In Gazz. Uff. 152 del 3/7/2007 la direttiva del Governo su consulenze

Avvocati e pubbliche amministrazioni - Fonti amministrative su incarichi
Stampa
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

{mosimage} Sulla G.U. 152 del 3/7/2007 è stata pubblicata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16/3/2007 in tema di retribuzione di incarichi (anche di consulenza) conferiti da amministrazioni dello Stato, enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa. Leggi di seguito la direttiva ... 


DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 Marzo 2007

Applicazione  dell'articolo  1,  comma  593,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), in tema di retribuzione di incarichi conferiti  da amministrazioni dello Stato, enti pubblici e societa' a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.                                   Alla  Presidenza  del Consiglio dei                                     Ministri                                   A tutti i Ministeri                                   Al Consiglio di Stato                                   Alla Corte dei conti                                   All'Avvocatura generale dello Stato                                   Alle      amministrazioni     dello                                   Stato  anche     ad     ordinamento                                   autonomo                                   Alle agenzie ex decreto legislativo                                      n. 300 del 1999                                   Agli enti pubblici non economici                                   Agli enti pubblici economici                                   Agli enti di ricerca                                   Alle scuole di ogni ordine e grado                                   Alle istituzioni universitarie                                   All'ARAN                                   Alla    scuola    superiore   della                                   pubblica   amministrazione                                   Alle    autorita'    amministrative                                   indipendenti                                   Alle regioni                                   Alle aziende del servizio sanitario                                     nazionale                                   Agli enti locali                                   Alle camere di commercio                                   Alle    societa'    a    prevalente                                   partecipazione pubblica non quotate                                   in   borsa e, p.c.                                   Alla   Conferenza   dei  Presidenti                                   delle   regioni                                   All'ANCI                                   All'UPI                                   Alla CRUI               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI    Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 5;   Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante, disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2007),  ed  in  particolare l'art. 1, comma 593, recante norme   in   materia   di  retribuzione  di  incarichi  conferiti  da amministrazioni  dello  Stato,  enti pubblici e societa' a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa;   Ritenuto  opportuno,  al  fine di garantire l'applicazione omogenea delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 593, da parte delle amministrazioni  e  degli  enti  destinatari  di  tali  disposizioni, emanare una apposita direttiva   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;                                E m a n a                        la seguente direttiva:    Con  l'art.  1, comma 593, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), sono state introdotte prescrizioni finalizzate al contenimento della  spesa  per  retribuzioni  di diversi incarichi conferiti dallo Stato,  da  enti  pubblici  e da societa' a prevalente partecipazione pubblica  non  quotate in borsa, nonche' alla trasparenza in ordine a dette retribuzioni.   Con  riferimento  all'omogenea  applicazione  della disposizione in oggetto, si impartisce alle amministrazioni la seguente direttiva. 1. Ambito soggettivo della disposizione.   La  disposizione in oggetto espressamente si riferisce ad incarichi di  varia  natura,  sui  quali  si  tornera' in seguito, conferiti da amministrazioni  dello  Stato,  da  enti  pubblici  e  da  societa' a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.   Quanto  all'ambito  soggettivo di applicazione, la nuova disciplina riguarda  testualmente lo "Stato", gli "enti pubblici" e le "societa' a  prevalente  partecipazione pubblica non quotate in borsa". Essa fa poi  riferimento  alle  "amministrazioni di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" per la retribuzione relativa ai  dirigenti  con  incarico conferito ai sensi del medesimo art. 19, comma 6.   In   ordine   all'interpretazione   dell'espressione  "Stato",  con l'entrata  in  vigore  del  nuovo  titolo  V  della Costituzione, non possono  sussistere incertezze sulla circostanza che i vincoli recati dal  comma 593 della legge finanziaria 2007 riguardano esclusivamente lo  Stato-amministrazione  e  gli apparati amministrativi che ad esso sono   riconducibili   nell'ottica   dell'art.  117,  secondo  comma, lettera g),  (il  quale attribuisce alla competenza legislativa dello Stato    le    materie    dell'ordinamento    e   dell'organizzazione amministrativa  dello  Stato e degli enti pubblici nazionali). L'art. 114,  primo  comma,  della  Costituzione  dispone,  infatti,  che  la Repubblica  e'  costituita da comuni, province, citta' metropolitane, regioni e Stato.   Rimangono,  pertanto,  estranei  al  campo  di  applicazione  della disposizione  gli  enti  di autonomia territoriale ed i relativi enti strumentali  ed  anche  tutti  quegli enti che non sono riconducibili all'apparato  dello  Stato,  quali  le  Aziende  sanitarie locali. Si rammentano,  del  resto,  per gli enti locali e le regioni, i vincoli posti dai commi da 725 a 730 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 in  ordine ai compensi per il presidente e i componenti del consiglio di  amministrazione delle societa' a partecipazione pubblica, nonche' i limiti al numero dei componenti del consiglio di amministrazione.   Circa  poi la portata dell'espressione "enti pubblici", considerata la  mancanza di specificazioni e la rilevanza ai fini della normativa anche di soggetti che svolgono attivita' economica, come le societa', essa deve intendersi riferita sia agli enti pubblici economici, sia a quelli non economici. 2. Ambito oggettivo.   2.1.  La disposizione fa innanzitutto riferimento alla retribuzione dei  dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.   La  definizione  della  fattispecie  e'  precisa  con riferimento a questa  ipotesi,  al punto che non sono necessarie precisazioni circa l'ambito  oggettivo  di  applicazione della norma, una volta chiarito l'ambito soggettivo come detto al punto 1.   2.2.  L'altra  categoria  cui  si  riferisce  la  norma e', invece, maggiormente  eterogenea  e  di  piu'  complessa  interpretazione. Il riferimento  e'  alla  retribuzione  "dei  consulenti,  dei membri di commissioni  e  di  collegi  e  dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto" dai soggetti di cui al punto 1.   Quanto  ai  "consulenti",  il riferimento normativo deve intendersi riferito,  per  ragioni  letterali  e  sistematiche,  alle consulenze caratterizzate  da  durata  o  continuita',  che  si configurano come supporto  all'attivita'  corrente  dell'amministrazione,  per  il cui esercizio non si disponga delle necessarie risorse interne.   Non  rientrano, quindi, nella previsione della norma non solo tutte quelle  prestazioni  professionali  affidate  dall'amministrazione in assenza  di  qualsiasi attivita' discrezionale (quali, ad esempio, le rappresentanze  in giudizio ed il patrocinio legale; gli incarichi di progettazione  dei lavori pubblici), ma nemmeno quelle prestazioni di carattere  professionale con contenuto ben specificato e disciplinate dai contratti d'opera o d'opera professionale.   Sotto  tale  ultimo profilo, assume rilievo il parametro utilizzato dal  legislatore  (quello della "retribuzione"), che evidentemente si riferisce  ad  un  rapporto caratterizzato da continuita', nonche' il contesto  in  cui  la previsione si inserisce, che e' quello di altri rapporti di carattere continuativo, quali gli incarichi dirigenziali, i   componenti  di  commissione  o  di  collegio.  Sotto  il  profilo sostanziale,  la ratio della disposizione, che e' diretta a contenere spese  di supporto di carattere continuativo cui le amministrazioni e gli altri destinatari della disposizione non possono assolvere con le risorse  di personale proprie; mentre non e' quella di penalizzare le amministrazioni   medesime,   quando   si   rivolgono  a  prestazioni specialistiche fornite da professionalita' delle quali pur sempre non dispongono   e   il   cui   importo   e'  determinato  dalle  tariffe professionali o comunque dall'ordinaria contrattazione del mercato.   Per  quanto,  poi,  attiene  ai "titolari di qualsivoglia incarico" conferito  dai  soggetti  appena  citati, la norma deve intendersi in senso   omogeneo  a  quanto  sopra  osservato  con  riferimento  alle consulenze.  Dovranno  considerarsi  a  questo fine gli incarichi che sono  conferiti  a supporto dell'azione delle amministrazioni, enti e societa'  sopra  richiamati,  con  carattere di continuita' e durata. Valgono  qui  le stesse ragioni sopra richiamate con riferimento alle consulenze.  Vanno  quindi esclusi gli incarichi professionali aventi ad  oggetto  prestazioni  specifiche  frutto  di professionalita' non normalmente  disponibili da parte dei destinatari della disposizione; prestazioni per le quali il compenso e' determinato in base a tariffe od e' oggetto di libera contrattazione sul mercato.   La previsione, come lascia intendere la dizione letterale "titolari di  qualsivoglia  incarico", ha carattere di completamento, che tende ad  escludere  la  non  ricomprensione  nella  norma  di  fattispecie analoghe   per   effetto   di  differenti  terminologie.  Oltre  alle consulenze,  vi  rientrano  altri analoghi incarichi quali ad esempio gli incarichi di studio e ricerca.   Ne'  rientrano  nel concetto di "qualsivoglia incarico" i contratti di servizio a societa', come gli incarichi di revisione.   Il  concetto  d'incarico  va, inoltre, distinto da quello di carica pubblica,  che ha valenza istituzionale non assimilabile all'incarico di mero completamento dell'organizzazione amministrativa, e da quello di preposizione ad organi dell'amministrazione.   Allo  stesso  modo  non  vi  rientra  la  qualita' di componenti di collegi  quando  questi  costituiscono  gli organi di enti o apparati destinatari della disposizione.   Parimenti,  esclusi  dal  campo  di applicazione della norma per le ragioni innanzi dette, sono gli incarichi di consulenza conferiti per lo  svolgimento di attivita' propedeutiche ai processi di dismissione di  societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero  di  analisi  funzionali  alla  verifica della sussistenza dei presupposti  normativi  e  di  mercato  per  l'attivazione  di  detti processi,  per  i  quali  la  stessa legge n. 296 del 2006 prevede al comma 467 l'inapplicabilita' dei limiti di spesa fissati dall'art. 1, comma 9,  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  e  dall'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Limite della retribuzione.   3.1.   Il   limite  della  retribuzione  nei  casi  di  fattispecie rientranti  nell'ambito  oggettivo  e soggettivo sopra specificati e' quella del Primo Presidente della Corte di cassazione.   Tale  dato  non  e', di per se', fisso, perche' la retribuzione del singolo  magistrato  che  rivesta la carica e' determinata da fattori individuali  di  anzianita' di carriera. Nel concetto e', poi, insito l'automatico  adeguamento alla retribuzione percepita nel corso degli anni.   Peraltro,  una  variabilita' rapportata ai mutamenti del magistrato che   ricopre   la  citata  carica  potrebbe  comportare  adeguamenti continui.   Deve  pertanto  individuarsi il parametro con riferimento alla data di   entrata   in   vigore   della   legge  in  esame  e  parametrare periodicamente  tale  riferimento  agli  adeguamenti  periodici della retribuzione di quella carica.   Poiche'  al momento dell'entrata in vigore della norma la carica di Primo  Presidente  della  Corte  era  vacante,  il  riferimento  puo' ritenersi  effettuato  alla retribuzione dell'ultimo Primo Presidente in  carica, comprensiva di tutti gli emolumenti connessi alla carica. Questa retribuzione e' pari a Euro 273.471,61 annui lordi.   Il  raffronto  deve  essere  omogeneo e pertanto nel determinare il compenso da attribuire si dovranno considerare le voci retributive di natura   corrispondente   a  quelle  sopra  indicate,  al  netto  dei contributi     previdenziali     ed     assistenziali     a    carico dell'amministrazione e dell'IRAP.   Non  sono,  in ogni caso, conferibili da una stessa amministrazione pluralita'  di  incarichi  da  cui,  con  riguardo  all'oggetto della prestazione,  possa  conseguire  il  frazionamento,  artificioso, del tetto di spesa come sopra stabilito   3.2.  In  ordine  all'efficacia  temporale  della norma; in base al principio di tutela dell'affidamento e alla differenza testuale della disposizione  rispetto ad altre fattispecie normative di contenimento (ad   esempio,   quella   disciplinata  dall'art.  1,  comma 56,  del decreto-legge  n.  223 del 2006), deve ritenersi che essa in generale trovi applicazione per gli incarichi da conferire dopo la sua entrata in  vigore,  salva una doverosa distinzione a seconda delle modalita' previste  per  la  determinazione  della retribuzione o del compenso. Quanto  detto  vale  infatti  per  gli  incarichi  conferiti mediante sottoscrizione   di   un  contratto  che  definisce  l'ammontare  del corrispettivo   come   controprestazione  in  riferimento  all'intera esecuzione  del  negozio.  Se  invece,  in  base  alla  normativa  di riferimento,  il  compenso viene fissato periodicamente o di volta in volta  mediante  atto  amministrativo,  in  tal  caso  il  primo atto adottato  dopo l'entrata in vigore della legge dovra' essere conforme alle  sue previsioni. Le pubbliche amministrazioni adotteranno quanto prima  gli  atti  necessari al fine di dare attuazione alla normativa per consentirne l'operativita' con la massima tempestivita'. 4. Gli obblighi di trasparenza e pubblicita'.   La seconda norma introdotta dalla disposizione pone, come detto, un obbligo   di   trasparenza   mediante   pubblicazione   sul   sito  e comunicazione al Governo e al Parlamento. L'obbligo di pubblicita' ha carattere  generale,  concerne cioe' tutti gli atti comportanti spesa come  definiti  in  base  al  punto precedente a prescindere dal loro valore,  considerato  che  la  normativa pone soltanto un tetto verso l'alto.   In  ordine  al campo di applicazione della norma sulla pubblicita', valgono  gli  stessi  chiarimenti  espressi  con  riguardo  al  tetto retributivo,  ancorche'  debba  essere  aggiunto come, in ossequio al principio  della piu' ampia trasparenza, dovranno essere assoggettati alla  regola  della  pubblicita'  tutti  gli  incarichi, ivi compresi quelli  esclusi  dall'applicazione  della  disposizione  normativa in esame.   