Parere Antitrust AS974 del 10/8/12: proposta di legge di riforma forense è anticoncorrenziale

Antitrust, liberalizzazione, concorrenza - Atti dell\'Antitrust
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COMUNICATO STAMPA DEL 10 AGOSTO 2012 DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO:

"RIFORMA FORENSE: ANTITRUST, NELLA PROPOSTA ALL’ESAME DELLA CAMERA ALCUNE MISURE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA

In controtendenza con il Dpr sulle professioni appena varato dal Governo. Si reintroducono di fatto tariffe e si allunga il tempo di ingresso dei giovani nella professione.

La proposta di riforma forense licenziata dalla Commissione Giustizia della Camera reintroduce alcune misure limitative della concorrenza tra avvocati, in controtendenza con il Dpr sulle professioni appena varato dal Governo.Lo afferma l’Antitrust, in un parere, a firma del presidente Giovanni Pitruzzella, inviato ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia.

I profili che destano maggiori perplessità, dal punto di vista concorrenziale, riguardanole norme sui compensi che reintroducono di fatto le tariffe e la durata troppo lunga del tirocinio, che limita la possibilità di ingresso alla professione.

In particolare:

Si reintroducono di fatto le tariffe, il preventivo è solo a richiesta del cliente.
Relativamente all’accordo sui compensi con i clienti, la proposta di legge prevede che il preventivo è obbligatorio solo su richiesta del cliente e non è comunque necessaria la forma scritta. In caso di mancato accordo, inoltre, il compenso è determinato utilizzando i “parametri” stabiliti con decreto ministeriale: in questo modo viene ripristinato il rispetto di prezzi uniformi, vanificando così gli effetti della liberalizzazione.

Dalle norme sul tirocinio derivano ostacoli alla professione.
Le nuove misure relative all’accesso alla professione irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la carriera forense, prevedendo nuovi ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio la cui durata, ridotta dal decreto sulle liberalizzazioni a 18 mesi, di cui 6 da svolgere durante il corso universitario, viene nuovamente allungata a due anni.

Sono previsti limiti e divieti alla pubblicità.
La proposta di legge utilizza il termine “informazione’ o ‘comunicazione’ in luogo di pubblicità facendo sorgere il dubbio che la pubblicità non sia consentita. Anche alla ‘comunicazione’ che potrà fare il professionista vengono apposti divieti (per la pubblicità comparativa) e limiti. In particolare non appare opportuno un intervento del CNF nella determinazione dei criteri sulle modalità della pubblicità.

Viene introdotto il nuovo titolo di specialista che può essere attribuito solo dal Consiglio Nazionale Forense.
Per l’Autorità desta preoccupazione che il rilascio del titolo sia subordinato a verifiche che non sono sempre fondate sull’accertamento dell’esperienza professionale effettiva. Sembrano invece preferibili corsi di specializzazione facoltativi che assicurino a tutti la possibilità di acquisire il titolo e permettano l’instaurarsi di un sistema aperto in cui la specializzazione possa discendere da qualsiasi esperienza professionale e di studio o ricerca. Da valutare con cautela l’intervento, ancorché consultivo, del CNF nel procedimento di individuazione delle specializzazioni riconosciute con regolamento ministeriale.

Vengono ampliate le incompatibilità con la professione di avvocato.
Secondo l’Autorità, non risultano necessarie né proporzionali, rispetto alla garanzia dell’autonomia degli avvocati o alla tutela dell’integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche part-time, né appare giustificata  l’imposizione del limite all’iscrizione degli avvocati in altri albi professionali. Eventuali  situazioni di conflitto di interesse derivanti dallo svolgimento di diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, meno restrittivi della libertà di iniziativa economica, quali, ad esempio, le regole di correttezza professionale e i conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto.

Roma, 10 agosto 2012"

Mi sebra opportuno ricordare due cose:

1) che anche il Consiglio di Stato, nel parere n. 3169 del 10/7/2012, sullo schema di D.P.R. di riforma delle professioni, aveva condiviso la scelta del Governo Monti di procedere all'emanazione di un unico regolamento riguardante  tutte le professioni regolamentate "in quanto l'uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria, in modo appunto indistinto per le diverse professioni" (vedasi primo considerato, pag. 6, del parere 3169/12 del Consiglio di Stato).

