(da www.servizi-legali.it )
La Cassazione deciderà sull'equiparazione (integrale, limitata al 90% o nulla) dei dipendenti pubblici ministeriali di area C3 e C3S ai colleghi del "ruolo esaurimento": direttori di divisione e ispettori generali.
LEGGI DI SEGUITO IL MIO CONTRORICORSO IN CASSAZIONE ...
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ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CONTRORICORSO
di Perelli Maurizio, rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 cpc, in quanto
iscritto nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori dal 25/3/2011, (cod. fisc. PRLMRZ60E25H501Y ; p.e.c. ............. ; fax 0746 203652), domiciliato presso il suo studio in
Roma (00199), via Maestro Gaetano Capocci, n. 14,
– controricorrente-
contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,
alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato ope legis,
-ricorrente principale-
avverso e per il rigetto del ricorso notificato, in data 21/6/2011, dall’Avvocatura
Generale dello Stato, per il detto Ministero, anche a Maurizio Perelli, elettivamente
domiciliato presso i difensori in grado di appello Avv. ..........., e teso alla cassazione
della sentenza della Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
10311/2009 depositata in data 13/4/2011, che ha deciso la causa civile in grado d'appello
iscritta al n. 7040 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente
tra .......... (appellanti) e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in persona del
Ministro pro tempore (appellato).
---
Col presente atto si propone controricorso, assumendo infondati tutti i motivi del ricorso
principale del Ministero.
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., all’esito di infruttuoso tentativo obbligatorio di
conciliazione, Maurizio Perelli, funzionario del Ministero dei Trasporti, già IX qualifica
funzionale e con posizione economica C3Super dal 1/1/2001, assieme agli altri 47 colleghi
della ex IX qualifica funzionale sopra citati, adiva con ricorso il Tribunale di Roma quale
giudice del lavoro contro il detto Ministero, proponendo le seguenti conclusioni
“1) accertare il diritto dei ricorrenti alla equiparazione del loro trattamento stipendiale
a quello attribuito al personale del ruolo esaurimento – ispettori generali – e agli
incrementi stipendiali previsti dalle tabelle D, D bis, G allegate al CCNL del comparto
Ministeri 1998/2001; tabelle A e B del CCNL integrativo comparto Ministeri 2000/2001;
tabelle A, B e C del comparto Ministeri 2002/2005; tabella A e B del CCNL integrativo
comparto Ministeri biennio economico 2004/2005 per il personale del ruolo ad esaurimento -
ispettori generali.
2) condannare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento a ciascuno dei
ricorrenti della somma di euro 33.446,60 a titolo di differenze retributive dall’1/7/1998 al
31/12/2005, della somma di euro 376,39 a titolo di differenza mensile a regime e della somma
di euro 235,92 a titolo di incrementi mensili della retribuzione tabellare a regime, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo fino all’effettivo
soddisfo e ad eccezione dei ricorrenti ...................... rispetto ai quali si chiede la
condanna del ministero delle Infrastrutture al pagamento delle differenze retributive con il
personale del ruolo ad esaurimento –ispettori generali- oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria, limitatamente al periodo dal 1° /1/2022 fino all’effettivo
soddisfo.
3) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Il Ministero convenuto si costituiva in giudizio tardivamente, eccependo l’infondatezza
dell’avversa domanda e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice concedeva termine per note e rinviava la causa all’udienza del 25/6/2007.
Il ricorso veniva deciso all’udienza del 25/6/2007 con sentenza del Tribunale di Roma,
Sezione lavoro, n. 14440/2007, di rigetto delle domande dei ricorrenti che però riconosceva
compensate le spese tra le parti, ricorrendone giustificati motivi equitativi, specie per il
vivace contrasto interpretativo nella giurisprudenza del Tribunale romano.
Con ricorso depositato in data 17/7/2008 gli appellanti sopra elencati adivano la Corte
d'appello di Roma avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva, asserivano,
erroneamente rigettato le domande dagli stessi proposte. Gli appellanti chiedevano la
condanna dell'appellato al pagamento delle conseguenti differenze retributive e infatti
chiedevano l'accoglimento integrale delle loro domande come originariamente formulate. Il
Ministero appellato non si costituiva e, all'udienza del 17/12/2009, la causa era discussa e
decisa col seguente dispositivo:
“La Corte in accoglimento dell'appello, per quanto di ragione, in parziale riforma della
gravata sentenza, confermata nel resto, riconosce a far tempo dalle differenti date come
indicate in ricorso in relazione ai singoli ricorrenti, il diritto, nei limiti temporali
pure differentemente indicati nel ricorso, per gli odierni appellanti, ad un trattamento
stipendiale (in relazione all'art. 2, 4° comma d.l.. n. 9 del 1986 convertito con legge n.
78 del 1986, pari al 90% di quello fissato per il Direttore di Divisione del ruolo ad
esaurimento per gli appellanti inquadrati in C3 o comunque per il periodo con tale
inquadramento, e sempre pari al 90% di quello fissato per l'Ispettore Generale del ruolo ad
esaurimento per gli appellanti inquadrati in C3S o comunque per il periodo con tale
inquadramento e in ogni caso non oltre il collocamento in quiescenza, nonché il diritto ai
successivi incrementi stipendiali indicati in atti in misura pari a quelli riconosciuti al
personale del ruolo ad esaurimento secondo la distinzione del personale di cui sopra e, per
l'effetto, condanna il Ministero appellato in via generica a corrispondere agli appellanti
le relative differenze tra gli importi come sopra attribuiti e quelli riscossi per gli
stessi titoli, oltre interessi e rivalutazione, sino al soddisfo i primi sino ad oggi la
seconda a decorrere dalle singole scadenze. Dichiara nulla la domanda diretta ad ottenere la
condanna del quantum. Compensa per metà le spese del doppio grado. Condanna il Ministero
alla rifusione, in favore delle controparti della residua metà che liquida, per l'intero,
per il 1° grado in complessivi € 4.200,00 di cui € 2.500,00 per onorari e, per l'appello,
per l'intero, in € 5.360,00 di cui € 3.200,00 per onorari”.
