(da www.servizi-legali.it ) L'Antitrust ha inviato al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per lo sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, una segnalazione ai sensi degli artt. 21 e 22 l. 287/90, in merito a "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2013". Interessante il passo relativo alle azioni necessarie in materia di servizi professionali e in particolare in materia di servizi professionali di avvocato. La proposta di legge di "riforma forense" (Atto Camera 3900) è espressamente indicata come proposta tesa alla reintroduzione di limiti alla concorrenza appena abrogati. Pertanto l'Antitrust raccomanda di non approvarla.
Importante la conferma che "le disposizioni normative introdotte negli ultimi anni (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e la loro attuazione regolamentare (DPR 7 agosto 2012, n. 137) hanno contribuito ad aprire il mercato dei servizi professionali regolamentati...".
Importante pure la precisazione per cui: "E’ necessario monitorare l’effettiva attuazione della riforma della disciplina degli ordinamenti professionali ed evitare di fare passi indietro in tale settore; l’Autorità ha già segnalato (parere del 9 agosto 2012, Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) alcuni profili di problematicità della proposta di legge recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, che appare reintrodurre misure limitative della concorrenza tra i professionisti, che risultano già superate dai più recenti interventi legislativi di riforma. L’auspicio è che tali misure non vengano reintrodotte."
Così lscrive l'Antitrust in tema di serzizi professionali:
" I SERVIZI PROFESSIONALI
Cosa è stato fatto e grado attuale di apertura dei mercati
Le disposizioni normative introdotte negli ultimi anni (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e la loro attuazione regolamentare (DPR 7 agosto 2012, n. 137) hanno contribuito ad aprire il mercato dei servizi professionali regolamentati, attraverso un insieme di misure che hanno condotto a:
- abolire l’obbligatorietà delle tariffe professionali;
- abolire il divieto di pubblicità da parte dei professionisti;
- garantire il libero accesso alle professioni non regolamentate;
- ampliare la pianta organica e la dimensione geografica dei distretti dei notai;
- ridurre il periodo di tirocinio professionale a 18 mesi;
- introdurre il principio dell’eccezionalità delle limitazioni quantitative e territoriali alla
professione;
- consentire la fornitura di servizi professionali anche attraverso società di capitali.
Misure già previste ma ancora da attuare
E’ necessario monitorare l’effettiva attuazione della riforma della disciplina degli ordinamenti professionali ed evitare di fare passi indietro in tale settore; l’Autorità ha già segnalato (parere del 9 agosto 2012, Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) alcuni profili di problematicità della proposta di legge recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, che appare reintrodurre misure limitative della concorrenza tra i professionisti, che risultano già superate dai più recenti interventi legislativi di riforma. L’auspicio è che tali misure non vengano reintrodotte.
Cosa resta da fare
1) Decoro professionale e adeguatezza del compenso del professionista
La piena efficacia delle norme che hanno recentemente liberalizzato il settore delle libere professioni risulta ancora ostacolata dalla permanenza di riferimenti normativi alla “adeguatezza” del compenso del professionista rispetto al “decoro professionale” e alla “importanza dell’opera”.
In particolare:
- l’articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso […] deve essere adeguata all'importanza dell'opera”.
- l’articolo 2233, comma 2, del Codice Civile, relativo alle professioni intellettuali, prevede che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
Deve rilevarsi, in merito, che condotte dei professionisti o degli Ordini professionali, che si richiamino alle suddette norme, possono condurre di fatto ad una reintroduzione surrettizia delle tariffe di riferimento per le prestazioni professionali, vanificando la portata liberalizzatrice delle succitate misure normative. Inoltre, il riferimento all’“adeguatezza” della tariffa, oltre che estremamente generico, non è affatto necessario per garantire la qualità delle prestazioni, a fronte, peraltro, del potere in capo agli ordini professionali di indagare sulla corretta esecuzione della prestazione professionale nel suo complesso, secondo parametri qualitativi.