2) che, appena pochi giorni prima del parere dell'Antitrust, il 26 luglio 2012, il responsabile delle relazioni esterne del Fondo Monetario Internazionale, David Hawley, aveva rilasciato questa dichiarazione alla stampa: "Se si parla dell'Italia, il focus è sulle riforme strutturali e le misure varate dal Governo Monti: si tratta di riforme importanti per deregolare il settore dei servizi e per rendere il mercato del lavoro più inclusivo e flessibile. Adesso, accelerare le riforme e varare gli atti necessari per metterle in pratica rafforzerebbe la fiducia e darebbe un ulteriore incentivo a continuare su questa strada".

IN DEFINITIVA CREDO SI DEBBA RICONOSCERE CHE LA CORPORAZIONE DEGLI AVVOCATI STA ESAGERANDO; "S'E' ALLARGATA" COME DICONO A ROMA. E' ADDIRITTURA PERICOLOSO AVER "ANNACQUATO" LA RIFORMA GENERALE DELLE PROFESSIONI, AMMETTENDO ECCEZIONI PER GLI AVVOCATI, ATTRAVERSO LA PSEUDO RIFORMA FORENSE APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 21 DICEMBRE 2012.

LEGGI DI SEGUITO IL TESTO DELLA SEGNALAZIONE CHE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO HA INVIATO IL 9 AGOSTO 2012 AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AL PRESIDENTE DELLA CAMERA, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (oppure clicca qui per accedere al parere Antitrust AS974, in formato pdf) ...

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AS974 - NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE
Roma, 9 agosto 2012
Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Giustizia
In linea con l’orientamento antitrust comunitario e nazionale in materia di concorrenza nei servizi professionali, l’Autorità intende evidenziare, con il presente parere ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90, taluni profili di problematicità della proposta di legge recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (AC 3900, XVI Legislatura), nel testo licenziato, l’11 giugno 2012, dalla Commissione Giustizia della Camera per l’esame dell’Aula (testo modificato rispetto a quello approvato dal Senato in prima lettura). La proposta di legge in esame riprende, con alcune modifiche, il disegno di legge di riforma della professione forense presentato al Senato nel luglio 2009 (nota1), già oggetto della segnalazione dell’Autorità AS602 “Riforma della professione forense” del 18 settembre 2009 (pubblicata in Bollettino n. 35/09) che aveva seguito la chiusura dell’Indagine conoscitiva sugli ordini professionali (IC 34), pubblicata in Bollettino n. 9/09 (nota 2).
L’Autorità intende evidenziare come il vigente quadro giuridico di riferimento in materia di servizi professionali sia attualmente caratterizzato da significativi profili di liberalizzazione dei servizi professionali (nota 3). In particolare, si rileva che il regolamento di delegificazione, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 138/11, reca una riforma complessiva delle professioni regolamentate fondata su un set di regole uniformi ispirate dai principi individuati nella fonte primaria, concernenti, almeno, l’accesso, il tirocinio, la formazione continua, la disciplina della pubblicità.
La proposta di legge in esame, difformemente dal quadro normativo vigente finalizzato ad una disciplina di riforma degli ordini in senso unitario, reca invece un intervento di tipo settoriale.
Alcune disposizioni della proposta di legge in esame appaiono reintrodurre alcune misure limitative della concorrenza tra i professionisti in questione, che come accennato erano state peraltro già superate dai più recenti interventi legislativi di riforma, in assenza dei prescritti requisiti di necessarietà e proporzionalità.
In particolare, i profili che destano maggiori perplessità, dal punto di vista della compatibilità con i principi di tutela della concorrenza, riguardano:
a) il titolo di specialista
b) la pubblicità
c) il compenso
d) le incompatibilità
e) il tirocinio