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IN REPLICA AL PRIMO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE ENUNCIATO A PAG. 3, 4 E 5 DEL RICORSO
STESSO:
Il primo motivo di ricorso del Ministero è intitolato
“art. 360 1° comma n. 4) cpc: nullità e/o inesistenza della sentenza ex art. 161 cpc e
nullità della sentenza e nullità del procedimento per violazione dell’art. 101 cpc nel
combinato disposto con l’art. 435 cpc”.
IL CONTENUTO DEL MOTIVO
Per il Ministero ricorrente la sentenza della Corte d’appello sarebbe nulla perché sarebbe
stato violato il principio del contraddittorio stabilito dall’art. 101 cpc, per il quale “il
giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda , se
la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.
L’Amministrazione non sarebbe stata regolarmente citata a comparire innanzi alla Corte d’
appello: in particolare il ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione dell’
udienza, non sarebbe mai stato notificato né presso la sede legale dell’amministrazione né
presso la sede dell’Avvocatura dello Stato. Detta nullità del procedimento neppure sarebbe
stata sanata, non essendo avvenuta la costituzione in giudizio del ministero e, pergiunta,
tale circostanza sarebbe espressamente precisata nella sentenza impugnata dove si da atto
che il Ministero non si costituiva. Il Ministero sarebbe stato contumace involontario nel
giudizio d’appello, non essendo venuto a conoscenza di tale giudizio fino a momento
successivo alla pronuncia del dispositivo.
Inoltre, talune circostanze dimostrerebbero sia che s’è avuta una vicenda processuale
confusa e difficile da spiegare, sia che si è verificata la lesione del diritto di difesa
dell’Amministrazione per mancata sua conoscenza del giudizio d’appello e conseguente
impossibilità di svolgere le proprie difese in quella sede. Tali circostanze sarebbero:
il fatto che l’Amministrazione sia venuta a conoscenza dello svolgimento del giudizio d’
appello solo in data 14/1/2011, quando alcuni dipendenti che avevano proposto ricorso in
primo grado inviarono una lettera di diffida al Ministero con la quale si invitava a dare
esecuzione al dispositivo emesso dalla Corte d’appello di Roma in data 17/22 dicembre 2009,
dispositivo col quale veniva accolto parzialmente l’appello dei ricorrenti proposto nei
confronti della sentenza del Tribunale di Roma 14440/07;
il fatto che a fronte di un dispositivo adottato in data 22/12/2009 siano state depositate
le motivazioni in data 13/4/2011, vale a dire ben un anno e mezzo dopo la pronuncia del
dispositivo;
il fatto che in data 19/1/2010 sia stato notificato presso la sede dell’Avvocatura dello
Stato un atto d’appello proposto da tre dei ricorrenti in primo grado (..................)
che risultano quali appellanti anche nella sentenza oggetto di ricorso per cassazione, con
conseguita pendenza di giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma nel quale è fissata
udienza al 23/1/2012.
Conseguenza della richiesta declaratoria di nullità dell’appello dovrebbe essere, per
controparte, la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello, tenuto conto della più
recente indicazione della giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. 20604/08), secondo la
quale in caso di inesistente o omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione
dell’udienza nei procedimenti impugnatori che sono introdotti con ricorso, il giudice non è
tenuto a concedere il termine per la rinnovazione.
---
L'INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE
E’ infondata la censura avanzata ex art. 360 1° comma, n. 4, cpc. In particolare non si ha
nullità e/o inesistenza della sentenza impugnata, ex art. 161 cpc, nè nullità della sentenza
e nullità del procedimento per violazione dell’art. 101 cpc nel combinato disposto con l’
art. 435 cpc.
Ciò perchè non è stato violato il principio del contraddittorio stabilito dall’art. 101 cpc,
per il quale “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra
alcuna domanda , se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e
non è comparsa”. L’Amministrazione, infatti, è stata regolarmente citata a comparire innanzi
alla Corte d’appello attraverso la regolare notifica del ricorso in appello, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, presso la sede dell’Avvocatura dello Stato.
La prova della rituale notifica risulta evidente nel fascicolo d'appello:
Al riguardo:
- Si evidenzia che nel fascicolo della causa d'appello è presente il ricorso in appello
ritualmente notificato all'Avvocatura, come risulta da relata di notifica. In particolare,
in detto fascicolo d'appello, la notifica del ricorso e pedissequo decreto al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti presso Avvocatura Generale dello Stato, via dei
Portoghesi, 12, risulta esser stata richiesta il 9/2/2009 agli ufficiali giudiziari (CRON
6224 – Sett 6 – zona 104). La notifica risulta, poi, positiva: si legge infatti nella relata
che la notifica fu effettuata dall'Ufficiale Giudiziario Cianti Lorenzo, n. 437, a mani di
Margherita Bonduzzi, impiegata incaricata.
