Pubblicità su conseguimento in Spagna di abilitazione a professione forense: Antitrust sanziona CEPU

Lunedì 25 Aprile 2011 14:44 avv. Maurizio Perelli Antitrust, liberalizzazione, concorrenza - Atti dell\'Antitrust
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 Si legge sulla newsletter n. 9/2011 del sito del C.N.F.: "Pubblicità Cepu: l’Autorità Antitrust accoglie l’esposto del Consiglio nazionale forense. Con provvedimento notificato il 5 aprile scorso, l’Autorità Antitrust ha accolto l’esposto del Consiglio nazionale forense (Protocollo 0024070, inoltrato il 29 luglio 2010), statuendo che consiste in pratica commerciale scorretta il messaggio pubblicitario a mezzo stampa e Internet con il quale la società Cesd srl (nota come Cepu) ha promosso i suoi servizi finalizzati al conseguimento in Spagna dell’abilitazione all’esercizio della professione forense. L’Antitrust ha ritenuto ingannevole il messaggio pubblicitario perché “ingenera il falso convincimento di poter acquisire in breve tempo al termine di un mero procedimento amministrativo svolto in Spagna un titolo immediatamente e pienamente valido in Italia per l’esercizio della professione forense”. Inoltre, l’utilizzo del termine “avvocato” crea nel consumatore “un effetto confusorio circa la pronta spendibilità in Italia della qualifica professionale ottenibile in Spagna”. L’Antitrust ha perciò condannato la società al pagamento di una sanzione di 100 mila euro".

LEGGI DI SEGUITO IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELL'ANTITRUST, TRATTO DAL BOLLETTINO  DELL'ANTITRUST n. 12/2011 DELL'11/4/2011 (LO TROVI ANCHE ALL'INDIRIZZO http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/5523-bollettino-122011.html ) ...

PS6355 - CEPU-CORSI DI AVVOCATO
Provvedimento n. 22235
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 23 marzo 2011;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del
Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTO il proprio provvedimento del 1° dicembre 2010, con il quale è stata deliberata la non
adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art.
9, comma 1, del Regolamento;
VISTO il proprio provvedimento del 3 febbraio 2011, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3,
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per
particolari esigenze istruttorie;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Corsi Editati Schede Dispense S.r.l. (di seguito anche CESD), in qualità di professionista, ai
sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, attiva nel settore
dell’organizzazione di corsi di preparazione ad esami universitari e recupero scolastico,
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, ha realizzato un fatturato di circa 97.000.000 euro, con
un utile di circa 120.000 euro.
2. Il Consiglio Nazionale Forense, in qualità di segnalante.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
3. Il procedimento concerne la pratica commerciale posta in essere da CESD consistente nella
diffusione, a mezzo stampa e internet, di un messaggio pubblicitario diretto a promuovere i propri
servizi finalizzati al conseguimento in Spagna dell’abilitazione all’esercizio della professione
forense.
4. In particolare, secondo la segnalazione del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 29
luglio 2010, il professionista prospetterebbe con modalità ingannevoli la possibilità di acquisire,
automaticamente, il titolo professionale di avvocato in Spagna, fornendo informazioni inesatte,
incomplete o non veritiere con riferimento alla procedura e alle condizioni previste
dall’ordinamento italiano per l’esercizio della professione legale, da parte di soggetti in possesso
di un titolo conseguito in un altro paese comunitario.
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 30 settembre 2010 è stato
comunicato al professionista l’avvio del procedimento istruttorio PS6355 per presunta violazione
degli artt. 20, 21 e 22, comma 2, del Codice del Consumo.
6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai
sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti, ai fini della
valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell’art. 27,
comma 3, del Codice del Consumo.
7. In data 15 ottobre 2010, CESD ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.
8. In data 1° dicembre 2010, l’Autorità ha deliberato, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del
Consumo, la non adozione della misura cautelare nei confronti del professionista.
9. In data 24 dicembre 2010, è stato richiesto al professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del
Codice del Consumo, e dell’art. 15 del Regolamento, di fornire prove sull’esattezza materiale dei
dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria.
10. In data 7 gennaio 2011, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
11. A seguito di richiesta del professionista, in data 25 gennaio 2011 si è tenuta un’audizione e, in
data 28 gennaio 2011, CESD ha presentato una memoria difensiva.
12. Con provvedimento del 3 febbraio 2011 l’Autorità ha deliberato di prorogare di trenta giorni il
termine di chiusura del procedimento istruttorio.
13. In data 10 febbraio 2011 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase
istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
a) Messaggi stampa
14. I messaggi oggetto di valutazione, prodotti dal segnalante in tre versioni differenti con
contenuto sostanzialmente analogo, compaiono, in un riquadro a fondo nero con caratteri bianchi,
sulla prima pagina di alcuni quotidiani nazionali, almeno a far data dal 2 aprile 2010, e riportano le
seguenti frasi:
“Per tutti i praticanti e laureati in giurisprudenza. Consegui l’abilitazione in Spagna DIVENTA
AVVOCATO Affrettati perché dal 2011 in Spagna sarà introdotto l’esame per l’accesso alla
professione di avvocato (legge 34/2006)”1;
“Diventa AVVOCATO SENZA ESAME DI ABILITAZIONE Affrettati Rimane poco tempo! Dal 2011
anche in Spagna sarà introdotto l’esame per l’accesso alla professione di avvocato (legge
34/2006) PERCORSI DI STUDIO ANCHE A DISTANZA”2;
“DIVENTA AVVOCATO con “la via spagnola” Affrettati hai tempo solo fino al 31 luglio 2010. Da
Ottobre 2011 anche in Spagna sarà introdotto l’esame per l’accesso alla professione di avvocato
(legge 34/2006). Percorsi di studio anche a distanza”3.
15. In calce a ciascuno dei suddetti messaggi è riportata l'indicazione: “Presso tutti i Centri Studio
Cepu. Per informazioni chiama 800 317300; www.abilitazioneavvocato.it” .
1 Il Sole24ore del 2 aprile 2010 e Italia Oggi del 22 maggio 2010.
2 Il Giornale del 22 giugno 2010.
3 Il Messaggero del 14 luglio 2010.
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16. Dalla documentazione in atti risulta che tali messaggi sono stati pubblicati in forza di contratti
stipulati da CESD con le società concessionarie di pubblicità, a partire dal 20 febbraio 20104.
17. Il professionista ha dichiarato che la diffusione sui quotidiani dei messaggi contestati è cessata
a luglio 2010 in ragione della modifica della normativa spagnola in materia di iscrizione agli albi
professionali degli avvocati 5.
b) Messaggio via internet
18. Da una rilevazione del sito www.abilitazioneavvocati.it del 27 luglio 2010, allegata alla
segnalazione, risulta che il suddetto indirizzo conduce ad una sezione del sito www.cepu.it, dove è
riportato: “Ecco come diventare avvocato senza sostenere l’esame di abilitazione in Italia. Non
perdere altro tempo. Scegli una via semplice ed efficace per diventare Avvocato senza sostenere
alcun Esame di Abilitazione”6.
19. Anche da una rilevazione del sito www.abilitazioneavvocato.it, effettuata d’ufficio in data 3
settembre 2010, risulta che dal suddetto indirizzo internet si arriva ad una sezione del sito
www.cepu.it7 dove nella home page, oltre alla frase sopra riportata, si leggono le seguenti
affermazioni: “La forza del nostro servizio: Noi ti offriamo una consulenza completa a livello
didattico e organizzativo per conseguire l’abilitazione in Spagna e iscriverti all’albo italiano degli
avvocati.
Ci occupiamo dei contatti con le istituzioni spagnole, di tutti i passaggi burocratici e Ti assistiamo
fino alla Tua iscrizione in Italia. In base al Decreto Legislativo n. 96/2001, infatti, se sei in
possesso di una laurea spagnola in Giurisprudenza, che puoi ottenere con l’omologazione della
tua laurea italiana, puoi iscriverti all’Albo italiano degli Avvocati come avvocato “stabilito”.
Per iniziare segui questo iter:
Ti iscrivi al servizio presso il Centro Studio Cepu della tua città, noi ci occuperemo della tua
preparazione e dell’espletamento di tutte le pratiche;
Studi con i nostri tutor la lingua spagnola e le materie per l’esame in Spagna;
Sostieni in Spagna la prueba, l’esame di omologazione della tua laurea italiana con la laurea
spagnola. Individueremo per te l’ateneo spagnolo più idoneo sulla base del tuo curriculum;
Superata la prueba, ti iscrivi al Collegio degli Avvocati in Spagna;
Infine, ti iscrivi all’Albo italiano come Avvocato “Stabilito” e, dopo tre anni di esercizio della
professione, sei integrato nell’Albo come avvocato a tutti gli effetti (Decreto Legislativo. n.
96/2001).
Chi ha scelto questa via ed ha già raggiunto il Suo Obiettivo lo ha fatto per questi Buoni Motivi:
Risparmiare tempo, soldi e energie per corsi di preparazione all’esame di abilitazione;
Evitare stress, demotivazione per il mancato superamento dell’esame; Accorciare i tempi per poter
esercitare la Professione di Avvocato;
Apprendere conoscenze che solo pochi hanno per operare in un mercato internazionale e curare
rapporti economico legali e commerciali fra l’Italia e la Spagna.
Ricorda che:
Dal 2011 anche in Spagna sarà introdotto l’esame per l’accesso alla professione di avvocato
(legge 34/2006). Affrettati!”8.
