Linee guida in tema di danno biologico psichico e danno da pregiudizio esistenziale

"bussola" per ricorrere a Strasburgo - Art. 41 CEDU
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L'Ordine degli psicologi del Lazio ha emanato "Linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico giuridica del danno biologico psichico e del danno da pregiudizio esistenziale". L'iniziativa indica criteri idonei a consentire l'accertamento in giudizio anche del danno esistenziale. Pertanto risulta in linea con le sentenze della Cassazione da n. 26972 a n. 26975 del 2008 le quali (anche se hanno onerato il danneggiato dell'allegazione di tutti gli elementi idonei a chiarire i fatti noti per risalire al fatto ignoto e cioè al danno) hanno stabilito che per dimostrare pregiudizi non patrimoniali diversi dal pregiudizio biologico ha rilievo (spesso inevitabile) la prova presuntiva.
Leggi di seguito le  "Linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico giuridica del danno biologico psichico e del danno da pregiudizio esistenziale"...



1
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO
LINEE GUIDA PER L’ACCERTAMENTO E LA VALUTAZIONE
PSICOLOGICO‐GIURIDICA DEL DANNO BIOLOGICO‐PSICHICO E
DEL DANNO DA PREGIUDIZIO ESISTENZIALE.
PREDISPOSIZIONE DI UNA SPECIFICA TABELLA DEL DANNO
PSICHICO E DA PREGIUDIZIO ESISTENZIALE
Indice
Premessa
1. Introduzione
2. La personalità e il danno non patrimoniale
2.1. Danno Psichico
2.2. Danno Esistenziale
2.3. Danno Morale
2.4. Metodologia
2.5. La Diagnosi
3. Relazioni in tema di danno biologico‐psichico e di pregiudizi esistenziali
3.1. Schema di relazione
3.1.1.Metodologia nello svolgimento delle attività
3.1.2. Esame Psichico
3.1.3. Conclusioni
4. Quantificazione Danno da pregiudizio esistenziale
5. Quantificazione Danno Psichico in assenza di lesioni encefaliche
6. Proposta di quesito per la valutazione del Danno Psichico e da pregiudizi esistenziali
7. Giurisprudenza
8. Bibliografia
2
Premessa
In seguito alla necessità di confronto e di aggiornamento tra esperti in materia di
danno alla persona, considerata anche la mancanza di quantificazione e la scarsa
chiarezza tuttora esistente sull’accertamento del danno non patrimoniale con
pregiudizi esistenziali, l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha conferito l’incarico per la
stesura del documento “Linee Guida per l’accertamento e la valutazione psicologicogiuridica
del Danno biologico‐psichico e del Danno da pregiudizio esistenziale” ai colleghi
Paolo Capri (coordinatore), Anna Maria Giannini ed Emanuela Torbidone, ai medici
legali Simona Del Vecchio e Fabrizio Iecher e agli avvocati Gianmarco Cesari e Luigi
Viola.
L’elaborazione di linee guida e di quantificazione del danno non patrimoniale deve
essere considerata anche come supporto alle attività professionali degli psicologi e dei
consulenti, correlata alla buona prassi in materia, con l’obiettivo di colmare una
lacuna legata alla difficoltà di fornire una quantificazione anche alle problematiche
psicologico‐cliniche insorte in seguito a fatti e avvenimenti illeciti.
Infine, lo scopo è dunque quello di rendere maggiormente obiettiva la valutazione
anche in funzione di chi subisce un trauma e un danno, con le conseguenti ricadute
giudiziarie.
1. Introduzione
Il danno psichico ed il danno da pregiudizio esistenziale devono essere risarciti, quali
danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c.
Pur essendo pacifico il risarcimento di tale danno (da ultimo, si veda Cassazione civile
13547/20091), non è chiaro come si possa procedere alla sua quantificazione, in modo tale
da assicurare l’integralità del risarcimento (Cass. civ. SS.UU. 26972/20082), il rispetto della
vittima e la solidarietà verso la stessa, ex art. 2 Cost.)
1 Per Cassazione civile, 13547/2009, in Altalex Massimario, 32, 2009, il danno psichico è la compromissione
patologica della integrità psichica. Nessuno <<ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto
psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per se un danno, la cui rilevanza
deve essere apprezzata e globalmente valutata, in via equitativa>>.