a) Il titolo di specialista
La proposta in esame introduce, all’art. 9, il nuovo titolo di “specialista” che può essere attribuito esclusivamente dal CNF e può essere conseguito dopo avere frequentato “percorsi formativi e professionali”, di durata almeno biennale, consistenti in corsi organizzati da scuole definite di “alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista” (comma 2, lettere b) e d). Secondo le indicazioni che saranno contenute nel regolamento del Ministro della giustizia, da adottare previi i pareri del CNF e delle associazioni specialistiche appositamente costituite, tali corsi potranno essere organizzati dagli ordini territoriali, dalle associazioni forensi e da altri enti ed istituzioni pubbliche o private (comma 2, lettera d).
La conclusione dei corsi in questione prevede il superamento di un “esame di specializzazione” presso il CNF che designa la commissione giudicatrice (comma 3).
Sono riconosciute soltanto le specializzazioni individuate dal citato regolamento, che devono essere aggiornate almeno ogni 3 anni (comma 2, lettera a).
Ai corsi in questione possono essere ammessi avvocati con un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno un
anno (comma 1, lettera b).
Sono dispensati dalla frequenza ai corsi, ma non dal superamento dell’esame finale, gli avvocati che hanno maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno tre anni, ove venga accertata “l’esperienza effettivamente maturata e le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione riconosciute” (comma 2, lettera c). I requisiti necessari per il conseguimento del titolo, senza frequentare il corso, saranno stabiliti dal regolamento citato.
Frequenza di tali corsi e superamento dell’esame finale non sono richiesti agli avvocati iscritti all’albo da almeno venti anni, che possono conseguire il titolo di specialista non solo “sulla base dell’esperienza effettivamente maturata e delle conoscenze acquisite” ma anche dei “requisiti e i titoli di merito e curriculari”, stabiliti dal citato regolamento, sentito il consiglio dell’ordine dell’iscritto (comma 11).
Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari “possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni” (comma 8).
In linea con quanto rilevato nella segnalazione AS602/09 con riguardo all’introduzione del titolo di specialista per gli avvocati, l’Autorità evidenzia che, se il titolo in questione può costituire un elemento di differenziazione verticale dei servizi professionali, rappresentando uno strumento utile per la scelta del servizio professionale da parte dell’utente, tuttavia l’introduzione di tale titolo, qualora il conseguimento dello stesso non sia correlato esclusivamente all’effettiva esperienza professionale del professionista nel campo specifico, rischia di determinare una segmentazione artificiale del mercato. In tal senso, desta dunque preoccupazione il fatto che nella proposta di legge il rilascio del titolo sia subordinato a verifiche che non sono sempre fondate sull’accertamento dell’esperienza professionale effettiva, essendo richiesti, per i professionisti con anzianità di iscrizione all’albo da 1 a 3 anni, la frequenza dei corsi di formazione e l’esame finale e, per i professionisti con anzianità di iscrizione all’albo da 3 a 20 anni, soltanto l’esame finale. A tale sistema sembra preferibile la previsione di corsi di specializzazione facoltativi e alternativi all’accertamento dell’effettiva esperienza maturata. Tale via alternativa, da una parte, assicura a tutti la possibilità di acquisire il titolo e, dall’altra, permette comunque l’instaurarsi di un sistema aperto in cui la specializzazione possa discendere da qualsiasi esperienza professionale e di studio o ricerca. A tal fine la legge dovrebbe indicare criteri e parametri certi, oggettivi e pubblici per la valutazione dell’esperienza maturata, in modo da assicurare modalità di rilascio del titolo in questione non discriminatorie e proporzionate.
Infine, dovrebbe essere valutato con cautela l’intervento, ancorché consultivo, del CNF nel procedimento di individuazione delle specializzazioni riconosciute con regolamento ministeriale, potendosi correre il rischio che l’organo di rappresentanza nazionale dell’ordine forense possa privilegiare nell’attività di riconoscimento alcune attività a scapito di altre e, dunque, discriminare tra categorie di professionisti.