4 Contratto con Soc. Classpubblicità per uscite del 20 febbraio 2010, 25 febbraio e 19 marzo sul quotidiano Italia Oggi e
contratto con Soc. Arcus per uscite su Il Giornale: due nel mese di maggio, sei nel mese di giugno, otto nel mese di luglio
2010 (Doc. 14, all. a).
5 Doc. 14.
6 http:/www.cepu.it/info_abilitazione_spagna_asp.
7 Doc. 5.
8 Cfr. paragrafo 7. Con memoria del 28 gennaio 2011 (Doc. 29), il professionista fornisce tre ulteriori versioni del
messaggio internet, prive di data. Nell’intestazione del messaggio, si legge rispettivamente: “Ecco come diventare avvocato
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20. Il suddetto messaggio risulta diffuso almeno da luglio 2010 e risulta rimosso dal sito internet a
settembre 2010.
c) Quadro normativo di riferimento
i. Esercizio della professione di avvocato in Spagna
21. Ai sensi dell'art. 542 della Ley Organica 1° luglio 1985 n. 6 sull'ordinamento giudiziario in
Spagna, “abogado” è il laureato in diritto che esercita la professione forense.
22. La legge spagnola n. 34/06, che riforma le procedure di accesso alla professione forense,
prevede, all’art. 2, che potranno esercitare la professione di “abogado”, a partire dal mese di
novembre 2011, i laureati in diritto (licenciados en derecho) che hanno svolto un periodo di
formazione professionale specializzata e superato la prova introdotta dalla legge stessa. Pertanto,
per il periodo precedente a tale data, è sufficiente avere conseguito la laurea in giurisprudenza per
l'iscrizione all’Albo degli “abocados” (art. 13 dello Statuto dell'avvocatura).
23. Anche i laureati in legge in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, presso
Università statali o legalmente riconosciute, possono esercitare la professione di “abogado” in
Spagna se ottengono il riconoscimento del proprio diploma di laurea. Il riconoscimento del titolo
universitario straniero comporta l’accertamento dell’equipollenza tra tale titolo iberico.
24. Da una rilevazione effettuata sul sito del “Ministerio de Educaciòn de España”9, si evince che
la procedura per ottenere l’equipollenza del diploma universitario conseguito in un paese
comunitario si avvia con la presentazione al “Consejo de Universidades”10, presso il suddetto
ministero, di apposita domanda per la valutazione della corrispondenza tra i piano di studi del
richiedente e quello previsto in Spagna per il conseguimento del titolo universitario
corrispondente.
25. In base al grado di corrispondenza accertato, il Consejo esprime un parere con il quale
stabilisce le condizioni per il riconoscimento del titolo e il dicastero emette la “resoluciòn” che
può essere positiva, con l’equipollenza del titolo conseguito all'estero11, ovvero condizionata al
superamento di ulteriori esami, la “prueba de conjunto”, oggetto di specifica indicazione. La
risoluzione può anche essere di rigetto tout court.
26. Nel caso in cui venga richiesta la “prueba de conjunto”, il richiedente avrà due possibilità:
chiedere un nuovo parere al Consejo (producendo ulteriore documentazione per attestare
l’acquisizione delle conoscenze non precedentemente riconosciute), ovvero sostenere gli esami
indicati presso un ateneo iberico. A conclusione del procedimento con esito favorevole, il
Ministerio de Educación rilascia la “credencial”, un documento di equipollenza del titolo straniero
a quello spagnolo corrispondente.
27. Il sito internet del Ministero dell'Istruzione spagnolo riserva una sezione all’equipollenza del
diploma di laurea in giurisprudenza ottenuto in Italia rispetto al titolo spagnolo. In particolare,
sulla base dei pareri già pronunciati dal Consejo, sono elencate le materie del Diritto Positivo
spagnolo che devono essere normalmente sostenute dai laureati italiani in Giurisprudenza12 ai fini
del riconoscimento della propria laurea.
conseguendo l’abilitazione in Spagna. Scopri il percorso che ti permetterà di iscriverti all’Albo italiano degli avvocati”,
“Ecco come diventare avvocato stabilito in Italia, omologando la propria laurea in Spagna. Non perdere altro tempo; scegli
una via semplice ed efficace per diventare avvocato” e “La professione di avvocato ti aspetta! A tutti i laureati o laureandi
in Giurisprudenza il D. Lgs. n. 96/2001 offre un’opportunità che amplia le possibilità di esercitare la professione di
avvocato”.
9 Vedi sito: http://www.educacion.es/exterior/it/es/info/info.shtml.
10 Il Consejo de Universidades è formato da esperti in rappresentanza di tutte le università spagnole.
11 Ciò accade nel caso in cui sia stato accertato il superamento di tutte le materie necessarie in Spagna per l’ottenimento
del titolo universitario di cui si richiede il riconoscimento.
12 Del primo ciclo del corso di laurea (anni 1º, 2º, 3º ): Derecho Constitucional, Derecho Penal. Del secondo ciclo (anni 4º
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28. Il laureato italiano dovrà, dunque, di regola iscriversi ad una Facoltà di Giurisprudenza per
sostenere gli esami integrativi indicati dal Consejo. Le prove scritte, interamente in lingua
spagnola, possono essere svolte annualmente in due sessioni.
ii. Esercizio della professione di avvocato in Italia con titolo professionale conseguito nell’Unione
europea
29. In Italia, i cittadini comunitari abilitati all'esercizio della professione forense con titolo
conseguito in altri Stati membri possono svolgere stabilmente l’attività professionale,
corrispondente a quella dello stato di origine, sulla base delle disposizioni legislative nazionali di
recepimento della normativa comunitaria13.
30. Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 disciplina il riconoscimento delle qualifiche
professionali, già acquisite in altri Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di
esercitare nel Paese di origine la professione corrispondente. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del
citato Decreto il riconoscimento per l’accesso alla professione di avvocato è subordinato al
superamento di una prova attitudinale14.
31. Inoltre, il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante “Attuazione della Direttiva
98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato
membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”, stabilisce, all’art. 7,
che i cittadini comunitari possono svolgere stabilmente l'attività forense negli Stati dell'Unione
europea con il proprio titolo professionale di origine. A tal fine, gli artt. 8 e 9 del Decreto
Legislativo n. 96/01 prevedono che gli aspiranti avvocati sono tenuti ad iscriversi in una Sezione
speciale dell’Albo dei cd. avvocati “stabiliti” e ad agire di intesa con un professionista abilitato ad
esercitare per le prestazioni giudiziali e per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
32. Gli avvocati stabiliti che che esercitano in maniera effettiva e regolare la professione in Italia
per tre anni, possono chiedere, ai sensi dell’art. 12 Decreto Legislativo n. 96/01, la dispensa dalla
prova attitudinale e, ove dispensati, iscriversi all'albo degli avvocati.
d) Servizi offerti da CESD
33. Sulla base di quanto indicato nei messaggi contestati, CESD sembrerebbe promuovere
l’opportunità di acquisire il titolo di “avvocato”, offrendo una consulenza completa a livello
didattico e organizzativo per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione
forense in Spagna e l’iscrizione all’albo italiano degli avvocati.
34. Dall’analisi delle Condizioni generali di contratto risulta che il servizio di assistenza del
professionista viene erogato per l’acquisto di un “Corso di preparazione agli esami di
omologazione (la cd. “Prueba de consunto” ovvero “de aptitud” della laurea in giurisprudenza
(magistrale o “vecchio ordinamento”) nel corrispondente titolo spagnolo”, secondo le modalità e
nei limiti riportati nei formulari contrattuali15.
35. Sempre dalle Condizioni generali di contratto si evince che l’attività prestata dal CESD
prevede un incontro propedeutico con il responsabile didattico per la qualificazione e la
quantificazione dei bisogni formativi per l’apprendimento della lingua spagnola e per la
preparazione agli esami di omologazione del titolo di studio.
e 5º): Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
13 Cfr.: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1_3.wp.
14 In particolare, in base all’art. 8 del Decreto Legislativo n. 206/07 “La prova attitudinale consiste in un esame volto ad
accertare le conoscenze professionali e deontologiche e a valutare la capacità all’esercizio della professione …”. La
normativa che disciplina le modalità della prova attitudinale è contenuta nel Regolamento approvato con D.M. 28 maggio
2003, n. 191.
15 Doc. 9 all. 2 delle Condizioni Generali - Descrizione del servizio di assistenza e all. 3 “Regolamento servizio
Omologazione del Titolo”.
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Quindi lo studente riceve, presso le sedi CESD, lezioni individuali o collettive secondo la
programmazione del progetto didattico concordato.
36. Allo stesso tempo viene fornita l’assistenza burocratica per la presentazione della domanda di
traduzione e di riconoscimento del titolo di laurea presso il consolato spagnolo in Italia e per il
reperimento dei programmi di esame presso l’Università spagnola prescelta dallo studente. Sono
ad esclusivo carico dello studente: i costi relativi alla traduzione; i testi di esame; le tasse; le
imposte; le rette e ogni somma eventualmente richiesta dagli Istituti. Inoltre, sono sostenuti dal
cliente anche gli oneri legati alla produzione e all’inoltro della documentazione necessaria, nonché
i costi legati alle trasferte e al soggiorno in Spagna che si renderà necessario.
37. A seguito dell’attribuzione dell’onere della prova è stato richiesto al professionista di fornire
prove sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale attraverso l’invio di idonea
documentazione volta a dimostrare, in particolare: la durata, i costi e le modalità di svolgimento
dei corsi finalizzati al conseguimento dell’omologazione del titolo; l’elenco delle Università e/o
Istituzioni aventi sede in Spagna della cui collaborazione CESD si avvale; la copia dei contratti
conclusi con utenti italiani per il conseguimento in Spagna dell’abilitazione all’esercizio della
professione legale; l’elenco dei candidati che hanno conseguito l’abilitazione in Spagna
avvalendosi dell’assistenza di CESD e dei soggetti che, conseguentemente, hanno ottenuto il
riconoscimento in Italia del titolo estero16.
38. In risposta alle richieste formulate nella comunicazione di attribuzione dell’onere della prova,
CESD ha fatto presente che l’incontro didattico che si svolge con lo studente ha lo scopo di
valutare il suo certificato di laurea e gli esami sostenuti. Successivamente, il certificato di laurea
viene inoltrato al Ministero dell’Istruzione spagnolo per ottenere la “resoluciòn” nella quale, come
illustrato, vengono indicati gli esami che lo studente dovrà sostenere presso atenei spagnoli, la
“prueba de conjunto”. In genere, si tratta di una decina di esami che è possibile sostenere in vari
periodi dell’anno, a seconda dell’Università presso la quale lo studente si registra. Superati gli
esami, la stessa Università invia la certificazione al competente ministero il quale emette la
“credencial”. Con tale titolo spagnolo lo studente procede all’iscrizione presso l’albo degli
“abogados” spagnoli, secondo le modalità richieste dall’Ordine professionale del luogo in cui il
medesimo intende iscriversi.
39. Il servizio di assistenza fornito da CESD è normalmente della durata di un anno, prorogata
gratuitamente su richiesta dello studente. Attualmente la proroga non può superare il 31 dicembre
2011, in considerazione della nuova disciplina che prevede l’introduzione di un esame di accesso
alla professione di “abogado”.
40. Il costo del servizio offerto da CESD ammonta a circa [omissis]17 euro, comprensivo anche
degli oneri relativi alla frequenza di un master di diritto presso università spagnole ([omissis]), con
le quali il CESD ha stipulato apposite convenzioni18. Oltre a tale importo, il cliente dovrà
sostenere le spese indicate al § 36.
41. Dalle evidenze istruttorie, emerge che dal mese di febbraio 2009 sono stati stipulati n.
[omissis], contratti per la fornitura da parte di CESD del servizio di assistenza didattica e
burocratica per l’omologazione del titolo di studio: di questi, n. [omissis], utenti hanno ottenuto il
riconoscimento del titolo accademico in Spagna 19.
16 Doc. 21.
17 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
18 Doc. 28.
19 Doc. 29 all. 10 e 11.
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42. Il professionista non è stato in grado di fornire, perchè non conosce tale informazione, il dato
complessivo relativo agli utenti che si sono iscritti all’Albo degli “avvocati stabiliti” avendo
ottenuto la “credencial” e che esercitano la professione in Italia20.
3) Le argomentazioni difensive della Parte
43. Il professionista ha esposto, per i fini che qui rilevano, le considerazioni di seguito
sinteticamente riportate.
44. Con riferimento al messaggio oggetto di contestazione, CESD afferma di offrire un servizio
didattico e organizzativo mirato ad ottenere il superamento degli esami, presso università
spagnole, al fine di consentire al cliente una formazione aggiuntiva (prueba de conjunto)
necessaria per ottenere l’equipollenza della laurea italiana al corrispondente titolo iberico.
Quest’ultimo consente l’iscrizione, almeno fino a novembre 2011, all’Albo degli “abogados” in
Spagna, senza la necessità di sostenere l’esame di abilitazione.
45. A giudizio di CESD, la propria iniziativa promozionale sarebbe lecita e, per certi versi,
meritoria perché offrirebbe un percorso alternativo per conseguire l’abilitazione all’esercizio della
professione forense in Italia, consentendo all’utente di acquisire anche delle nozioni riguardanti un
ordinamento giuridico differente.
46. Il professionista rileva che i messaggi diffusi a mezzo stampa sono molto sintetici, limitandosi
a fornire alcune informazioni essenziali: una piena trattazione della questione avrebbe richiesto un
dettaglio di informazioni che non possono, per evidenti ragioni, trovare spazio nell’ambito di una
pubblicità tabellare. Tuttavia, poiché tali messaggi riportano il numero verde e il sito internet,
consultando i quali il consumatore può ottenere ulteriori informazioni, gli eventuali interessati
sono posti nella condizione di effettuare una scelta di acquisto consapevole.