- Si evidenzia che a pag. 50 del fascicolo d’ufficio della causa d’appello c’è verbale
dell’udienza collegiale del 4/6/09 da cui risulta che “il procuratore dell’appellante
deposita copia dell’atto di appello notificato” e da cui pure risulta il provvedimento
conseguente della Corte per cui “Stante l’acquisizione in data odierna della copia
notificata del decreto la Corte, dato atto, rinvia la causa all’udienza del 26/11/09”.
- Si evidenzia che a pag. 53 del fascicolo d’ufficio della causa d’appello c’è verbale
dell’udienza collegiale del 26/11/09, da cui risulta la contumacia del ministero.
Alla luce delle risultanze di positiva notifica non ha nessuna valenza la considerazione del
ricorrente in Cassazione che riferisce di una involontaria contumacia del Ministero e di una
sua effettiva conoscenza della causa d'appello solo dopo la pronuncia del relativo
dispositivo.
Parimenti del tutto irrilevanti sono le circostanze evidenziate dall'Avvocatura ricorrente e
cioè:
il fatto che l’Amministrazione sia venuta a conoscenza dello svolgimento del giudizio d’
appello solo in data 14/1/2011, quando alcuni dipendenti che avevano proposto ricorso in
primo grado inviarono una lettera di diffida al Ministero con la quale si invitava a dare
esecuzione al dispositivo emesso dalla Corte d’appello di Roma in data 17/22 dicembre 2009
con cui era accolto parzialmente l’appello dei ricorrenti proposto nei confronti della
sentenza del Tribunale di Roma 14440/07;
il fatto che a fronte di un dispositivo adottato in data 22/12/2009 siano state depositate
le motivazioni in data 13/4/2011, vale a dire ben un anno e mezzo dopo la pronuncia del
dispositivo;
il fatto che in data 19/1/2010 sia stato notificato presso la sede dell’Avvocatura dello
Stato un atto d’appello proposto da tre dei ricorrenti in primo grado
(................................) che risultano quali appellanti anche nella sentenza
oggetto di ricorso per cassazione, con conseguita pendenza di giudizio dinanzi alla Corte
d’appello di Roma nel quale è fissata udienza al 23/1/2012.
Accertato che non si è verificata la lamentata lesione del diritto di difesa dell’
Amministrazione per mancata conoscenza del giudizio d’appello e conseguente impossibilità di
svolgere le proprie difese in quella sede, le riportate circostanze non possono avere alcuna
rilevanza sul giudizio che la Cassazione è chiamata a compiere.
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IN REPLICA AL SECONDO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE ENUNCIATO A PAG. 5, 6 E 7 DEL RICORSO
STESSO:
Il secondo motivo del ricorso del Ministero è intitolato:
“art. 360 1° comma n. 4) cpc: nullità della sentenza e/o nullità del procedimento per
violazione dell'art. 278 cpc”.
Nell'esame del motivo di ricorso occorre partire da una constatazione fondamentale:
L'Avvocatura afferma cosa non vera allorchè asserisce esser stato formulato dal giudice
d'appello un giudizio di infondatezza della domanda sul quantum. In realtà in nessun passo
della sentenza d'appello si legge che la domanda formulata dagli appellanti sul quantum è
“infondata”. La sentenza d'appello, invece, (come pure nel ricorso principale in Cassazione,
contraddittoriamente, si legge a pag. 5, penultima riga, e poi anche a pag. 6, tra le
ripetute affermazioni di una -in realtà inesistente- qualificazione, da parte della Corte
d'appello, di infondatezza e conseguente reiezione nel merito della domanda degli appellanti
sul quantum), ha dichiarato nulla (e non infondata) la domanda sul quantum con queste
parole: “Deve essere dichiarata la nullità della domanda nel “quantum” per i seguenti
motivi: non sono stati chiesti né indicati i riferimenti e i parametri per i quali la
richiesta del quantum è stata avanzata, si che la stessa risulta incomprensibile”.
Pertanto travisa il dettato della sentenza impugnata (affermando formulato dal giudice
d'appello un giudizio di infondatezza della domanda sul quantum) il ricorrente principale, a
pag. 6 del ricorso, ove scrive: “... la Corte d'appello ha palesemente violato l'art. 278
cpc per aver accolto la domanda di riconoscimento del diritto e, dunque, condannato
genericamente il Ministero, pur avendo ritenuto infondata la successiva e conseguente
domanda di condanna al pagamento del quantum. Si è dunque, in presenza di un completo
stravolgimento del sistema: in ogni caso in cui il Giudice ritiene fondata la domanda di
accertamento del diritto , e, dunque, ricorrenti le condizioni ai fini del pronunciamento di
una sentenza di condanna generica, potrà emanare una sentenza che abbia ad oggetto l'an,
vale a dire il diritto richiesto, ma a condizione di disporre, poi, la prosecuzione del
giudizio in ordine al quantum. Nel caso di specie, invece, la Corte d'appello si è
pronunciata unitamente sull'an e sul quantum e, mentre ha accolto la prima domanda,
riconoscendo il diritto dei ricorrenti, ha poi respinto la domanda sul quantum... ”
La Suprema Corte dovrà riconoscere che il giudizio formulato dalla Corte d'appello -e sopra
riportato- di nullità della domanda sul quantum in quanto domanda “incomprensibile” è cosa
radicalmente diversa da un giudizio di reiezione per infondatezza della domanda sul quantum
(quale quello ipotizzato nel paralogismo di parte ricorrente) che possa in concreto
escludere la possibilità (logica prima che giuridica) di una condanna generica alla
prestazione. Si dovrà riconoscere dalla Cassazione che l'aver il giudice ritenuto nulla una
domanda sul quantum perchè incomprensibile non esclude affatto che quel giudice abbia potuto
ritenere (per usare le parole adoperate dal ricorrente a pag. 6 del ricorso principale, in
fine) “che sia possibile in via immediata dichiarare accertato il diritto, mentre siano
necessari ulteriori approfondimenti probatori per addivenire alla individuazione del quantum
dello stesso”.