b) La pubblicità
In tema di pubblicità dei servizi legali il progetto in esame ripropone, all’art. 10, la previsione del disegno di legge già oggetto della citata segnalazione AS602/09, ponendosi, peraltro, in contrasto con la disciplina vigente in materia di pubblicità dei servizi professionali contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 223/06, che ha abrogato tutte le disposizioni legislative e regolamentari (sancendo la nullità assoluta delle norme deontologiche) che ponevano divieti, anche parziali, alla diffusione della pubblicità informativa dei professionisti senza restrizione con riguardo ai mezzi di diffusione come previsto espressamente, di recente, dall’art. 3, comma 5, lettera g) del decreto-legge n. 138/11.
L’art. 10 in esame utilizza l’equivoca espressione di “informazioni sull’esercizio della professione”, piuttosto che la corretta espressione di pubblicità, prevedendo che “è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa” (comma 1).
Oltre ai divieti riportati, sono fissati ulteriori criteri cui l’attività pubblicitaria diffusa dagli avvocati dovrebbe conformarsi: “il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza dei principi del codice deontologico” (comma 2). E’ previsto inoltre che “il CNF determina i criteri concernenti le modalità dell'informazione e della comunicazione” (comma 3).
In linea con il consolidato orientamento dell’Autorità, si osserva in primo luogo come l’utilizzo dell’espressione “informazione” ovvero “comunicazione” in luogo del termine “pubblicità” potrebbe ingenerare dei dubbi circa la possibilità per il professionista di ricorrere allo strumento pubblicitario per la promozione della propria attività, disincentivando in tal modo l’uso di un’importante leva concorrenziale.
Inoltre, la disciplina sopra esposta risulta ingiustificatamente restrittiva della concorrenza, nella misura in cui, vietando il ricorso alla pubblicità comparativa, l’utilizzo di toni elogiativi ed enfatizzando la finalità della tutela dell’affidamento della collettività oltre al rispetto del prestigio della professione, riduce lo spazio entro cui può essere utilizzato lo strumento pubblicitario.
Si deve altresì rilevare che il controllo sull’attività pubblicitaria dei professionisti, e quindi anche degli avvocati, è svolta in via generale dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 (in cui sono state trasfuse, peraltro, la disciplina del controllo della pubblicità ingannevole in vigore dal 1992 e quella sulla pubblicità comparativa in vigore dal 2000). Come evidenziato nella citata indagine conoscitiva IC34/09, il “potere di verifica” sulla pubblicità attribuito agli ordini dal citato decreto-legge n. 223/06 non solo non trova alcuna giustificazione nell’ambito del nostro ordinamento giuridico, ma determina il rischio che esso possa essere utilizzato dagli stessi ordini, al fine di limitare l’utilizzo della fondamentale leva concorrenziale della pubblicità da parte dei professionisti. Appare, pertanto, preferibile una norma che riconduca il codice deontologico - in quanto deliberazione di associazione di imprese, costituite dai professionisti, qualificabili, ai sensi del diritto antitrust, come imprese - alla sua tipica funzione di regolare i profili etici connessi con il tema della responsabilità professionale, intesa esclusivamente come garanzia del corretto espletamento della professione a tutela della fiducia dei terzi, non sembrando opportuno che la potestà deontologica possa incidere sui comportamenti economici degli iscritti.
In tale prospettiva, non appare opportuno un intervento del CNF nella determinazione dei criteri concernenti le modalità della pubblicità degli avvocati.

c) Il compenso L’art. 13 della proposta di legge in esame, rubricato “Conferimenti dell’incarico e tariffe professionali” -
oltre ad essere in contrasto, con riferimento ad alcuni aspetti, con l’art. 9 del decreto-legge n. 1/2012, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate e ha stabilito che il compenso debba essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico sulla base dell’“importanza dell’opera” - desta forti perplessità dal punto di vista concorrenziale.
L’art. 13, comma 2, della proposta di legge in esame, dopo aver sancito, in via generale, il principio di libera determinazione del compenso, prevede che “in caso di mancata determinazione consensuale […] il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF”. Parametri che l’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 1/12 prevede esclusivamente per la liquidazione giudiziale del compenso del professionista e che vengono stabiliti con decreto del Ministro vigilante, ma senza l’intervento del CNF.
Con riferimento alla pattuizione del compenso, il comma 3 dell’art. 13 in esame assoggetta gli avvocati a vincoli di trasparenza (previsti per tutti i professionisti dall’art. 9, comma 4, decreto legge n. 1/2012), tra cui l’obbligo di presentare un preventivo di massima al cliente, ma condiziona tale obbligo alla richiesta del medesimo da parte del cliente (condizione questa, peraltro, non prevista dal citato art. 9), senza prescrivere, peraltro, la forma scritta dello stesso, indispensabile, invece, ad incentivare, tra l’altro, la conclusione di liberi accordi tra domanda e offerta.
L’Autorità ritiene che la disposizione in esame, secondo cui, in caso di mancato accordo tra cliente e avvocato, il compenso è determinato utilizzando i “parametri” stabiliti con decreto ministeriale presenta profili di incompatibilità con i consolidati principi concorrenziali in materia di tariffe. La proposta di legge in esame, infatti, ripristina in sostanza il rispetto di prezzi uniformi: ciò in quanto, data la pluri-decennale presenza di tariffe obbligatorie nel settore e quindi la sostanziale assenza di una concorrenza sul prezzo, i parametri ministeriali potrebbero essere interpretati dai professionisti di fatto come “tariffe” da cui non discostarsi nella definizione dei compensi, potendo vanificare, peraltro, la liberalizzazione dei servizi professionali effettuata dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 1/12 che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate.
Secondo i consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono agli iscritti all’albo di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. Ciò anche nel caso in cui le tariffe non siano obbligatorie, potendo le stesse costituire un riferimento idoneo ad uniformare i prezzi dei servizi. Esse non trovano, in via generale, alcuna giustificazione nella garanzia della qualità della prestazione professionale, potendo, al contrario, la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima disincentivare l’erogazione di una prestazione adeguata. Infine, sulla base del consolidato principio concorrenziale della libera pattuizione del compenso professionale, non dovrebbero essere previsti divieti di pattuire compensi sulla base del raggiungimento degli obiettivi perseguiti, come, invece, prevede l’ultima parte del comma 6 dell’art. 13 in esame.