47. CESD sostiene che il destinatario del messaggio non è il consumatore più sprovveduto, bensì
un soggetto qualificato, dal momento che trattasi di un laureato in giurisprudenza e/o che già
svolge il praticantato presso studi legali. Si tratta, quindi, di destinatari che, anche alla luce della
loro scolarizzazione, non possono, nemmeno potenzialmente, essere trattati in inganno dai
messaggi de quo.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
48. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso
mezzi di telecomunicazione, in data 15 febbraio 2011 è stato richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 16 marzo 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo,
sulla base delle seguenti considerazioni:
– la documentazione trasmessa dal professionista in risposta alle richieste dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato non appare idonea a comprovare l’esattezza materiale delle
informazioni contenute nei messaggi pubblicitari in questione, in quanto non fornisce informazioni
in ordine alla durata, ai costi e alle modalità di svolgimento dei corsi finalizzati al conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione forense;
– ai sensi dell’art. 27, comma 5 del Codice del Consumo, i dati di fatto contenuti nei messaggi
pubblicitari in esame, sui quali verteva il menzionato onere della prova, devono ritenersi inesatti e
conseguentemente i messaggi devono ritenersi ingannevoli.
20 Doc. 28.
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
49. La pratica commerciale contestata a CESD consiste nella diffusione, tramite stampa e internet,
di messaggi pubblicitari finalizzati a promuovere con modalità ingannevoli la possibilità di
acquisire automaticamente il titolo abilitante alla professione forense in Italia, fornendo
informazioni inesatte, incomplete o non veritiere con riferimento alla procedura e alle condizioni
previste dall’ordinamento italiano per l’esercizio di tale professione.
50. La portata decettiva dei messaggi si sostanzia nelle affermazioni, graficamente evidenziate in
grassetto, posta al centro dell’inserzione pubblicitaria comparsa sulla prima pagina di alcuni
quotidiani: “DIVENTA AVVOCATO con “la via spagnola”, “Consegui l’abilitazione in Spagna
DIVENTA AVVOCATO”, “Diventa avvocato senza esame di abilitazione”21 e nella frase riportata
nel sito del professionista: “Ecco come diventare avvocato senza sostenere l’esame di abilitazione
in Italia. Non perdere altro tempo. Scegli una via semplice ed efficace per diventare Avvocato
senza sostenere alcun Esame di Abilitazione”.
51. Invero, come visto, in Italia per assumere il titolo di avvocato occorre essere iscritti al relativo
albo professionale, ai sensi della legge 22 gennaio 1934, n. 36, e della legge 24 febbraio 1997, n.
27. In particolare, dopo la laurea in giurisprudenza, per accedere alla professione legale, è
necessario svolgere pratica per due anni presso uno studio legale e, successivamente, sostenere
l'esame di stato per l'abilitazione alla professione.
52. Il riconoscimento di un titolo conseguito in un paese comunitario, ai fini dell’esercizio della
professione forense in Italia, è subordinato ad un procedimento stabilito dalla vigente normativa in
materia che prevede il superamento di una prova attitudinale da parte del richiedente, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 206/07 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE ovvero, in alternativa,
l’esercizio della professione in Italia per tre anni come avvocato “stabilito”, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 96/01 di attuazione della Direttiva 98/5/CE sul diritto di stabilimento.
53. Pertanto, i messaggi in questione sono ingannevoli perché ingenerano il falso convincimento di
poter acquisire in breve tempo (“non perdere altro tempo”), al termine di un mero procedimento
amministrativo svolto in Spagna, un titolo immediatamente e pienamente valido in Italia – quello
di avvocato – per l’esercizio della professione forense (“via semplice ed efficace per diventare
avvocato”).
54. La portata decettiva di tali messaggi è ulteriormente rafforzata dall’utilizzo del termine
“avvocato”, in grado di creare nel consumatore un effetto confusorio circa la pronta spendibilità in
Italia della qualifica professionale ottenibile in Spagna, dal momento che tale titolo evoca, nella
comune percezione, l'esercizio autonomo della professione di patrocinante legale da parte di un
soggetto iscritto all’ordine forense.
In realtà, come accertato nel corso dell’istruttoria, al temine del corso promosso da CESD, il titolo
conseguito non è quello di “avvocato”, ovvero di professionista abilitato in Italia all'esercizio
autonomo della professione di patrocinante legale, bensì quello di “abogado”, ovvero di
professionista che può esercitare in Italia solo subordinatamente al compiersi di specifiche
condizioni previste dalla legge italiana.
55. Inoltre, nei messaggi diffusi a mezzo stampa viene prospettata la possibilità di ottenere tale
abilitazione a distanza [“PERCORSI DI STUDIO ANCHE A DISTANZA”] mentre invece, come
illustrato dal professionista nel corso dell’audizione, coloro che si avvalgono dell’offerta di CESD
devono imparare la lingua spagnola, recarsi presso un ateneo spagnolo al fine di sostenere gli
esami relativi alla “prueba” e svolgere i relativi adempimenti burocratici.