Ciò però non ha comportato, in sede d'appello, altro che l'esigenza di accogliere: 1) la
domanda tesa all'accertamento del diritto per gli appellanti (a far tempo dalle differenti
date come indicate in ricorso in relazione ai singoli appellanti e nei limiti temporali pure
differentemente indicati in appello) ad un trattamento stipendiale (in relazione all'art. 2,
4° comma, d.l. n. 9 del 1996 convertito in legge n. 78 del 1986) pari al 90% di quello
fissato per il direttore di divisione del ruolo ad esaurimento per gli appellanti inquadrati
in C3 o comunque per il periodo con tale inquadramento, e sempre pari al 90% di quello
fissato per l'ispettore generale del ruolo ad esaurimento per gli appellanti inquadrati in
C3S o comunque per il periodo con tale inquadramento e in ogni caso non oltre il
collocamento in quiescenza, nonché il diritto ai successivi incrementi stipendiali indicati
in atti in misura pari a quelli riconosciuti al personale del ruolo ad esaurimento secondo
la distinzione del personale di cui sopra, e per l'effetto; 2) la domanda tesa alla condanna
del Ministero appellato in via generica a corrispondere agli appellanti le relative
differenze tra gli importi come sopra attribuiti e quelli riscossi per gli stessi titoli,
oltre interessi e rivalutazione, sino al soddisfo i primi sino alla data della sentenza e la
seconda a decorrere dalle singole scadenze.
La nullità della domanda sul quantum è ben compatibile con l'accoglimento dell'ulteriore
domanda dei dipendenti appellanti. Non e, dunque, condivisibile la affermazione -nel secondo
motivo i ricorso principale- per cui “la Corte d'appello ... avrebbe dovuto rigettare nella
sua interezza la domanda proposta, senza alcuna distinzione tra an e quantum”.
Ma non solo per tale ragione si deve rigettare il secondo motivo del ricorso principale;
esso va rigettato anche perchè si fonda su una errata interpretazione dell'art. 278 cpc.,
mentre la corretta interpretazione di tale articolo esclude che di esso dovesse fare
applicazione la Corte territoriale.
L'Avvocatura dello Stato, infatti, afferma pure, nel medesimo secondo motivo, che la Corte
d'appello avrebbe violato l'art. 278 cpc perchè se il giudice perviene, come ha fatto la
Corte d'appello, a dichiarare la nullità della domanda (tra più domande formulate) diretta
ad ottenere la condanna nel quantum, non può nel contempo emettere sentenza che accerti
l'esistenza del diritto a favore di una parte se essa parte non abbia formulato istanza
volta a ottenere pronuncia di condanna generica alla prestazione e prosecuzione del processo
per la liquidazione. Ciò sarebbe vero -secondo l'Avvocatura- anche qualora la stessa parte
abbia formulato domande articolate, come quelle formulate in appello dai dipendenti dei
ministero.
Ebbene, tale tesi giuridica prospettata dall'Avvocatura per sostanziare una presunta
violazione dell'art. 278 cpc non ha pregio.
L'art 278 cpc, rubricato “Condanna generica. Provvisionale”, recita: “Quando è già accertata
la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta,
il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna
generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la
liquidazione. In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte,
può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della
quantità per cui ritiene già raggiunta la prova”.
Il riportato articolo attribuisce alla parte che non debba più preoccuparsi della
controversia sull'an di un suo diritto -in quanto risulti “già accertata la sussistenza di
un diritto”- di chiedere al giudice, intanto, una sentenza che condanni controparte
genericamente alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la
liquidazione. Con ciò l'art. 278 cpc, evidentemente, attribuisce alla parte, nel corso del
processo, una facoltà di richiedere sentenza generica di condanna a prestazione non ancora
definita nel quantum (facoltà che se esercitata non impone, comunque, al giudice di aderire
alla istanza di condanna generica). Esso articolo non impone, invece, un assurdo “onere di
vittoria a tutto campo” (sull'an e sul quantum del diritto rivendicato) e nemmeno configura
un onere di richiedere -nell'ipotesi in cui il quantum non sia accertato come lo sia invece
l'an- la condanna generica di controparte e l'emissione d'ordinanza per proseguire il
processo sul quantum. Oneri del genere, sanzionati con il rigetto integrale delle domande
tutte proposte (compresa quella a condanna sull'an) non sono ricavabili dalla (peraltro
agevole) interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 278 cpc.
E' perciò errata l'affermazione che si legge a pag. 6 del ricorso dell'Avvocatura per cui
“L'art. 278 cpc, invece, espressamente prevede che la parte deve fare istanza di pronuncia
di condanna generica”.
