La prevenzione di conflitti di interessi deve rispettare il principio di proporzionalità-adeguatezza

"bussola" per ricorrere a Strasburgo - 8 CEDU
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Esecuzione di massa di presunte streghe da parte di un gruppo di taglialegna (incisione del 1508)

Riporto di seguito un passo dalla relazione del Presidente, Prof. Guido Alpa, sull'attività svolta nell'anno 2009 dal Consiglio Nazionale Forense. A ragione vi si reclama che la prevenzione del conflitto d'interessi sia riconosciuto come uno dei principi basilari della professione forense.
Ritengo però debba aggiungersi che in tema di prevenzione del conflitto d'interessi  occorre verificare, secondo il c.d. "criterio di proporzionalità-adeguatezza della regolazione" (richiamato sempre più spesso in giurisprudenza) :
1) se le vigenti presunzioni di incompatibilità all'"esercizio della professione forense (che è sempre e comunque, per logica elementare che voglia riconoscere la necessità umana, un esercizio a part-time dell'avvocatura) siano tutte idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito di tutela dei consumatori (o, se si preferisce, dei clienti dell'avvocato) e la buona amministrazione della giustizia;
2) se alcuna delle vigenti presunzioni di incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso;
3) se ricorrano o meno ragioni imperative di interesse pubblico in grado di giustificare la restrizione della libera prestazione del servizio professionale di avvocato che dette presunzioni realizzano;
4) se le norme professionali relative all'esercizio della professione di avvocato e in particolare quelle di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano (o debbano essere strutturate in modo da essere) di per se sufficienti per raggiungere gli obiettivi che il vigente sistema di compatibilità-incompatibilità persegue attraverso presunzioni odiose di conflitti di interessi.
Le leggi devono rispondere ai requisiti di cui ai quattro punti sopra evidenziati, altrimenti sono incostituzionali per violazione dell'art. 117 della Costituzione che ormai recepisce il principio di concorrenza, nonchè per irragionevole compressioni di diritti fondamentali di libertà (parametri l'art. 3, 41, 35 Cost.).
Altrimenti per raggiungere un fine apprezzabile (anche se talvolta sbandierato dai titolari di interessi a mantenere la chiusura del mercato dei servizi professionali di avvocato) si realizza una inammissibile caccia alle streghe... (continua a leggere cliccando su "Leggi tutto")

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"5. Il contesto europeo e mediterraneo
Certo, la globalizzazione dell' economia e la dinamicità dei rapporti richiedono l'abbandono
della vecchia immagine dell'avvocato che lavorava in modo solitario nel suo piccolo ufficio, lo “scagno” di genovese memoria assimilato nell'immaginario collettivo alle piccole beghe di provincia. La diffusione dei rapporti instaurati con le tecniche informatiche, l'integrazione del mercato europeo, la libera circolazione dei professionisti, accompagnate dal pluralismo delle fonti, dalle prassi contrattuali internazionali, persino da progetti di codificazione europea hanno mutato completamente il lavoro dell' avvocato e lo hanno svincolato dal suo radicamento territoriale.
Diverse anime tuttavia coabitano il corpo dell'avvocatura europea, e la dialettica tra loro istaurata presenta tutti i riflessi del dibattito che è divampato anche nella nostra esperienza proprio nel corso dell'anno da poco concluso.
C' è l'anima che aspira ad uniformarsi alla concezione liberista, alla quale vuol ricondurre, sotto l'usbergo della parola “libertà”, tutte le tematiche della concezione imprenditoriale della professione forense. E' la linea difesa, con diverse prospettive, ovviamente, dall' Autorità garante della concorrenza e del mercato, dai grandi centri di potere economico, e da alcune frange dell'Avvocatura stessa. Il “Rapporto Longuet” , or ora diffuso in Francia, muove appunto dalla definizione di “attività liberale” per superare gli ostacoli alla aggregazione di professionalità diverse non solo interdisciplinari (finalità auspicabile nell'interesse dei clienti e degli stessi professionisti, e già praticata in Italia) ma connotate dalla sola appartenenza alla categoria dei servizi. Non si tratta, come ognun vede, di aggregare competenze professionali, e migliorare il servizio con il mutuo arricchimento culturale e pratico; piuttosto di una occasionale convivenza di operatori che accumulano, giustappongono, ma non amalgamano il “prodotto” consegnato al cliente. Per ottenere questo risultato si passa dalla definizione concettuale di professione forense trasfusa in quella normativa di attività liberale, si modifica la terminologia legislativa e quindi si svuota del suo contenuto tradizionale ed autentico l'attività forense in senso proprio. Anche la crisalide nella quale si svolge l'attività forense viene trasformata: vi si auspica la creazione di società di capitali con l'ingresso di soci non professionisti, senza alcuna preoccupazione per la salvaguardia della indipendenza, dell'autonomia e pure del segreto professionale. E si propone di travolgere uno dei principi basilari della nostra professione: la prevenzione del conflitto d'interessi, quasi che la fittizia inclusione di “Chinese walls” all'interno dello studio fosse sufficiente ad assicurare che gli avvocati tra loro associati, difensori di parti tra loro in conflitto, mantengano la loro imparzialità e non siano contaminati da aspirazioni lucrative non commendevoli.
La crisi economica e la concorrenza indifferente alle regole etiche implicano al contrario che siano rafforzati i presidi deontologici. L'anima che noi avvertiamo come connaturale alla nostra professione, e con noi l'avvertono gli avvocati francesi che combattono i propositi del Rapporto Longuet, così come gli avvocati tedeschi, belgi, greci , è l'anima che intende la professione forense come un'attività intellettuale ispirata a principi di dignità, decoro, competenza unite alla autonomia e alla indipendenza.
Non è facile pervenire, in queste condizioni, alla redazione di un codice deontologico comune.
Una professione trasparente – a questo risultato punta la istituzione dell'Albo nazionale prevista dal d.lgs. 29 dicembre 2009 – che milita per la difesa dei diritti, non per la mera creazione di profitti : i “mercanti del diritto” non esprimono la realtà e l'anima dell' Avvocatura italiana".