra l'altro la Corte: "Una normativa che lo stesso legislatore definisce come finalizzata «ad aumentare […] i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro» (art. 1, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003) non può ragionevolmente determinare l’effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di soggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all’epoca vigente, si trovano penalizzati senza un motivo plausibile.
Quest’ultimo non può essere individuato nella mera esigenza di evitare la prosecuzione nel tempo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa difformi dalla nuova previsione legislativa, poiché l’intento del legislatore di adeguare rapidamente la realtà dei rapporti economici ai modelli contrattuali da esso introdotti non può giustificare, di per se stesso, il pregiudizio degli interessi di soggetti che avevano regolato i loro rapporti in conformità alla precedente disciplina giuridica.
Tanto più in un contesto in cui il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non riconducibile ad un progetto può essere ancora validamente stipulato dalle pubbliche amministrazioni, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, dai partecipanti a collegi e commissioni, dai titolari di pensioni di vecchiaia, nonché per lo svolgimento di professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è richiesta l’iscrizione in albi professionali. Non si tratta, in altri termini, di una fattispecie contrattuale non più presente nell’ordinamento giuridico".
SENTENZA N. 399Quest’ultimo non può essere individuato nella mera esigenza di evitare la prosecuzione nel tempo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa difformi dalla nuova previsione legislativa, poiché l’intento del legislatore di adeguare rapidamente la realtà dei rapporti economici ai modelli contrattuali da esso introdotti non può giustificare, di per se stesso, il pregiudizio degli interessi di soggetti che avevano regolato i loro rapporti in conformità alla precedente disciplina giuridica.
Tanto più in un contesto in cui il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non riconducibile ad un progetto può essere ancora validamente stipulato dalle pubbliche amministrazioni, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, dai partecipanti a collegi e commissioni, dai titolari di pensioni di vecchiaia, nonché per lo svolgimento di professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è richiesta l’iscrizione in albi professionali. Non si tratta, in altri termini, di una fattispecie contrattuale non più presente nell’ordinamento giuridico".
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), promosso con
ordinanza del 13 marzo 2008 dal Tribunale di Ascoli Piceno, nel procedimento civile
vertente tra B. P. e omissis S.p.A., iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2008 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2008 il Giudice relatore Luigi
Mazzella.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso di un giudizio civile promosso da P. B. contro la omissis, il
Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma,
4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo in vigore prima della modifica
apportata dall’art. 20 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni
correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di
occupazione e mercato del lavoro), «quantomeno per la parte in cui la disposizione
non prevede che le collaborazioni coordinate e continuative mantengano, nel caso
in cui il collaboratore lo richieda, la loro efficacia anche oltre la scadenza di legge e
fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista».
Il rimettente deduce che, con lettera del 26 ottobre 2004, la omissis aveva
comunicato al B. la cessazione del rapporto con lui intercorrente in virtù del
contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato il 1° gennaio 2003,
«per sopraggiunta impossibilità dell’oggetto», richiamando l’art. 86, comma 1, del
d. lgs. n. 276 del 2003, il quale dispone che «Le collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere
ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro
scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all’anno, di efficacia delle
collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente
potranno essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo
regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali
dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».
Il giudice a quo prosegue affermando che l’attore aveva sostenuto, in primo
luogo, che il contratto di collaborazione era riconducibile ad un progetto; in secondo
luogo, che l’art. 86 del d. lgs. n. 276 del 2003 non può essere interpretato nel
senso di aver disposto una cessazione automatica ed incondizionata dell’efficacia
dei contratti di collaborazione alla scadenza di un anno dalla data di entrata in
vigore del predetto decreto legislativo (ossia al 24 ottobre 2004); infine che, se
invece il citato art. 86 dovesse essere interpretato in tal senso, allora esso
contrasterebbe con gli art. 1, 3, 4, 24, 35, 36 e 101 della Costituzione.