Parimenti errata è l'altra affermazione che si legge a pag. 7 del ricorso principale: “La
parte che domanda la condanna dell'altra al pagamento di somme, una volta che sia stato
accertato il proprio diritto di credito, deve fornire la prova dell'esistenza del diritto e
degli elementi in fatto che ne consentono l'esatta quantificazione. In mancanza in diritto
non potrebbe dirsi pienamente provato”.
Come sopra rimarcato, nessun dovere o onere di formulare istanza al giudice per l'emissione
di sentenza generica l'art. 278 cpc impone alla parte che possa giovarsi d'una ritenuta
accertata spettanza del diritto, se ancora sia controversa la quantità della prestazione
dovuta. Solo una facoltà in tal senso esso articolo attribuisce.
Non è dunque vero che la Corte d'appello “avrebbe dovuto rigettare nella sua interezza la
domanda proposta, senza alcuna distinzione tra an e quantum”. Non è neppure vero che in tal
senso si sia espressa, in un caso analogo a quello che ci occupa, la Cassazione, con
sentenza 10256/98: la fattispecie decisa da quella sentenza si differenzia radicalmente da
quella che ci occupa.
In definitiva, non è vero che “siccome, nel corso del giudizio non risulta essere stata
proposta alcuna istanza di limitazione della domanda esclusivamente all'an, non è possibile
concludere altrimenti, se non nel senso dell'assoluta nullità della sentenza, nella sua
interezza”.
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IN REPLICA AL TERZO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE ENUNCIATO A PAG. 7, 8, 9 E 10 DEL RICORSO
STESSO:
Il terzo motivo di ricorso del Ministero è intitolato
“art. 360 1° comma n. 5 ) cpc: contraddittorietà della motivazione in relazione ad un fatto
decisivo e controverso del giudizio”.
Si legge a pag. 9 del ricorso: “In via riassuntiva, dunque, è possibile affermare che con il
presente motivo di ricorso si intende evidenziare come in relazione al fatto decisivo per il
presente giudizio e controverso tra le parti in causa, della violazione del principio della
parità di trattamento tra dipendenti appartenenti alla medesima area economica, la Corte
abbia, nella stessa sentenza, fornito risposte in contraddizione, ed, anzi, opposte; da un
lato riconoscendo il contrasto con il principio di parità di trattamento economico,
dall'altro, riconoscendo la peculiarità della situazione, tale da escludere qualsivoglia
contrasto con il suddetto principio”.
Innanzitutto, l'eventuale violazione del principio della parità di trattamento tra
dipendenti appartenenti alla medesima area economica non è un “fatto decisivo del giudizio”
che sia possibile, per il contrasto delle parti sulla sua verificazione, porre a contenuto
della censura di sentenza di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cpc.. Ciò comporta
l'inammissibilità del motivo di ricorso.
Ciò a prescindere, comunque, è evidente che nessuna contraddittorietà è rinvenibile nella
motivazione della sentenza impugnata: 1) in ordine alla ammissione, in linea di principio,
della valenza del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs.
165/2001; 2) in ordine alla affermazione di una posizione differenziata, nell'ambito
dell'area C del personale non dirigente del comparto ministeri, degli ex direttori di
divisione e ispettori generali già inquadrati in un ruolo ad esaurimento, con derivante
necessità di salvaguardia dei loro diritti quesiti di natura economica; 3) in ordine alla
individuazione nell'art. 2, comma 4, del d.l. 9/1996, di un limite insuperabile da parte
delle discipline collettive, per cui il 90% del trattamento riservato al direttore di
divisione e all'ispettore generale sia da riconoscere ai dipendenti, rispettivamente ora
inquadrati come C3 e C3super (e precedentemente confluiti nella IX qualifica professionale).
Il ragionamento della Corte d'appello si sviluppa logicamente per gradi: dapprima riconosce
la necessità di attuare il principio di parità di trattamento, richiamando Cass. 7617 del
5/6/2001; poi individua la giustificazione di un trattamento economico differenziato del
personale ad esaurimento; infine individua la norma di legge (vigente e non derogabile dai
CCNL) che a tale differenza di trattamento pone un limite che nel concreto sostanzia detta
“parità di trattamento” evitando pure trattamenti indifferenziati di situazioni differenti.
In particolare, infatti, dopo aver ricostruito lo sviluppo cronologico delle fonti, la Corte
d'appello evidenzia a pag. 7 della sentenza come la tesi dei lavoratori che reclamano
illegittimo il miglior trattamento riservato al personale ad esaurimento rispetto a quello
riservato al personale appartenente alla categoria C3 “in linea di principio” appaia
fondata, in considerazione del fatto che: 1) il disposto dell'art. 45, comma 2, del d.lgs.
165/2001 obbliga le amministrazioni a garantire ai propri dipendenti “parità di trattamento
contrattuale”, ossia l'osservanza del principio in base al quale a parità di mansioni e/o
inquadramento non possono attribuirsi ai dipendenti trattamenti economici
ingiustificatamente differenziati; 2) le mansioni svolte dai dipendenti inquadrati nella
categoria C3 sono professionalmente analoghe a quelle previste per il personale del ruolo ad
esaurimento.