2 Afferma Cassazione civile, SS.UU. 26972/2008, in Resp. civ., 1, 2009, che <<il risarcimento del danno alla persona
deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre>>
3
Ad oggi, nonostante la continua evoluzione giuridica e sociale del sistema risarcitorio
italiano, persiste in una concezione esclusivamente medico legale del danno alla persona,
mentre ai fini di un completo ed esauriente accertamento del danno non patrimoniale è
necessaria anche una indagine diagnostica valutativa a carattere specialistico psicologico
forense e soltanto in caso di accertata patologia psichica anche psichiatrico forense.
Infatti il medico legale e lo psichiatra forense sono competenti per l’accertamento a
carattere clinico medico e non psicologico del danno alla persona, in particolare in
presenza di evidenti patologie psichiche; lo psicologo forense è, invece, lo specialista più
idoneo per la valutazione del danno psichico e da pregiudizio esistenziale, avendo fra le
sue competenze la possibilità di effettuare diagnosi con strumenti di indagine, quali il
colloquio clinico e i test appropriati, ai fini dell’accertamento e la valutazione del danno
(come consentito e disposto dall’art.1 della legge n° 56/89).
In considerazione di ciò, si auspica il conferimento di incarichi ad esperti in psicologia
giuridica, sia nelle consulente tecniche disposte dal tribunale, sia nel settore assicurativo.
Le attuali tabelle medico legali (per le invalidità permanenti superiori al 15%) non possono
ritenersi utili a tal fine, perché concepite per il danno di tipo fisico e non psichico, che
presenta aspetti e dinamiche del tutto diverse; neanche sono utili quelle ministeriali per i
danni c.d. micro permanenti in ambito rc auto, perché inidonee a cogliere i profili lesivi
della psiche e delle conseguenze sugli aspetti dinamico relazionali comuni e non comuni a
tutti (in questo senso, Cassazione civile 11048/20093).
Lo stesso Legislatore, d’altronde, con il D.p.r. 37/2009, nel richiedere anche il risarcimento
da sofferenza e da turbamento dello stato d’animo, oltre a quello biologico, indica proprio
agli interpreti di non tralasciare i profili psichici, ricadenti pure sulla vita quotidiana.
Il danno psichico, coerentemente con la lettera dell’art. 1223 c.c., richiede il risarcimento
come:
‐ lesione dell’integrità psichica;
‐ conseguenti mancate utilità non patrimoniali.
La tabella del danno psichico e da pregiudizio esistenziale costituisce un utile ed
indispensabile strumento scientifico a carattere pluridisciplinare per la valutazione del
danno alla persona; l’uso deve riguardare consulenze tecniche interdisciplinari e in
3 In Altalex Massimario, 26, 2009
4
particolare quelle a carattere specialistico psicologico forense per il loro riconosciuto
valore di scienza e nelle situazioni in cui tale danno è dedotto, anche a prescindere dalla
lesione del soma.
Le tabelle intendono raggiungere l’obiettivo di costituire uno strumento a carattere
generale per una uniformità di trattamento valutativo delle vittime in base all’esame
psicologico e psicodiagnostico, fermo restando il valore indicativo e orientativo della
tabella medesima, essendo il danno psichico e da pregiudizio esistenziale anche nella sua
componente percentualizzabile, contrassegnato da una variabilità individuale, soggettiva
e personale; in questo modo si rispetterà il disposto dell’articolo 3 della Costituzione sia
inteso come legge uguale per tutti e sia come divieto di trattare in modo diseguale
situazioni giuridiche eguali.
La valutazione tabellare si riferisce alle conseguenze psichiche ed esistenziali che il danno,
in qualità di conseguenze traumatiche, ha causato sia alle vittime sia ai familiari, con
particolare indagine valutativa estesa al nucleo familiare, sia sugli eventuali aspetti
patologici psichici, sia sempre sulle alterazioni della personalità e dell’assetto psicologico,
sulle alterazioni nelle relazioni familiari e affettive e sulle attività realizzatrici.
2. La Personalità e il Danno Non‐Patrimoniale
La personalità è espressione peculiare dellʹindividuo ed è il risultato della naturale
interazione di molteplici e multiformi fattori. La personalità è generalmente definita come
“un’organizzazione di modi di essere, di conoscere e di agire, che assicura unità, coerenza,
continuità, stabilità e progettualità alle relazioni dell’individuo con il mondo”4. E’ ormai acquisito
che la personalità è un costrutto che si compie nel corso dello sviluppo individuale
attraverso gli scambi con l’ambiente, è dinamica e in continua costruzione. E’ un sistema
complesso che si sviluppa e funziona tramite interazioni continue con l’ambiente secondo
rapporti di influenza reciproca.
