Reiterabilità della negoziazione assistita per separazione coniugi dopo il no del PM

Alternative Dispute Resolution - negoziazione assistita
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Importante decisione del Tribunale di Torino del 15/1/2015 in tema di provvedimenti adottabili dal Presidente del Tribunale dopo il "no" del P.M. all'accordo tra coniugi in tema di separazione, raggiunto attraverso negoziazione assistita. Il P. M. non aveva dato l'OK all'accordo che una coppia, per separarsi, aveva raggiunto attraverso una negoziazione assistita: in particolare il P.M. aveva rilevato che un figlio della coppia -maggiorenne ma non economicamente autonomo- non era adeguatamente tutelato dall'accordo raggiunto dai genitori, i quali non avevano previsto nulla riguardo al suo mantenimento. Il Presidente del Tribunale di Torino concede un'altra chance alla coppia per tentare una ulteriore negoziazione assistita che soddisfi in pieno le esigenze di tutela dell'interesse del figlio, così come rilevate dal Pubblico Ministero. Scrive il Giudice "...qualora le parti non depositino alcun ricorso e, comparendo avanti al Presidente, dichiarino di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero, l’accordo potrà esser autorizzato dal Presidente (di conseguenza restando nell’alveo della “degiurisdizionalizzazione” di cui alla L. n. 162/14): la locuzione “provvede” è infatti, come detto, di ampia portata onde consente una interpretazione siffatta, e , d’altronde, su detto accordo il Pubblico Ministero ha espresso il proprio parere, individuando in precisi elementi le ragioni ostative alla autorizzazione".

(leggi l'ordinanza del Tribunale di Torino sul sito www.negoziazione-assistita.it )

 

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