A pag. 8 della sentenza impugnata la Corte continua il suo ragionamento e puntualizza come
la (concreta entità della ) “disparità di trattamento economico previsto dal CCNL non può
ritenersi giustificata da alcuna norma di legge, in particolare dall'art. 69, comma 3, del
D.Lgs. 165/2001”. E sul punto specifica: “Infatti detta norma, avente peraltro un carattere
meramente transitorio, ha previsto semplicemente che il personale del ruolo ad esaurimento
“conserva le qualifiche ad personam” e la conservazione della qualifica non implica di per
se l'attribuzione di incrementi stipendiali differenti, ma il CCNL non ha affatto dettato
disposizioni specifiche per il personale in parola tali da determinare un particolare e
diverso inquadramento e, quindi, un particolare e diverso trattamento economico, essendosi
la contrattazione limitata, come si è visto, a disporre l'inclusione di detto personale
nell'area cui appartengono i ricorrenti”. Ciò detto, la Corte evidenzia come -pur in
mancanza di indicazioni in tal senso provenienti da una fonte legislativa o dalla
attribuzione in CCNL di un particolare e diverso inquadramento che giustifichi un
particolare e diverso trattamento economico del personale ad esaurimento confluito con gli
appellanti nell'area C- (solo) “in base alle tabelle retributive allegate ai vari contratti
collettivi, al personale del ruolo ad esaurimento è stato conservato tuttavia il trattamento
economico goduto superiore a quello dei C3 e sono stati attribuiti incrementi retributivi
superiori rispetto a quelli previsti per il personale appartenente alla posizione economica
C3”.
Ancora di seguito la Corte d'appello, a partire da fine pag. 8 della sentenza, aggiunge al
suo ragionamento -prima fatto “in linea di principio”- la necessaria analisi di un problema
che si pone a fronte dei rilievi precedenti. Si domanda se si possa rinvenire una
giustificazione per il citato testè assetto economico differenziato. E subito (dopo aver
puntualizzato che un tale assetto economico differenziato in ogni caso “ha una base
normativa con un limite però insuperabile da parte delle discipline collettive: l'art. 2,
co. 4 d.l. 28/1/96 n. 9 ha riconosciuto, infatti, al personale in questione un trattamento
economico “non superiore al 90% del trattamento iniziale del direttore di divisione del
ruolo ad esaurimento”) , la Corte dichiara di dover tener conto della specificità della
vicenda giuridica del personale ad esaurimento “anche al fine di salvaguardare diritti
quesiti di natura economica”. Ciò anche in linea con la contrattazione collettiva (che ha
reiteratamente ribadito la specificità della situazione del personale dell'ex ruolo ad
esaurimento e ne ha conservato la differenziazione di trattamento economico) nonché in linea
con la Corte costituzionale per cui “i funzionari delle qualifiche ad esaurimento … hanno
mantenuto una peculiarità e temporaneità di posizioni giuridiche e di qualifica, nonché di
trattamento economico...”).
La Corte d'appello porta, quindi, a conclusione il suo ragionamento scrivendo (a partire da
pag. 9 della sentenza):
“nè le norme contrattuali in materia di trattamento economico del personale del soppresso
ruolo ad esaurimento violano quindi in maniera assoluta il principio normativo di parità di
trattamento economico, attesa la causa giustificatrice del più favorevole trattamento e la
concorrente previsione transitoria, né le norme transitorie succedutesi possono porsi in
contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, rispondendo ad una scelta
discrezionale e non irragionevole del legislatore.
La causa giustificatrice del trattamento di maggior favore riconosciuto ai dipendenti già
appartenenti al ruolo transitorio ad esaurimento soppresso dall'art. 25 del d.lgs. n. 29 del
1993 esiste ed è pienamente lecita, rappresentando un'applicazione della vigente normativa
contrattuale che contiene “una norma transitoria diretta al mantenimento, nei confronti del
personale delle varie aree, delle voci stipendiali fisse d'origine, con lo scopo di
salvaguardare diritti quesiti di natura economica; tale disciplina contrattuale, d'altra
parte, è coerente con il citato art. 25 d.lgs. n. 29/1993, che nel sopprimere il ruolo
transitorio ha previsto la conservazione “ad personam” delle qualifiche...
Completamente diversa sia per provenienza, sia per livello economico e per status giuridico
è la nona qualifica funzionale, che è stata istituita con il decreto legge 28 gennaio 1986,
n. 9, convertito in legge 24 marzo 1986, n. 78. … Esiste, pertanto, in relazione alle dette
diversità, il presupposto perchè il legislatore possa compiere -come in effetti ha fatto- la
valutazione, non palesemente arbitraria ed irrazionale, di accordare un particolare
trattamento, temporalmente limitato, ai funzionari con qualifiche ad esaurimento, che
avevano, pur con la speciale posizione derivante dalla peculiare qualifica, svolto funzioni
di responsabilità conformemente a previsioni normative … venendosi a riconoscere un profilo
attitudinale maggiore derivante dalla esperienza precedente e dalla qualifica rivestita
(Corte costituzionale 228/1997). Pare ovvio che la Corte costituzionale sottolinei la durata
“temporalmente limitata” della qualifica …
Stante dunque l'obiettiva peculiarità di una qualifica ad esaurimento, riconosciuta anche
dal giudice delle leggi, non pare pertinente l'invocato principio di parità di trattamento,
che evidentemente presuppone l'assoluta identità, delle situazioni raffrontate.
La differenza di retribuzione tra le due categorie di lavoratori (quelli di cui al presente
giudizio), giustificata nei suddetti limiti, quindi, non può comportare sic et simpliciter
l'accoglimento della domanda nei termini proposti dagli originari ricorrenti, dovendosi
utilizzare per come già detto, l'obbligatorio parametro di riferimento, -anche al fine di
evitare conseguenze abnormi in ordine al trattamento stipendiale che violerebbero comunque
in quanto tali il suddetto principio di parità-, il citato art. 2 comma 4° del d.l.