L’osservazione clinica e numerosi studi hanno osservato un rapporto causale tra eventi di
vita e l’insorgenza di alcune sindromi psicopatologiche e i cambiamenti della personalità;
inoltre, numerosi studi hanno indagato le componenti biologico/encefaliche, sociali e
4Caprara G.V., Pastorelli C. “Personalità” in Moderato P., Rovetto F. (a cura di) “Psicologo: verso la professione”
Editore Mc Graw‐Hill, 2001.
5
contestuali nella risposta allo stress, ma ciò che accade dentro la psiche è unico e
irripetibile per ogni persona. Ogni individuo reagisce in maniera diversa ai vari eventi con
i quali è costretto ad interagire, e gli eventuali traumi causati da eventi esterni non
necessariamente configurano lo stesso livello di problematicità; infatti la risposta
patologica dipende da numerosi fattori tra cui, oltre alle condizioni mentali della persona
al momento del verificarsi dellʹevento, il modo del tutto personale di spiegarsi lʹevento
allʹinterno della storia della propria vita e il significato personale che la persona stessa
attribuisce allʹevento5. Nella valutazione del danno alla persona gli illeciti e i reati si
configurano come eventi psicosociali stressanti che possono generare un trauma di natura
psichica. Freud (1895) scriveva che ʺqualsiasi esperienza che susciti una situazione penosa ‐
quale la paura, lʹansia, la vergogna o il dolore fisico ‐ può agire da traumaʺ, e definì i traumi:
ʺeventi in grado di provocare una eccitazione psichica tale da superare la capacità del soggetto di
sostenerla o elaborarlaʺ6. Il trauma, dunque, è “un’esperienza che nei limiti di un breve lasso di
tempo apporta alla vita psichica un incremento di stimoli talmente forte che la sua liquidazione o
elaborazione nel modo usuale non riesce, donde è giocoforza che ne discendano disturbi permanenti
nell’economia energetica della psiche”7.
Da un punto di vista della vita psichica i traumi causano angoscia, paure immotivate e
destabilizzanti, ripiegamento e chiusura emotiva, fino ad arrivare a vissuti di rovina e
morte. In queste situazioni lʹIo, per far fronte a situazioni così cariche di angoscia, può
mettere in atto meccanismi difensivi che possono determinare sintomi nevrotici (in casi
estremi anche psicotici) che andrebbero poi a configurarsi come un vero e proprio disturbo
dell’Io e della personalità.
I traumi si configurano come un lutto reale o simbolico, tra ciò che era prima e ciò che è
ora, l’illecito inoltre si caratterizza come una ferita, una lacerazione, o una frattura fra
l’individuo e il mondo in cui le persone devono affrontare un percorso esterno (iter‐legale)
e interno (elaborazione psichica) lungo e difficile; si tratta di percorsi che le persone non
hanno scelto e in cui sono state costrette a “sacrificare” la loro vita. Ci si trova, dunque, nel
5 Toppetti F.: “Il danno psichico”. Maggioli Editore, Dogana RSM, 2005.
Dominici R.: (a cura di): “Il Danno psichico ed esistenziale”. Giuffre 2006.
6 “Trauma” In: Enciclopedia medica italiana. USES, Firenze 1988.
7 Freud S.: “Introduzione alla psicoanalisi” 1915‐1917. Boringhieri
6
sacrificio senza scelta, subìto dal destino nella forma dell’altro, che impersona
d’improvviso il trauma8.
L’illecito, in quanto causa di un lutto reale o simbolico, implica un lavoro intrapsichico in
cui l’Io è “costretto, per così dire, a decidere se vuol condividere quel destino (dell’oggetto perduto),
pensa ai soddisfacimenti narcisistici che offre ancora la vita e si risolve a troncare il suo legame con
l’oggetto scomparso”9.
Affinché si compia questo distacco e siano consentiti finalmente dei nuovi investimenti, è
necessario un lavoro psichico: “Ciascuno dei ricordi, ciascuna delle attese con cui la libido era
legata all’oggetto sono rievocati e superinvestiti e su ciascuno si compie il distacco della libido” 10.
La perdita dell’oggetto, reale o simbolico, incide direttamente sulla qualità della vita,
sullʹequilibrio emotivo – affettivo, sulle funzioni mentali primarie di pensiero, sui
meccanismi di difesa e sui vissuti interni del soggetto che ha subito il trauma, con
conseguenze legate a sensazioni di dolore, angoscia e smarrimento che inficiano
direttamente e qualitativamente la normale vita di relazione, con un’alterazione
soprattutto qualitativa dello stile di vita.
Inoltre, il fallimento delle funzioni mentali integratrici (coscienza, memoria, schema
corporeo, metacognizione, costruzione di “sintesi” di significato, ecc.) può produrre
un’alterazione alla struttura e sovrastruttura dell’Io con ripercussioni e modificazioni
permanenti della personalità.
