(da www.dirittodelleprofessioni.it )
Il Primo presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, ha affermato nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il 26 gennaio 2012: «un'altra singolare anomalia italiana è quella della quantità di avvocati: quasi 240mila, il maggior numero per abitanti in Europa, di cui 50mila abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori». Inoltre, si legge nella relazione del Presidente Lupo che il numero degli avvocati italiani continua ad aumentare ogni anno e che «il loro esorbitante numero, se non costituisce un diretto fattore di incentivazione del contenzioso, certamente non contribuisce a deflazionarlo, giacchè risulta del tutto insufficiente l'attività di filtro da parte della classe forense».
Ebbene, dico io:
1) si lasci lavorare il mercato: se tanti sono i liberi professionisti avvocati vuol dire che il servizio che offrono è abbastanza richiesto: la richiesta di giustizia non va contingentata. Ma, ancor prima si consideri: gli avvocati sono professionisti liberi (liberi anche di essere troppi per poter essere tutti benestanti);
2) Non sono gli avvocati a creare una elevata domanda di giustizia: è il livello raggiunto dall'ingiustizia (socialmente percepita) e dalla possibilità di strumentalizzazione dei processi da parte di soggetti che non hanno ragione.
3) se, come magistrati, ci si lamenta dell'alto numero degli avvocati, si chieda in primo luogo di abrogare la norma che consente ai magistrati, senza neppure sostenere l'esame da avvocato, di andare ad accrescere, una volta in pensione, il numero degli avvocati. Mi pare che l'iscrizione "onoris causa" degli ex magistrati negli albi forensi crei seri problemi di opportunità, se non di legittimità costituzionale per disparità di trattamento. L'iscrizione dell'ex magistrato all'albo degli avvocati, senza aver sostenuto l'esame specifico che abilita all'esercizio della professione di avvocato, inoltre, può far sorgere troppi sospetti di conflitti di interessi. Si tratta, evidentemente, di conflitti di interesse ben più seri di quelli che hanno spinto a proporre di reintrodurre -dopo la liberalizzazione del 13 agosto 2012 ex art. 3, comma 5 bis del d.l. 138/2011- l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto ed esercizio della professione forense. Vedasi per tale reintroduzione di incompatibilità l'art. 18 del progetto di riforma forense, Atto Camera 3900, come approvato dalla Camera nella seduta 699 del 9 ottobre 2012. LA LEGGE SIA UGUALE PER TUTTI: GLI EX MAGISTRATI FACCIANO L'ESAME DA AVVOCATO, SE VOGLIONO FARE L'AVVOCATO DOPO CHE SONO ANDATI IN PENSIONE.
4) se si vuole che gli avvocati "facciano da filtro" e contrastino l'aumento delle cause, si attribuisca loro un incentivo economico alla soluzione stragiudiziale delle controversie: non attraverso la mediaconciliazione (che li riduce a lavoratori parasubordinati -se non addirittura sostanzialmente lavoratori dipendenti- e sottopagati degli organismi di mediazione, privati o pubblici che siano) ma attraverso la attribuzione a ciascun singolo avvocato della possibilità di far conciliare soggetti in lite e redigere un verbale di conciliazione che sia facilmente elevato al rango di titolo esecutivo. Al detto "causa che pende, causa che rende" se ne sostituirebbe uno nuovo e molto simpatico: "causa mai nata, causa fortunata".
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