28/1/1986 n. 9 che aveva riconosciuto al personale di cui trattasi un trattamento economico
“non superiore al 90% del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad
esaurimento”, parametro che non può però più valere, ovviamente, per i successivi incrementi
contrattuali, stante la più volte segnalata possibilità solo per tempi limitati di una
residua differenziazione (se pure limitata con il parametro normativo or detto), come ha
indicato la Corte costituzionale. Gli incrementi vanno, quindi, riconosciuti per intero
nella misura spettante alle superiori categorie di riferimento rispettive come indicato in
dispositivo.
Va comunque osservato che detta norma nulla comunque prevede in relazione alla qualifica di
ispettore generale (istituita contestualmente a quella di direttore di divisione dall'art.
60 del DPR n. 748 del 1972).
Di contro anche i lavoratori per cui è causa godono di due distinti inquadramenti: C3 e C3S,
quest'ultimo di livello superiore. Ragioni di equità sostanziale impongono tuttavia di
evitare che il rapporto tra le due diverse categorie di lavoratori comporti un raffronto (ed
una sia pur parziale equiparazione dei rispettivi trattamenti economici) con qualifiche
addirittura di due livelli superiori per cui detto raffronto va operato per i lavoratori
inquadrati in C3 con i livelli stipendiali fissati per il Direttore di divisione e per
quelli inquadrati in C3S con quelli previsti per gli ispettori generali”.
Le riportate considerazioni della Corte d'appello costituiscono, nella loro evidente
consequenzialità logica, la più convincente confutazione delle censure di contraddittorietà
nella motivazione avanzate dal Ministero col terzo motivo di ricorso in Cassazione. Solo
l'estrapolazione di singoli passaggi della sentenza impugnata ha consentito alla difesa
ministeriale di prospettare vizi di contraddittorietà che evidentemente sono smentiti da una
più completa ricostruzione dell'iter argomentativo della Corte d'appello. Contrariamente a
quanto sostenuto dal motivo di ricorso, non appare difficilmente intellegibile il percorso
logico-argomentativo in forza del quale la Corte d'appello è giunta a riconoscere il diritto
dei dipendenti, con accoglimento dell'appello “per quanto di ragione” e “in parziale riforma
della gravata sentenza”. Per come ampiamente sopra esposta, la sentenza d'appello non mostra
due parti in contrasto logico tra loro ma una progressione logica condivisibile:
ricostruzione della successione cronologica delle norme – prospettazione della valenza del
principio di parità di trattamento contrattuale – prospettazione della necessità
costituzionale della salvaguardia dei diritti quesiti patrimoniali delle categorie ad
esaurimento – prospettazione del vigente limite legislativo (art. 2, comma 4, del d.l.
9/1986) alla parità di trattamento che però è anche fonte del diritto riconosciuto in
sentenza agli appellanti. Ciò perchè: 1) dell'art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986 si deve fare
interpretazione costituzionalmente orientata che ne salvaguardi la conservazione; 2) si deve
trovare un punto di bilanciamento tra la salvaguardia, da un lato, dei diritti quesiti dei
dipendenti dell'ex ruolo esaurimento e la realizzazione, dall'altra, della tendenziale pari
retribuzione a parità di lavoro.
In definitiva, ad essere incomprensibile in più punti non è la sentenza impugnata, ma la
argomentazione del terzo motivo del ricorso ministeriale in Cassazione.
---
IN REPLICA AL QUARTO MOTIVO DI RICORSO PRINCIPALE ENUNCIATO A PAG. 10, 11, 12, 13 e 14 DEL
RICORSO STESSO:
Il quarto motivo di ricorso del Ministero è intitolato
“art. 360, 1° comma, n. 3): violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 4° comma del d.lgs.
29/93 nonché dell'art. 45 del d.lgs. 165/2011”.
Secondo controoparte si tratta in sostanza di verificare se le disposizioni del CCNL del
12/2/1999 e del 12/6/2003 per il periodo 1998-2002 nella parte in cui hanno incluso nella
medesima area C assieme ai dipendenti appartenenti alla ex IX qualifica funzionale anche i
dipendenti appartenenti al c.d. ruolo esaurimento, riservando ad essi un trattamento
economico differenziato e più favorevole, siano in contrasto con l'art 45 del d.lgs.
165/2001 ed il principio di parità di trattamento ivi sancito.
Ebbene, il “momento di sintesi” del motivo di ricorso così formulato rende il motivo stesso
inammissibile perchè prospetta una censura affatto estranea al contenuto decisorio della
sentenza impugnata, la quale non ha minimamente affermato che la contrattazione collettiva
-nell'includere nella medesima area C i dipendenti dell'ex ruolo ad esaurimento e gli ex IX
qualifica funzionale- non avrebbe potuto, per il disposto dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001 e
per il principio di parità di trattamento economico ivi sancito, riservare agli ex
dipendenti del ruolo ad esaurimento un trattamento economico differenziato e più favorevole.
Altrimenti detto: non è affatto vero quel che si legge a pag. 11 del ricorso principale e
cioè che “... la Corte di appello muove sostanzialmente dall'erroneo assunto che nell'ambito
del pubblico impiego vige il principio per cui a parità di mansioni svolte debba
corrispondere la stessa qualifica e lo stesso trattamento retributivo. Poiché dunque vi
sarebbe identità fra le mansioni svolte dai ricorrenti rispetto a quelle svolte dal
personale del ruolo ad esaurimento, ne discenderebbe da ciò il diritto dei ricorrenti allo
stesso -più favorevole- trattamento economico”.