Il B. aveva quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del recesso della
omissis dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa e la condanna della
convenuta all’adempimento di tale contratto ed a corrispondergli i compensi previsti
dal contratto, eventualmente a titolo di risarcimento dei danni o, in subordine, a
titolo di indennizzo per arricchimento senza causa.
Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale di Ascoli Piceno deduce
che l’affermazione dell’attore circa la riconducibilità del contratto stipulato dalle
parti del giudizio a quo ad un progetto non trova rispondenza negli atti di causa e,
dunque, ai fini della decisione della controversia è determinante stabilire se il
rapporto di collaborazione sia o meno cessato ex lege alla data del 24 ottobre 2004.
Al riguardo, il rimettente sostiene che l’art. 86 del d. lgs. n. 276 del 2003,
nel disciplinare il regime transitorio del passaggio dai tradizionali contratti di
collaborazione coordinata e continuativa ai nuovi contratti a progetto, prevede il
mantenimento dell’efficacia dei primi, se stipulati prima dell’entrata in vigore del
decreto legislativo, per la durata massima di un anno, salvo il termine ulteriore
eventualmente consentito da accordi sindacali aziendali. Conseguentemente, in
difetto – come nella fattispecie oggetto del giudizio a quo – di accordi sindacali, i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 24
ottobre 2004, dovevano cessare inesorabilmente a quella stessa data, anche se i
contraenti avessero stabilito termini di scadenza ad essa successivi.
Ad avviso del Tribunale, l’art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003 –
quantomeno nella parte in cui non prevede che le collaborazioni coordinate e
continuative mantengano, nel caso in cui il collaboratore lo richieda, la loro efficacia
anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente
prevista – si porrebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza affermato
dall’art. 3, primo comma, della Costituzione. Esso, inoltre, violerebbe gli artt. 4,
primo comma, e 35, primo comma, Cost., i quali si riferiscono, non solo al lavoro
subordinato, ma anche al lavoro autonomo ed in particolare al lavoro
parasubordinato, caratterizzato dalla personalità e continuità di una prestazione
collegata funzionalmente con l’organizzazione del committente.
Difatti, le finalità espressamente dichiarate dall’art. 1 del d. lgs. n. 276 del
2003 sono quelle di agevolare la creazione di nuova occupazione e di porre fine agli
abusi perpetrati a danno dei lavoratori con le vecchie forme di parasubordinazione.
Ed allora, se lo spirito evidente della legge è quello per cui è meglio un lavoro
incerto e flessibile piuttosto che nessun lavoro, è assurdo e contraddittorio che la
stessa legge determini l’estinzione dei vecchi rapporti di collaborazione, operando
retroattivamente su contratti legittimamente stipulati in base alla disciplina
normativa previgente.
Il giudice a quo aggiunge che la specifica ratio dell’art. 86, comma 1, del d.
lgs. n. 276 del 2003 è da rinvenire nell’esigenza di favorire, con il rapido
esaurimento di tutti i tradizionali rapporti di collaborazione continuativa e
coordinata pendenti al momento di entrata in vigore del decreto legislativo,
l’instaurazione di forme contrattuali maggiormente idonee a tutelare il lavoratore.
Tuttavia, per perseguire tale finalità, la norma censurata ha adottato una disciplina
che, in concreto, danneggia, invece di tutelare, il lavoratore parasubordinato. Né
l’aver consentito agli accordi sindacali stipulati in sede aziendale di stabilire termini
maggiori dell’anno per la scadenza delle collaborazioni coordinate e continuative
può escludere il dubbio di incostituzionalità della norma, poiché anche tale
correttivo conserva il difetto di poter danneggiare il lavoratore se l’accordo
sindacale aziendale non intervenga affatto (come nel caso oggetto del giudizio
principale) oppure intervenga abbreviando il termine convenzionale senza
prevedere garanzie di ulteriore occupazione.
2. – E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito preliminarmente
l’inammissibilità della questione e, nel merito, ha chiesto che essa sia dichiarata
manifestamente infondata.