d) Incompatibilità
La proposta in esame riformula il novero delle incompatibilità degli avvocati, ampliandone in sostanza la portata e dettando, all’art. 18, la medesima disciplina, prevista nel disegno di legge già oggetto della citata segnalazione AS602/09, che vieta lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente esercitata continuativamente o professionalmente (esclusi i lavori a carattere scientifico, letterario, artistico e culturale), lo svolgimento dell’esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa, lo svolgimento di qualsiasi attività di socio illimitatamente responsabile con poteri di gestione, di amministratore di società di persone esercenti attività commerciale, di amministratore unico o delegato di società di capitali esercenti attività commerciale, di presidente o consigliere di amministrazione di tali società con effettivi poteri individuali di gestione.
Per quanto concerne la possibilità di iscrizione ad altri albi, la proposta in esame non la vieta espressamente, sebbene dichiari incompatibile la professione di avvocato con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale e consenta esplicitamente l’iscrizione soltanto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili.
In merito a tale profilo, l’Autorità intende richiamare quanto già rilevato nella suindicata segnalazione AS602/09, secondo cui la disciplina dell’esercizio delle attività professionali, per essere coerente con i principi di concorrenza, richiede l’eliminazione di tutte le incompatibilità non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi che con le stesse si intendono perseguire. Infatti, i regimi di incompatibilità limitano le scelte professionali per tutti quei soggetti che sono dotati dei requisiti tecnicoprofessionali per lo svolgimento di una professione e determinano inevitabilmente una limitazione del numero dei soggetti che possono offrire il servizio, potendo produrre, altresì, un innalzamento del costo delle prestazioni.
Pertanto, al fine di non determinare ingiustificate restrizioni concorrenziali, l’Autorità ribadisce che il regime di incompatibilità dovrebbe essere funzionale alla natura e alle caratteristiche dell’attività professionale e risultare necessario e proporzionato a salvaguardare l'autonomia dei soggetti che erogano le prestazioni nonché a tutelare l'integrità degli stessi, caratteri questi indispensabili per il corretto esercizio della professione. In questa ottica, non risultano necessarie né proporzionali, rispetto alla garanzia dell’autonomia degli avvocati o alla tutela dell’integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche part-time, né appare giustificata l’imposizione del limite all’iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale specifica, l’avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla relativa disciplina.
Eventuali situazioni di conflitto di interesse derivanti dallo svolgimento di diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, meno restrittivi della libertà di iniziativa economica, quali, ad esempio, le regole di correttezza professionale e i conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto.