Come sopra rilevato in sede di confutazione del terzo motivo del ricorso principale, la
sentenza impugnata riconosce alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire, per
un tempo limitato (anche in ossequio alla decisione della Corte costituzionale), limitate
differenze economiche tra le categorie (legittimamente ricomprese nell'unica area C ) dei
dipendenti ex ruolo ad esaurimento e di quelli ex IX qualifica funzionale. La Corte
d'appello non ha affatto negato ma, al contrario, ha affermato la necessità di tener conto
delle peculiarità del personale dell'ex ruolo a esaurimento, rispetto all'ulteriore
personale ex IX qualifica con esso confluito nell'area area C. Non può quindi che
respingersi il quarto motivo di ricorso che prospetta censura (violazione del principio di
parità del trattamento contrattuale, di cui all'art. 45, comma 2, d.lgs. 165/2001) che alla
sentenza impugnata non può riferirsi.
Neppure appaiono perciò pertinenti le citazioni di giurisprudenza di cui al motivo di
ricorso: tutte depongono per la necessità di non omologazione economica tra gli ex
dipendenti del ruolo esaurimento e i dipendenti appellanti, differenziazione che, come
detto, la Corte d'appello di Roma non ha inteso azzerare ma ridurre al quantum indicato
dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 9/1986 (cui la contrattazione collettiva si sarebbe dovuta
conformare). In primo luogo non è, dunque, contraria al decisum della Corte d'appello la
argomentazione della sentenza n. 11982/2010 della Cassazione, Sez. lavoro, riportata a pag.
10 dell'avversario ricorso. Detta sentenza n. 11982/2010 non ha affatto esaminato la
questione basilare esaminata dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 10311/2009 che
è oggetto della causa che ci occupa: non ha esaminato i limiti imposti dalla legge alla
differenza pattizia di retribuzione tra dipendenti del ruolo a esaurimento e altri
dipendenti con essi confluiti nell'area C come C3 e C3 super.
Lo stesso dicasi della sentenza n. 1009/1999 del Consiglio di Stato, della sentenza n.
1728/1998 del TAR Lazio, della sentenza n. 3248/2004 del Consiglio di Stato, tutte citate
nel ricorso per cassazione del Ministero.
Errata è poi, nella sua assolutezza, l'ulteriore affermazione di cui al quarto motivo
dell'avverso ricorso (pag. 12 e 13) per cui “D'altro canto, in sede di contrattazione
collettiva le parti sociali avevano tutto il diritto di tenere in considerazione le
peculiarità che caratterizzavano il personale del ruolo ad esaurimento nella (concorde)
determinazione del trattamento economico spettante, senza per ciò violare alcuna norma
imperativa”. Come detto in sede di confutazione del terzo motivo di ricorso, la Corte
d'appello ha correttamente rilevato la vigenza dell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 9/1986,
quale limite alla differenza che i CCNL possono porre tra la retribuzione degli appartenenti
all'ex ruolo ad esaurimento e quella degli appellanti (già inseriti nella ex IX qualifica
funzionale). Correlativamente, infine, si deve rimarcare l'erroneità dell'affermazione che
si legge a pag. 14 del ricorso principale, per cui “... la Corte d'appello, con la decisione
che in questa sede si impugna, è andata di fatto ad incidere su materia regolamentata dalla
contrattazione collettiva. La stessa Corte di Cassazione nella decisione n. 16709/02 ha
avuto modo di affermare che al giudice non è consentito sindacare previsioni contrattuali
che diversificano il trattamento di alcune posizioni , salvo il caso di violazioni di norme
di diritto positivo o di palese irrazionalità, essendo riservato dalla legge il regolamento
degli interessi alla libera determinazione delle parti sociali”. E' diritto positivo vigente
e inderogabile da CCNL l'art. 2, comma 4, del d.l. 9/1986. Esso va inteso avente il ruolo e
la portata che gli ha attribuito la sentenza impugnata.
---
Tanto considerato si conclude:
“Piaccia alla Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del presente controricorso,
respingere il ricorso principale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso
la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 10311/09. Con vittoria, per i lavoratori, di
spese, competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio, oltre CAP e IVA come per legge e
con liquidazione delle spese, competenze e onorari all'Avv. Maurizio Perelli per la difesa
di se medesimo innanzi alla Corte di Cassazione”.
--------
Si deposita:
copia del ricorso in Cassazione avverso sentenza della Corte d'appello di Roma, quale
giudice del lavoro, n. 10311/2009, notificato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
in data 21/6/2011;
.copia della sentenza della Corte d'appello di Roma, quale giudice del lavoro, n.
10311/2009 del 17-22 dicembre 2009, depositata il 13/4/2001;
copia del ricorso alla Corte d'appello di Roma, quale giudice del lavoro, avverso la
sentenza del Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, n. 14440/2007 del 25/6/2007,
depositata il 20/7/2007;
copia della sentenza del Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, n. 14440/2007 del
25/6/2007, depositata il 20/7/2007;
copia del ricorso al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, deciso dalla sentenza del
Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, n. 14440/2007 del 25/6/2007, depositata il
20/7/2007.
Roma, 27/7/2011
Avv. Maurizio Perelli
... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni).
Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni !...
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