Consulenze a enti locali: nuove regole nella legge Finanziaria

Avvocati e pubbliche amministrazioni - Fonti amministrative su incarichi
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{mosimage} La legge Finanziaria per il 2008 ha innovato, rispetto a quanto previsto dalla legge Finanziaria per il 2007, circa le regole per l'affidamento degli incarichi di consulenza da parte degli enti locali. La legge Finanziaria per il 2007 prevedeva (con efficacia obbligatoria, secondo quanto ritenuto da ANCI e Funzione Pubblica, sin dal 2007) all'art. 1, comma 593, che i Comuni e le Regioni dovevano pubblicare sul loro sito l'elenco completo delle consulenze esterne (recitava detta disposizione che nessun atto di spesa "può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito  web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonchè comunicato al Governo e al Parlamento". Si prevedeva pure che in caso di violazione l'amministrazione e il destinatario del pagamento "sono tenuti al rimborso di una somma pari a dieci volta l'ammontare eccedente la cifra consentita". La legge Finanziaria per il 2008, ai commi 53 e 54 dell'art. 3, prevede un vincolo ancor più stringente: il dovere per la P.A. di pubblicare la lista riepilogativa delle consulenze nel momento in cui il dirigente firma per copertura finanziaria, dunque di volta in volta e non più a fine anno. Altrimenti la consulenza non potrà disporsi. Inoltre l'affidamento a professionisti estranei all'amministrazione di incarichi di studio o ricerca, nonchè di consulenze, "può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio".