Macroorganizzazione Enti pro avvocati

Mercoledì 29 Novembre 2006 14:12 amministratore Avvocati e pubbliche amministrazioni - Giurisprudenza su incarichi esterni
Stampa
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

 Il TAR Puglia, Lecce, Sez. II, con sentenza 30/10/2006, n. 5079, ha condannato il Comune di Lecce ad adottare atti di macroorganizzazione finalizzati ad individuare posizioni organizzative idonne a valorizzare professionalità specifiche, quali indubbiamente sono quelle degli avocati....

TAR PUGLIA - LECCE- SEZ. II -  30 ottobre  2006, n. 5079  - Pres. Cavallari- est. Capitanio
SENTENZA
sul ricorso n. 1343/2006, proposto da:...... 
rappresentate e difese dall’avv. ........., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in LECCE, VIA ........., ......,

contro

COMUNE DI LECCE,
in persona del Sindaco p.t.,
non costituito,


per l'annullamento
-         del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza ricevuta dal Comune di Lecce il 21 aprile 2006, finalizzata alla conclusione del procedimento per la determinazione dei criteri di individuazione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità e quindi per l’attribuzione dei conseguenti incarichi e per l’accertamento dell’obbligo del Comune a pronunciarsi sulla istanza citata.


Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Uditi nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2006 il relatore, Ref. TOMMASO CAPITANIO, e, per le ricorrenti, l’avv. ........

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
-         Violazione dell’art. 2 della L. 241/1990. Violazione dell’obbligo di provvedere. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

Le odierne ricorrenti, dipendenti del Comune di Lecce inquadrate nella categoria D (profilo professionale “Avvocato”), chiedono che l’Amministrazione intimata sia condannata ad avviare e concludere il procedimento di cui all’art. 10 del CCNL comparto Enti locali 22 gennaio 2004 (il quale, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, prevede che “1. Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:
-        Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione urale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi;
-        Ipotesi comma 1, lett. c) dell’art. 8 citato: per riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ente.
3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente:
- per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento;
- per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato;
- per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno…”), sottolineando come la stessa Giunta Comunale, con deliberazioni n. 131/2006 e n. 236/2006, aveva riconosciuto la necessità di dare seguito alle predette norme pattizie (pur prorogando sine die le posizioni organizzative già in essere).

Il ricorso è ammissibile e fondato, per quanto di ragione.
In effetti, l’art. 10 del CCNL 22.1.2004 prevede che gli enti del Comparto adottino atti di macro-organizzazione finalizzati ad individuare posizioni organizzative idonee a valorizzare professionalità specifiche, quali indubbiamente sono quelle degli avvocati (e la riprova di ciò sta nel fatto che fino ad oggi il Comune di Lecce ha attribuito l’unica posizione organizzativa prevista nella pianta organica per il Settore Avvocatura a rotazione fra le odierne ricorrenti, dimostrando in tal modo di avere individuato nel profilo professionale di avvocato un’alta professionalità).
Tenuto conto di quanto appena detto circa la qualificazione da attribuire agli atti di cui al citato comma 3 dell’art. 10 del CCNL (ossia, quella di atti di macro-organizzazione), va innanzitutto affermata la giurisdizione del TAR sulla presente azione, la quale è degna di accoglimento anche nel merito, sia pure nei limiti del silenzio-rifiuto (non potendo la presente decisione investire la fondatezza della pretesa, come del resto riconoscono le stesse ricorrenti).
In effetti, l’Amministrazione intimata ha già ammesso la necessità di dare seguito alle previsioni del CCNL, tanto è vero che le vecchie posizioni organizzative sono state prorogate “…sino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative ed alte professionalità…” (così recita testualmente il preambolo della deliberazione di G.C. n. 236/2006) e che le previsioni dell’art. 10 del Contratto onale sono state trasfuse nell’art. 39 del CCDI approvato con deliberazione della G.M. n. 131/2006. Inoltre, la proroga delle vecchie posizioni organizzative non può essere sine die, anche in considerazione del fatto che le ricorrenti hanno formalmente diffidato il Comune ad applicare l’art. 10 del Contratto Collettivo e l’art. 39 del CCDI e che, in generale, opera il principio di leale collaborazione fra Amministrazione e amministrati.

In ragione di quanto precede, il Comune di Lecce va condannato ad avviare e concludere il procedimento finalizzato all’attuazione delle predette norme pattizie, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, tenuto conto della complessità delle operazioni da compiere.
Sussistono tuttavia giusti motivi per denegare il rimborso delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti.

Visto l’art. 21-bis della L. n. 1034/1971;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.