e) Il tirocinio
Le nuove misure relative all’accesso alla professione, previste nell’art. 41 della proposta di legge in esame, irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la carriera forense, prevedendo nuovi ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio. Così, la proposta di legge in esame richiede che la pratica, della durata di due anni, venga svolta presso lo studio di un avvocato con almeno un anno di anzianità e che ogni avvocato affidatario non potrà avvalersi di più di tre praticanti.
Viene limitato l’ambito di attività professionale del tirocinante, prevedendosi che lo stesso, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, possa esercitare attività professionale, ma soltanto in sostituzione dell’avvocato presso cui svolge la pratica e per i procedimenti civili e penali di minore entità.
E’ previsto che l’interruzione del periodo di tirocinio per più di sei mesi renda inefficace l’intero periodo di tirocinio precedentemente svolto.
Inoltre, il tirocinante dovrà frequentare corsi di formazione biennali in aggiunta alla pratica forense con un esame finale; il funzionamento di tali corsi sarà disciplinato dal CNF (art. 43).
Infine, viene introdotta l’incompatibilità dell’attività di tirocinio con il rapporto di impiego pubblico.
In via preliminare si rileva che l’art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 1/12 ha dettato una disciplina di semplificazione della pratica forense mediante la riduzione della sua durata ad un periodo massimo di 18 mesi e la possibilità di svolgere i primi sei mesi durante il corso universitario. Al riguardo, si ritiene che, date le caratteristiche del tirocinio di periodo di apprendimento volto all’acquisizione delle conoscenze pratiche relative all’esercizio della professione, non sia necessario subordinare lo svolgimento dello stesso durante il corso universitario alla stipula di accordi-quadro tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica. Peraltro, si rileva l’immediata applicabilità della previsione sopra-citata che riduce a 18 mesi il periodo di tirocinio anche ove questo fosse iniziato anteriormente all’entrata in vigore della legge citata.
La proposta di legge in esame introduce oneri ingiustificati a carico del praticante, quali la previsione secondo cui l’interruzione del periodo di tirocinio per più di sei mesi rende inefficace tutto il periodo di tirocinio precedentemente svolto, il limite di tre praticanti per avvocato e i limiti all’attività propria del tirocinante ingiustificatamente limitata alla sostituzione dell’avvocato affidatario.
Inoltre, la previsione dell’obbligatorietà dei corsi e del superamento dell’esame finale appare rendere assai rigido il tirocinio, riducendo le possibilità di scelta di chi intende accedere alla professione; al contrario, la frequenza dei corsi, se resa solo facoltativa, potrebbe essere valorizzata come titolo di valutazione ai fini del tirocinio.
Infine, perplessità si registrano in relazione al regime di incompatibilità previsto per il tirocinante in relazione all’attività di impiego pubblico. Altre misure meno restrittive possono, infatti, salvaguardare l’esigenza di assicurare che il servizio di impiego pubblico sia svolto secondo il parametro costituzionale dell’esclusivo interesse della nazione. Ad esempio, potrebbe essere previsto che l’attività di apprendistato non nuoccia alla svolgimento dei compiti di servizio e non sia in conflitto di interesse con lo stesso.
L’Autorità, pertanto, auspica che il Parlamento voglia tenere conto delle osservazioni contenute nel presente parere.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

--- Nota 1: 1 La proposta di riforma della professione forense oggetto della indicata segnalazione dell’Autorità era contenuta nel disegno di legge AS601 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, presentato alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica nel testo adottato dal Comitato ristretto il 14 luglio 2009.
--- Nota 2 Tramite l’indagine conoscitiva IC34/09 l’Autorità aveva verificato lo stadio di recepimento delle regole della concorrenza nei codici deontologici di alcuni ordini e collegi professionali anche alla luce della prima importante riforma legislativa dei servizi professionali di cui al decreto-legge n. 223/06 (convertito con modificazioni nella legge n. 248/06), che aveva introdotto l’applicazione dei principi concorrenziali nei servizi professionali, così come richiesto dagli organismi comunitari e, più volte, auspicato a livello nazionale.
--- Nota 3 La riforma del 2006, come noto, è proseguita con i recenti interventi normativi del 2011 e nel primo semestre del 2012. Si tratta, in particolare, dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 138/11 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 148/11), dell’art. 9 del decreto-legge n. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/12) e dell’art. 10 della legge n. 183/11, come modificato dall’art. 9-bis del decreto-legge da ultimo citato. In sintesi, tali interventi hanno disposto l’abrogazione diretta di tutte le tariffe professionali delle professioni regolamentate, ampliato la possibilità di utilizzare la forma societaria per l’organizzazione dell’attività professionale mediante l’utilizzo di tutti i modelli societari regolati dal Libro V, Titoli V e VI del codice civile e ribadito la diffusione della pubblicità dei servizi professionali su ogni mezzo.