21 Doc. 1 all. 1.
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56. Ulteriore elemento di ingannevolezza dei messaggi in esame, in particolare quelli diffusi a
mezzo stampa, è rappresentato dall'omissione di informazioni in ordine alle condizioni cui è
subordinato, in Italia, il pieno riconoscimento della qualifica professionale spagnola, ai sensi delle
vigenti disposizioni. Nei messaggi esaminati, infatti, è assente qualsiasi indicazione, o anche dei
meri riferimenti, alla circostanza che il titolo che si consegue in Spagna (“abogado”) non è
riconosciuto automaticamente in Italia ma occorre, invece, presentare un’apposita istanza di
riconoscimento (vedi par. 2. c) ii).
57. Nei messaggi diffusi sul sito internet, la natura e le caratteristiche del corso proposto dal CESD
– ovvero, che si tratta di un percorso formativo che può condurre all’iscrizione all’Albo italiano
come “avvocato stabilito” – sono descritte in modo più esteso. Tuttavia, non sono riportate le
limitazioni a cui è soggetto chi si iscrive a tale Albo (illustrate nel precedente § 24 e ss.).
Si rileva, inoltre, l’omissione di chiare indicazioni sui tempi, sui requisiti (tra cui la conoscenza
della lingua spagnola) e sulle modalità concrete con cui può essere conseguito il titolo offerto,
nonché l’importo previsto per l’assistenza fornita. Infatti, non sono precisati né i tempi per
conseguire l’iscrizione all’albo degli “abogados”, né quelli per conseguire l’iscrizione all’Albo
italiano come avvocato “stabilito”. Quanto, poi, all’assistenza fornita da CESD, la frase: “Noi ti
offriamo una consulenza completa a livello didattico e organizzativo per conseguire l’abilitazione
in Spagna e iscriverti all’albo italiano degli avvocati. Ci occupiamo dei contatti con le istituzioni
spagnole, di tutti i passaggi burocratici e ti assistiamo fino alla tua iscrizione in Italia”, inserita
nella pagina web illustrata in precedenza, non solo non chiarisce utilmente la natura delle
prestazioni erogate, ma addirittura lascerebbe intendere che il professionista fornisce un’assistenza
scolastica e burocratica “completa” mentre, come si evince dalle risultanze istruttorie, si
limiterebbe a fornire assistenza burocratica di natura meramente informativa, restando a carico del
richiedente lo svolgimento degli adempimenti da espletare in Spagna e i relativi oneri
economici22.
58. Ugualmente, sia nei messaggi diffusi tramite stampa che nei messaggi diffusi tramite internet,
non sono specificate le modalità di valutazione in Spagna dei titoli di laurea conseguiti in Italia, né
sono fornite indicazioni sugli esami da sostenere presso un ateneo spagnolo per conseguire la
“prueba de conjunto”. In particolare, nel sito web del professionista è riportata solamente la frase:
“Sostieni in Spagna la prueba, l’esame di omologazione della tua laurea italiana con la laurea
spagnola. Individueremo per te l’ateneo spagnolo più idoneo sulla base del tuo curriculum”.
59. Deve, infine, essere considerato che, a seguito dell’attribuzione dell’onere della prova, in
merito al numero degli studenti frequentanti il corso formativo divenuti “avvocati” in Italia, il
professionista si è limitato ad affermare di non essere in possesso di tale informazione in quanto,
come risulta dai contratti agli atti del procedimento, il corso pubblicizzato è “[...] di preparazione
agli esami di omologazione (la cd. “prueba de conjunto)”23.
60. In conclusione, i messaggi segnalati contengono informazioni non veritiere sulla natura e sulle
caratteristiche del servizio promosso e sul titolo conseguito al termine del percorso formativo,
22 Doc. 9 all. 2. Il formulario contrattuale prevede un questionario che il cliente deve compilare dopo aver letto le
Condizioni Generali e che ha lo scopo di verificare l’effettiva comprensione delle norme che regolano il contratto del quale
è parte integrante. La domanda al punto 4 è così formulata: “Sa che la società si interessa solo della preparazione teorica,
che non ha alcun rapporto con l’università da lei scelta …?”.
Doc. 28 – Verbale dell’audizione con rappresentanti CESD del 25 gennaio 2011, pag. 2 “Il dott. Iannaccone osserva che il
CESD fornisce un’assistenza di tipo burocratico fornendo agli studenti informazioni in ordine: alle materie che si possono
seguire, alle università presso cui è possibile sostenere gli esami nei vari periodi dell’anno, alle caratteristiche degli esami
da sostenere (scritto, orale, a risposta multipla), ai termini di scadenza per l’iscrizione, ai programmi di studio. Poi, una
volta preparati gli esami e individuate le sessioni d’esame, lo studente si reca presso la relativa Università, si iscrive alla
sessione d’esame, pagando le tasse e effettua le prove d’esame”.