In base ai recenti orientamenti giurisprudenziali (Sent. Cas. nr. 26972/09, 26973/09,
26974/09, 26975/09) il danno non patrimoniale è una categoria generale che non può essere
suddivisa in autonome sottocategorie di danno; ed è solo a fini descrittivi e psicologicogiuridici
che le distinte denominazioni (danno psichico, danno morale, danno esistenziale)
vengono adottate. D’altronde, il paradigma psicologico è diverso da quello giuridico sia
per quanto riguarda l’oggetto di indagine (l’individuo per la psicologia, il fatto per il
diritto), sia per quanto riguarda lo scopo dell’indagine: per la psicologia la valutazione
dell’organizzazione di personalità e le eventuali ripercussioni a seguito di un illecito, per il
diritto la valutazione della certezza del fatto.
8 Capri P. “Il danno alla persona. La difficoltà della cura e del risarcimento psicologico” Newsletter AIPG. 37,
Aprile‐Giugno 2009.
9 Cfr. nota 5.
10 Cfr. nota 5.
7
La difficoltà di distinguere clinicamente i vari danni subìti dalla persona a livello “non
patrimoniale” scaturisce dalla presenza di caratteristiche apparentemente simili tra di loro;
infatti, il danno psichico, il danno morale e i pregiudizi esistenziali spesso non trovano una loro
adeguata collocazione all’interno della letteratura specializzata. Si osserva, in realtà, una
difficoltà nel differenziare i sintomi e le sindromi che accompagnano tali problematiche, in
quanto in molti casi si tratta di modificazioni quantitative ‐ qualitative di interpretazioni e
valutazioni che devono essere necessariamente analizzate caso per caso. A grandi linee, si
potrebbe associare il danno psichico ai nuclei psicotici, anche transeunti, e a gravi forme di
nevrosi, mentre il danno morale e quello esistenziale presentano caratteristiche più
assimilabili a problematiche nevrotiche medio ‐ lievi.
2.1.DANNO PSICHICO
Il danno psichico si differenzia dal danno fisico poiché non ha una manifestazione esteriore
tangibile. Infatti, mentre la lesione fisica lascia un segno evidente, il trauma psichico è
caratterizzato da manifestazioni che riguardano appunto la psiche e che spesso non hanno
ripercussioni visibili sul corpo del soggetto. Il danno psichico può essere definito come una
infermità mentale, una condizione patologica di sovvertimento della struttura psichica nei
rapporti tra rappresentazione ed esperienza, ricordi e vita vissuta, emozioni e concetti che
le esprimono. La menomazione psichica consiste, quindi, nella riduzione di una o più
funzioni della psiche. In modo estremamente schematico si può dire che il danno psichico si
manifesta in una alterazione della integrità psichica, ovvero una modificazione qualitativa
e quantitativa delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie,
l’affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell’umore, le pulsioni.
2.2. DANNO ESISTENZIALE
Il danno esistenziale (che ancora subisce oscillazioni in ambito dottrinario e
giurisprudenziale) nasce dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e si presenta
come un’alterazione, in senso peggiorativo, del modo di essere di una persona nei suoi
aspetti sia individuali che sociali; sul piano individuale si presenta come una
modificazione della personalità e dell’assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi
stati emotivi, nella sua efficienza e nella sua autonomia, mentre sul piano sociale si
8
presenta come un’alterazione del manifestarsi del proprio modo di essere nelle relazioni
familiari‐affettive e nelle attività realizzatrici (riposo, interpersonali/relazionali, di svago,
sociali/culturali e di autorealizzazione). Si tratta, quindi, di una modificazione
peggiorativa dell’equilibrio psicologico e dello stile di vita nellʹambito dei rapporti sociali,
della famiglia e degli affetti in ottica relazionale ed emotiva; ciò condiziona marcatamente
la qualità della vita, la sua progettualità e le aspettative.
2.3. DANNO MORALE
La giurisprudenza parla di ʺsofferenza psichicaʺ, in riferimento al danno morale, sembra
infatti metterlo in relazione ad uno stato di tristezza e prostrazione causato dal trauma, che
non sempre arriva ad alterare l’equilibrio interno dell’Io e le modalità di relazionarsi con
l’esterno. Il danno morale, in sintesi, viene tradizionalmente definito come il turbamento
psichico soggettivo e transeunte causato dallʹatto illecito; più precisamente viene
identificato con la ʺsofferenzaʺ, cioè con lo stato di prostrazione ed abbattimento provocato
dallʹevento dannoso11.