La   pubblicita'   e   la  comunicazione  riguardano  l'indicazione nominativa del destinatario e l'ammontare del compenso, da intendersi come  somma  lorda  corrisposta  all'interessato. La pubblicita' deve avvenire  utilizzando  il  sito web dell'amministrazione, dell'ente o della societa' interessata.   Per    l'applicazione   temporale   dell'adempimento   valgono   le considerazioni  sopra  svolte  circa  l'efficacia temporale del primo periodo del comma 593. 5. La sanzione.   Quanto  alla  sanzione,  la  norma  disciplina  un'ipotesi di danno erariale  con  responsabilita'  solidale a carico dell'amministratore che ha disposto il pagamento e del destinatario, con fissazione di un importo   pari   al   dieci  volte  l'ammontare  eccedente  la  cifra consentita.  Dalle  modalita'  di  determinazione  della  sanzione si evince  che  la  stessa e' inflitta per il caso della sola violazione della  norma  contenuta  nel  primo  periodo del comma ed e' pertanto posta a presidio dell'obbligo di contenimento dei compensi nei limiti prefissati.   Si   richiamano   le   amministrazioni   al  rispetto  della  nuova disciplina,  tenendo presenti le indicazioni contenute nella presente direttiva  in  relazione  all'ambito di estensione, alle esclusioni e alle   modalita'  applicative,  evitando  comportamenti  elusivi  che potranno   comunque   realizzare   gli   estremi   sostanziali  della fattispecie e configurarsi quale presupposto per l'applicazione della sanzione.   Si  coglie  l'occasione per segnalare la necessita' di osservare la recente  normativa  in  materia  di  incarichi  individuali, affidati mediante  contratti  di  lavoro  autonomo,  di  natura  occasionale o coordinata   e   continuativa,  contenuta  nell'art.  7  del  decreto legislativo  n. 165 del 2001, modificato dal decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, gli obblighi di pubblicita' e comunicazione, nonche' i vincoli finanziari vigenti in materia richiamandosi anche in questa sede le circolari n. 5  del  2006  e  n.  1  del  2007  del  Ministro  per le riforme e le innovazioni       nella      pubblica      amministrazione      (www. funzionepubblica.it).   Si  confida  nella  piena  ed integrale applicazione della presente direttiva.     Roma, 16 marzo 2007                                         Il Presidente                                    del Consiglio dei Ministri                                            Prodi  Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2007 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 7, foglio n. 346                 
Estratto   della  nota  n.  USG/0002517/P-2.5.10  dell'8 giugno  2007 inviata   alla   Corte  dei  conti  contenente  elementi  integrativi sull'applicazione della direttiva.     Ambito soggettivo di applicazione:       1)   il  vincolo  posto  dalla  norma  de  qua  deve  ritenersi applicabile  agli  incarichi  conferiti  sia  a persone estranee alla pubblica   amministrazione   sia   ad   appartenenti   alla  pubblica amministrazione  stessa,  di qualunque ordine e grado (ivi incluso il personale  di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001). In tale  ultima  ipotesi l'attuale limite di euro 273.471,61 lordi annui vale   solo  per  gli  incarichi  assunti,  in  disparte  l'ordinario trattamento  economico  percepito  a  fronte del rapporto di pubblico impiego svolto a tempo indeterminato;       2)  per  "titolari  di qualsivoglia incarico" corrisposto dallo Stato,  da  enti  pubblici  o da societa' a prevalente partecipazione pubblica  non quotata in borsa, devono intendersi, in via residuale e generalizzata,  tutti coloro cui sono attribuiti incarichi diversi da quelli  specificatamente individuati dalla norma de qua (dirigenti ex art.  19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, e fattispecie identiche     rinvenibili     nell'ordinamento     della     pubblica amministrazione,  consulenti,  membri  di  commissioni e di collegi), ovviamente  nei  limiti  di quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo  n.  165/2001.  Per lo Stato il limite normativo, quindi, riguarda tutti quegli organismi variamente denominati che fanno parte del plesso pubblica amministrazione-Governo.     Ambito oggettivo di applicazione:       1)  l'attuale limite di euro 273.471,61 lordi annui deve essere rapportato  al  periodo  di effettiva durata degli incarichi. Poiche' essi,  in  linea  generale,  vengono attribuiti per mesi interi, puo' risultare  utile  computare  l'importo  di  euro  22.789,29 lordi per ciascun mese di durata dell'incarico;       2) il limite deve intendersi come complessivo anche in presenza di  plurimi  incarichi attribuiti dalla pubblica amministrazione alla stessa   persona   fisica,   fermo   restando   il  computo  separato dall'ordinario   trattamento  economico  derivante  dal  rapporto  di pubblico impiego svolto a tempo indeterminato.                                                            F.to Letta