La questione sarebbe inammissibile per irrilevanza, sia perché il rimettente
non ha sufficientemente descritto la fattispecie oggetto del giudizio a quo, sia
perché la domanda dell’attore dovrebbe comunque essere rigettata per difetto di
uno dei suoi presupposti (cioè la riconducibilità del contratto da lui stipulato ad un
progetto).
Nel merito, la difesa erariale deduce che l’art. 86, comma 1, del d. lgs. n.
276 del 2003 detta una disciplina per il passaggio dal vecchio al nuovo regime delle
collaborazioni coordinate e continuative, perseguendo adeguatamente l’esigenza di
evitare forme di stabilizzazione di situazioni transitorie.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Ascoli Piceno dubita, in riferimento agli articoli 3, primo
comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo in vigore prima della modifica
apportata dall’art. 20 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni
correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di
occupazione e mercato del lavoro), «quantomeno per la parte in cui la disposizione
non prevede che le collaborazioni coordinate e continuative mantengano, nel caso
in cui il collaboratore lo richieda, la loro efficacia anche oltre la scadenza di legge e
fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista».
1.1 – Il d. lgs. n. 276 del 2003 ha introdotto una articolata disciplina dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tra l’altro, esso stabilisce che,
a differenza che nel passato, essi debbono essere riconducibili ad uno o più
progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e
gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1) e che i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno
specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61, comma
1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla
data della loro costituzione (art. 69, comma 1).
Sono esclusi dal campo di applicazione di tali disposizioni, oltre alle
collaborazioni coordinate e continuative stipulate delle pubbliche amministrazioni (a
queste ultime, infatti, il d. lgs. n. 276 del 2003 non si applica: art. 1, comma 2),
alcuni particolari rapporti di collaborazione specificamente indicati dall’art. 61 del d.
lgs. n. 276 del 2003: agenzia e rappresentanza commerciale (comma 1),
prestazioni occasionali (comma 2), professioni intellettuali per l’esercizio delle quali
è necessaria l’iscrizione in albi professionali, rapporti ed attività di collaborazione
coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società, partecipanti a collegi e commissioni,
coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia (comma 3).
1.2. – L’art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003 detta la disciplina
transitoria, disponendo in ordine alle collaborazioni coordinate e continuative che
risultavano già stipulate il 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del d. lgs. n.
276 del 2003. Esso, nella versione originaria (che è quella censurata dal rimettente)
stabilisce che «Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di
esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi,
anche superiori all’anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell’ambito di
accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati
in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale».
Il successivo art. 20 del d. lgs. n. 251 del 2004 ha modificato il secondo
periodo del comma 1 dell’art. 86 del d. lgs. n. 276 del 2003, inserendovi una
limitazione alla possibilità per i contratti collettivi aziendali di stabilire termini di
efficacia delle collaborazioni stipulate ai sensi della disciplina previgente diversi da
quello contemplato dal primo periodo dello stesso comma 1 dell’art. 86: è ora
previsto, infatti, che i contratti collettivi in questione non possono stabilire un
termine di efficacia superiore al 24 ottobre 2005.
2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito preliminarmente
l’inammissibilità della questione per irrilevanza, perché il rimettente non avrebbe
sufficientemente descritto la fattispecie oggetto del giudizio a quo e perché la
domanda dell’attore dovrebbe comunque essere rigettata per difetto di uno dei suoi
presupposti (cioè la riconducibilità del contratto da lui stipulato ad un progetto).
2.1. – Tale eccezione non è fondata.
Infatti, il rimettente ha indicato le date di stipulazione (antecedente
all’entrata in vigore del d. lgs. n. 276 del 2003) e di scadenza (successiva al 24
ottobre 2004) del contratto ed ha espresso chiaramente la propria convinzione circa
il fatto che il rapporto di collaborazione intercorrente tra le parti difettava dei
requisiti richiesti dall’art. 61, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003. Si può quindi
concludere agevolmente nel senso dell’applicabilità della norma censurata alla
fattispecie e, dunque, di ritenere rilevante la questione.
