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L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nello scorso mese di aprile, ha pubblicato la relazione semestrale sui conflitti di interessi prevista dalla l. 215/2004 (la trovi all'indirizzo http://www.agcm.it/stampa/news/5985-xiv-relazione-semestrale-luglio-2011-aprile-2012.html ). 
Vi si esaminano le questioni in tema di conflitti di interessi che hanno interessato l'ultimo periodo del quarto Governo Berlusconi e il Governo Monti in carica.
Particolare interesse rivestono le considerazioni dell'Autorità con riguardo alla lettera d) dell'art 2, comma 1, della l. n. 215/2004 (la lettera d prevede: “Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può […] d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, ne' compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti […]”).
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Quanto al Governo Berlusconi si legge, tra l'altro, nella relazione dell'Antitrust:
"Con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge (divieto di “esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo”) sono state affrontate specifiche problematiche relative all’esercizio della professione forense. In merito, l’Autorità si è espressa positivamente sulla possibilità per un titolare di carica di Governo di presentare, ai sensi dell’articolo 26 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), istanza di iscrizione all’albo degli Avvocati di Roma, con contestuale richiesta di sospensione sino al termine dell’incarico governativo. Tale meccanismo di risoluzione dell’incompatibilità collegata all’esercizio della professione forense è stato ritenuto compatibile con le prescrizioni in materia di incompatibilità governative nella misura in cui sia comunque garantita l’esclusione dall’esercizio effettivo dell’attività professionale.
Nel periodo di riferimento sono state prese in considerazione anche alcune situazioni riferite al regime delle incompatibilità post-carica, in ragione di alcune variazioni intervenute nella compagine governativa.
Al riguardo, si rammenta che il comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 215/2004 prevede che le incompatibilità previste dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 12 siano estese per dodici mesi dalla cessazione del mandato governativo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro, che operino “prevalentemente” in settori “connessi” con l’attività istituzionale precedentemente svolta.
Tale divieto è sostanzialmente volto ad escludere che l’esercizio delle attribuzioni inerenti alla carica di Governo possa essere influenzato e distorto dall’interesse a precostituirsi benefici futuri, ad esempio, in termini di incarichi successivi. Tuttavia, diversamente dal regime delle incompatibilità in corso di mandato, non è prevista in capo agli ex titolari di carica alcuna forma di comunicazione preventiva. La legge, infatti, limita la portata degli obblighi dichiarativi ai soli titolari in corso di mandato (cfr. articolo 5 della legge). Tale impostazione trova conferma nella sanzione prevista per il mancato invio o per la falsità della dichiarazione (articolo 328 c.p.), applicabile esclusivamente alle omissioni compiute da pubblici ufficiali e non estensibile, evidentemente, agli ex titolari di incarichi pubblici.
Sempre più frequentemente, tuttavia, gli ex titolari di cariche di Governo formulano all’Autorità istanza di parere al fine di conoscere preventivamente se l’assunzione del nuovo incarico può integrare una violazione del regime di incompatibilità post-carica.
In tale ambito, un ex titolare di carica di Governo ha chiesto all’Autorità se le disposizioni sull’incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), fossero applicabili all'attività di consulenza svolta in favore di un'associazione professionale. L’Autorità, nel caso di specie, si è espressa nel senso che l'attività di consulenza svolta a favore di un'associazione professionale debba essere ritenuta incompatibile, al pari di ogni altra attività professionale o di lavoro autonomo, in base alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 215/2004, secondo cui tali attività possono essere esercitate nei dodici mesi successivi alla cessazione dell’incarico purché non siano svolte in favore di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società con fini di lucro che operano prevalentemente in materie connesse con la carica in precedenza ricoperta. L’Autorità ha, quindi, evidenziato che il discrimine è rappresentato, non tanto dalle forme di svolgimento della professione, ma dalle materie trattate e dai soggetti a beneficio dei quali l’attività professionale è svolta.
Quanto al Governo Monti si legge nella relazione dell'Antitrust:
"c) attività professionali o di lavoro autonomo In base all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, i titolari di cariche di governo non possono, nello svolgimento del proprio incarico, “esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici e privati”. Alla luce della predetta disposizione, sono incompatibili tutte quelle attività che comportano l’esercizio effettivo di un’attività professionale o di lavoro autonomo e che presentano profili di connessione con la carica di governo ricoperta.
In proposito va rammentato che la legge n. 215/2004, pur mirando ad impedire che le attività svolte “a titolo privato” dal titolare di carica possano distorcere l’imparzialità e il buon andamento dell’azione di governo, in un’ottica di bilanciamento di interessi contrapposti, tiene comunque conto dell’interesse specifico del titolare a conservare la sue precedenti attività lavorative e professionali. In tal caso, l’incompatibilità è limitata ai soli casi in cui il rischio di situazioni di conflitto di interessi è concreto ed effettivo perchè l’attività professionale presenta profili di connessione con la carica di governo.
Per la sussistenza di un concreto rischio di conflitto di interessi, l’Autorità ha ritenuto necessario l’effettivo esercizio dell’attività professionale e non sufficiente, invece, la mera iscrizione ad un albo.
Con riguardo al governo in carica sono venuti in evidenza diversi casi di iscrizione agli albi professionali (avvocati, ingegneri, architetti, medici, giornalisti), ritenuti compatibili quando i titolari di carica hanno dichiarato di non esercitare la relativa professione o di averne sospeso l’esercizio in ragione dell’incarico di governo.
Sono stati esaminati anche alcuni rapporti di lavoro autonomo. Tra questi si segnalano numerose docenze universitarie a contratto, in Italia e all’estero.
Alcune di esse sono state considerate compatibili con il mandato perché svolte a tempo determinato e implicanti un impegno relativamente esiguo. Per principio consolidato dell’Autorità, infatti, la natura didattica e/o culturale unitamente al carattere temporaneo e occasionale dell’incarico, non appare idoneo né a indurre il titolare a distorcere la funzione pubblica esercitata al fine di trarne vantaggi personali, né a sottrarre tempo alla cura degli interessi pubblici. In presenza di tali requisiti, non essendo compromesso il dovere di esclusività di cui all’articolo 1 della legge, è considerata prevalente l’esigenza di tutelare la libertà scientifica e di manifestazione del pensiero (lo stesso principio vale nel caso di partecipazioni a comitati scientifici, relazioni a convegni, partecipazioni a seminari e occasionali collaborazioni giornalistiche).
Per le medesime ragioni, compatibile è stata giudicata, ai sensi della lettera d), la carica di capo redattore e di componente del comitato di redazione di riviste, tenuto conto dell’esiguità dell’impegno richiesto e del carattere meramente scientifico o accademico del rapporto intrattenuto dagli interessati con le singole riviste.
Alla fattispecie disciplinata dalla lettera d) dell’articolo 2, comma 1, della legge, sono stati ricondotti anche gli incarichi arbitrali di cui alcuni titolari di cariche di governo risultavano investiti al momento dell’assunzione del mandato. Fatti salvi gli incarichi già sostanzialmente esauriti, l’Autorità ha giudicato quelli pendenti compatibili con l’incarico governativo dopo aver accertato l’assenza di elementi di connessione con le responsabilità e le attribuzioni derivanti dal mandato, come individuati nelle deleghe, unitamente alla circostanza che l’attività professionale che residuava da svolgere relativamente agli arbitrati appariva comunque contenuta."
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