Non sempre è facile differenziare questo danno dai precedenti, in quanto in molti casi si
tratta di modificazioni quantitative, di interpretazioni o di valutazioni che devono essere
contestualizzate all’interno dello specifico ambito culturale e sociale. Questo tipo di Danno
non incide sulla salute psichica, ma direttamente sulla dignità umana, primo valore
costituzionalmente protetto dall’art.2.
2.4. METODOLOGIA
Per valutare la presenza e la consistenza del trauma, occorre unʹanalisi approfondita del
soggetto, caso per caso, con aspetti metodologici che dovranno riguardare non soltanto i
colloqui clinici, ma anche test di livello, di personalità, proiettivi e neuropsicologici, al
fine di valutare oltre alle eventuali alterazioni delle funzioni mentali primarie di pensiero,
anche gli stati emotivo‐affettivi, la struttura e la sovrastruttura dell’Io, nonché i
meccanismi difensivi.
11 Toppetti F.: “Il danno psichico”. Maggioli Editore, Dogana RSM, 2005.
Dominici R.: (a cura di): “Il Danno psichico ed esistenziale”. Giuffre 2006.
9
Fondamentale, per questo tipo di valutazione, è il ruolo del CTU che deve accertare
lʹesistenza o meno, del trauma psichico, valutando se il danneggiato ha subito una
compromissione, una menomazione, una riduzione della sua capacità di comprendere e di
accettare la realtà, attraverso processi di adattamento non più equilibrati.
Lʹaccertamento della preesistenza o meno di disturbi psichici rappresenta un punto
importante delle indagini perché consente di verificare se vi siano o meno concause in
riferimento al disturbo oltre all’evento traumatico.
E’ necessario procedere con una accurata raccolta dei dati anamnestici, con lʹesame della
documentazione clinica e con lʹanalisi delle deposizioni testimoniali orientate ai fini clinici
per accertare lʹesistenza di patologia psichica in atto o precedente e il suo inquadramento
nosografico.
A completamento dell’indagine classica (anamnesi, colloquio clinico e osservazione),
appare necessario un accurato e specialistico esame psicodiagnostico, effettuato
rispettando la metodologia di somministrazione e interpretazione e facendo riferimento
alle linee guida relative all’utilizzazione dei test psicologici in ambito forense12.
E’ necessario valutare il livello di integrazione sociale, relazionale e individuale del
soggetto in esame prima dellʹevento ʺtraumatizzanteʺ e descrivere lo stato attuale
dellʹesaminato, il livello di compensazione e i meccanismi di difesa messi in atto dopo
lʹevento. Data la complessità nello stabilire con certezza la connessione causale tra un certo
fatto ed un disturbo psichico, è necessario che lo psicologo esperto in psicologia forense
faccia una corretta diagnosi differenziale, attraverso l’analisi della struttura dell’Io e della
sovrastruttura, per inquadrare i sintomi all’interno di fasi solo attuali ‐ dunque post
trauma ‐ o di fasi precedenti.
2.5. LA DIAGNOSI
La rigida e cristallizzata diagnosi categoriale (DSM‐IV) può essere utile nel contesto della
valutazione del danno alla persona, ma non permette una personalizzazione del danno
allorché è necessario comprendere il funzionamento psichico di una persona e attraverso
12 A tale proposito consultare
‐ “Linee Guida per lʹutilizzo dei tests psicologici in ambito forense” Ordine degli Psicologi del Lazio
‐ “Protocollo relativo alla corretta utilizzazione delle tecniche proiettive in ambito forense”
Associazione Italiana Rorschach
10
questo riuscire a comprendere i vissuti e i meccanismi di difesa attivati, anche
psicopatologici. Nel processo diagnostico è necessario, quindi, coniugare l’utilizzo
dell’approccio descrittivo‐categoriale con l’uso di un approccio dimensionale e funzionale,
per comprendere, descrivere e personalizzare il danno. Nella maggior parte dei casi,
inoltre, i vari disturbi si presentano mescolati fra loro (misti), tanto che una distinzione per
categorie appare in larga misura convenzionale e poco rispondente all’evidenza clinica.
Infine, allorché la persona esaminata, a causa dell’illecito, presenta un trauma cranico di
lieve‐media entità, è necessario approfondire l’indagine attraverso una valutazione di
natura neuropsicologica delle funzioni cognitive superiori (attenzione, memoria,
linguaggio, pianificazione, ecc.).
3. RELAZIONI IN TEMA DI DANNO BIOLOGICO‐PSICHICO E DI
PREGIUDIZI ESISTENZIALI (incarichi singoli o collegiali)