Non è vero, poi, che, come afferma la difesa erariale, accertata
l’impossibilità di ricondurre la collaborazione ad un progetto, ne dovrebbe
conseguire comunque il rigetto delle domande proposte dall’attore (condanna della
convenuta all’adempimento del contratto ed al pagamento degli emolumenti da
questo previsti). Infatti, l’accoglimento dell’eccezione di illegittimità costituzionale
dell’art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003 determinerebbe l’espunzione
dall’ordinamento proprio della norma che priva di efficacia i contratti di
collaborazione stipulati prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 276 del 2003 che,
come quello oggetto del giudizio a quo, non sono riconducibili ad un progetto.
3. – Nel merito, la questione è fondata.
Il d. lgs. n. 276 del 2003 ha introdotto una disciplina restrittiva per il
particolare tipo di lavoro autonomo costituito dalle collaborazioni coordinate e
continuative. Al di fuori delle eccezioni previste dall’art. 1, comma 2, e dall’art. 61,
commi 1, 2 e 3, questo tipo di contratto può ora essere stipulato solamente se sia
riconducibile ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61,
comma 1). La novità così introdotta a regime dal d. lgs. n. 276 del 2003 è quella di
vietare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad
oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano però riconducibili ad un
progetto.
Il primo periodo dell’art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, stabilisce
l’anticipata cessazione dell’efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
già instaurate alla data della sua entrata in vigore. Il predetto divieto è in tal modo
esteso anche ai contratti di lavoro autonomo perfettamente leciti al momento della
loro stipulazione.
Il conseguente sacrificio degli interessi che le parti avevano regolato nel
rispetto della disciplina dell’epoca risulta, sotto questo profilo, irragionevole per
contraddittorietà della norma con la sua ratio.
Una normativa che lo stesso legislatore definisce come finalizzata «ad
aumentare […] i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del
lavoro» (art. 1, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003) non può ragionevolmente
determinare l’effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di soggetti
che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in
vigore nel pieno rispetto della disciplina all’epoca vigente, si trovano penalizzati
senza un motivo plausibile.
Quest’ultimo non può essere individuato nella mera esigenza di evitare la
prosecuzione nel tempo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
difformi dalla nuova previsione legislativa, poiché l’intento del legislatore di
adeguare rapidamente la realtà dei rapporti economici ai modelli contrattuali da
esso introdotti non può giustificare, di per se stesso, il pregiudizio degli interessi di
soggetti che avevano regolato i loro rapporti in conformità alla precedente disciplina
giuridica.
Tanto più in un contesto in cui il contratto di collaborazione coordinata e
continuativa non riconducibile ad un progetto può essere ancora validamente
stipulato dalle pubbliche amministrazioni, dalle associazioni e società sportive
dilettantistiche, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società, dai partecipanti a collegi e commissioni, dai titolari di pensioni di vecchiaia,
nonché per lo svolgimento di professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è
richiesta l’iscrizione in albi professionali. Non si tratta, in altri termini, di una
fattispecie contrattuale non più presente nell’ordinamento giuridico.
Neppure il secondo periodo del comma 1 dell’art. 86 del d. lgs. n. 276 del
2003, che consente agli accordi sindacali stipulati in sede aziendale di stabilire
termini diversi per la cessazione degli effetti delle collaborazioni coordinate e
continuative, è immune dall’indicato vizio di incostituzionalità. Tale disposizione,
infatti, anche nella formulazione modificata dall’art. 20 del d. lgs. n. 251 del 2004,
non esclude che un accordo sindacale non intervenga affatto, né che l’accordo
sindacale eventualmente intervenuto preveda un termine di cessazione dell’efficacia
della collaborazione inferiore rispetto alla scadenza pattuita dalle parti.
La norma censurata è pertanto intrinsecamente irragionevole e
costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 3, primo comma, della
Costituzione. Conseguentemente, le collaborazioni coordinate e continuative già
stipulate alla data di entrata in vigore del d. lgs n. 276 del 2003 mantengono
efficacia fino alla scadenza pattuita dalle parti.
4. − Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati
nell’ordinanza di rimessione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 1° dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
| < Prec. | Succ. > |
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