2) Le forme di “illecita” concorrenza tra notai
L’articolo 147, comma 1, lett. c) della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (inserito nel Capo II, Titolo VI “Delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari”) qualifica come “illecita concorrenza” tra notai, perseguibile con sanzioni disciplinari, la possibilità di effettuare “riduzioni di onorari, diritti o compensi”, di servirsi dell’opera di procacciatori di clienti, di far uso di forme pubblicitarie “non consentite dalle norme deontologiche”, o, più in generale, di servirsi “di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile”. Si tratta di una previsione che mantiene ingiustificate forme di controllo, da parte dell’Ordine, sulla libertà dei professionisti di organizzare la propria attività, con esplicito riferimento, peraltro, alla determinazione dei compensi richiesti per le proprie prestazioni e ciò a fronte della liberalizzazione dell’esercizio dell’attività professionale e della determinazione delle relative tariffe, intervenuta a partire dal d.l. n. 223/06 e da ultimo ribadita nel d.l. n. 1/2012.
3) La determinazione della pianta organica dei notai
I criteri per la distribuzione geografica delle sedi dei notai sono tuttora orientati non già al corretto soddisfacimento dell’effettiva domanda di servizi professionali, bensì a garantire determinati livelli di attività e di reddito ai professionisti interessati. Ci si riferisce, in particolare, al criterio distributivo delle sedi notarili basato su un livello minimo di domanda, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che stabilisce che la distribuzione delle sedi notarili tra i Comuni dei vari distretti sia basata sulla garanzia, per ogni singolo notaio, di un livello minimo di domanda (popolazione di almeno 7.000 abitanti) e di un livello minimo di reddito annuo (almeno
50.000 euro di onorari professionali repertoriali). Pertanto i criteri per la determinazione del numero e della residenza dei notai per ciascun distretto, oltre a non tener conto di parametri idonei a conseguire l'obiettivo di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale dei professionisti stessi, prevedono una garanzia di reddito minimo, determinando ingiustificate posizioni di rendita in favore dei professionisti.
4) Accesso ai corsi universitari
Permangono ingiustificati ostacoli all’accesso alle professioni, già nella fase di ammissione ai corsi
universitari formativi per il futuro svolgimento della professione. Infatti, in fase di individuazione
del numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea, l‘articolo 3, comma 1, della legge 2 agosto 1999,
n. 264, prevede, tra i criteri, che si debba tenere conto del “fabbisogno di professionalità del sistema
sociale e produttivo”, criterio non strettamente legato all’offerta formativa delle università e idoneo
a restringere ingiustificatamente l’accesso ai corsi di laurea prodromici all’esame di abilitazione
professionale.
Proposte operative
1) Al fine di garantire la piena efficacia delle norme che hanno introdotto la liberalizzazione delle tariffe professionali, è necessario eliminare il riferimento all’adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera, contenuto nell’articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché abrogare il comma 2 dell’articolo 2233 del Codice Civile, che prevede che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
2) Al fine di garantire la piena efficacia delle norme che hanno introdotto la liberalizzazione dell’esercizio delle professioni e delle tariffe professionali, è necessario abrogare la lettera c) dell’articolo 147, comma 1, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, in quanto prevede ingiustificate forme di controllo dell’ordine sulla libertà dei notai di organizzare la propria attività.
3) Al fine di garantire che la distribuzione delle sedi dei notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda, è necessario modificare l’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, sopprimendo il riferimento, ai fini della definizione del numero e della residenza dei notai per ciascun distretto, alla “quantità degli affari” ed alla garanzia di “un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali”; allo stesso fine, è necessario modificare il riferimento ad “una popolazione di almeno 7.000 abitanti” con quello ad “una popolazione di al massimo 7.000 abitanti”, in modo da garantire un livello minimo di servizio, senza limitare la possibilità, per ogni distretto, di una maggiore offerta di servizi notarili.
4) Al fine di rimuovere gli ostacoli ingiustificati all’accesso alle professioni, già nella fase di ammissione ai corsi universitari formativi, è opportuno modificare l’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, sopprimendo il riferimento, in sede di determinazione annuale del numero dei posti per i corsi universitari, al “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”.
FAI VALERE IL TUO DIRITTO AL LIBERO LAVORO INTELLETTUALE ! Aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com (conta già centinaia di adesioni).
| < Prec. | Succ. > |
|---|