23 Doc. 9, All. 2 .
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presentando con modalità omissive, oscure e poco trasparenti il servizio offerto dal professionista.
Con particolare riferimento all’utilizzo improprio del termine “avvocato” nei messaggi
pubblicitari, è appena il caso di richiamare l’orientamento dell’Autorità, confermato anche dalla
giurisprudenza amministrativa, volto ad inibire l’utilizzo di termini che, a causa del loro forte
impatto evocativo rappresentato, siano suscettibili di ingenerare confusione nei consumatori 24 .
61. Appare rigettabile l’argomentazione sostenuta dal professionista, secondo cui i destinatari del
messaggio dovrebbero essere a conoscenza della circostanza che, per il riconoscimento in Italia di
un titolo accademico acquisito in un paese europeo, è prevista una misura integrativa, specialmente
se si considera che il target di utenti dei messaggi contestati è composto da laureati in
giurisprudenza.
62. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, confermato dalla
giurisprudenza amministrativa, la circostanza che il messaggio sia rivolto ad un target composto
da soggetti normalmente non sprovveduti “non esclude la sua oggettiva e strutturale attitudine
ingannatoria”25. A ciò deve aggiungersi che il messaggio, lungi dal rivolgersi a professionisti
esperti nelle discipline di derivazione comunitaria che governano in Italia il riconoscimento di
titoli di studio e d'abilitazione conseguiti in altri Stati dell'Unione europea, è destinato ad una
platea di giovani laureati in giurisprudenza, quando ancora essi devono affacciarsi al mondo del
lavoro.
63. Né vale ad eliminare i profili di decettività della proposta formativa pubblicizzata dal CESD
l’affermazione secondo cui il consumatore, prima di operare la propria scelta economica, è messo
nella condizione di ottenere ulteriori informazioni, attraverso il rinvio, effettuato nei messaggi, al
numero verde e al sito internet. Infatti, secondo una prassi giurisprudenziale ormai consolidata, la
valutazione in merito all’ingannevolezza di un messaggio attiene alla sua idoneità a condizionare
le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che il professionista renda
disponibili in un momento successivo, ad effetto promozionale ormai prodotto (principio della c.d.
“autosufficienza informativa”)26. Peraltro, come già rilevato, lo stesso sito internet non fornisce
informazioni esaurienti circa le caratteristiche e la natura dell’offerta formativa pubblicizzata, i
suoi limiti e il livello di assistenza garantita dal professionista.
64. Sulla base delle suindicate considerazioni, i messaggi in esame devono considerarsi idonei a
indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche e alla natura della prestazione fornita
dal professionista, alla validità e alle modalità di conseguimento del titolo pubblicizzato,
falsandone in misura apprezzabile il comportamento economico.
65. La pratica deve, inoltre, ritenersi non conforme al normale grado di competenza e attenzione
che ragionevolmente ci si poteva attendere dal professionista che, nel caso di specie, avrebbe
richiesto, da parte di quest'ultimo, una maggiore cura in merito alla chiarezza e completezza delle
proprie comunicazioni commerciali, con particolare riguardo alle informazioni relative alle
caratteristiche dell'attività svolta e all'effettiva natura del titolo pubblicizzato.
66. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, costituita dalla
diffusione del messaggio pubblicitario descritto, deve ritenersi scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e
22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in
misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla natura
dei servizi offerti dal professionista.
24 Cfr. TAR Lazio, Sez. I, sentenza n. 14655/2004; Tar Lazio, Sez. I, sentenza n. 1778/2008.
25 Cfr. TAR Lazio, Sez. I, sentenze n. 6276/2002 e n. 10956/2006.
26 Cfr. TAR Lazio, sez. I, 24 marzo 2010, n. 32371 e 27 ottobre 2010, n. 35333.
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VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
67. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
68. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27,
comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
69. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della
circostanza che CESD è la principale impresa attiva nel settore dell’organizzazione di corsi di
preparazione ad esami universitari e recupero scolastico, che detiene i marchi: CEPU, Grandi
Scuole, CEPUWeb, GLO, Scuola Radio Elettra, Accademia del Lusso27.
70. La gravità della violazione va, inoltre, apprezzata con riferimento all’ampiezza e alla capacità
di penetrazione dei messaggi pubblicitari che, in quanto pubblicizzati tramite internet e i principali
quotidiani nazionali, sono suscettibili di aver raggiunto un elevato numero di destinatari.
71. Occorre, altresì, considerare l’entità complessiva del pregiudizio economico per i destinatari
dei messaggi, da apprezzarsi con riguardo alla circostanza che il costo del corso è di circa
[omissis] euro.
72. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che i
messaggi a mezzo stampa siano stati diffusi da febbraio a luglio 2010, mentre quelli presenti su
internet almeno da luglio 2010 e fino a settembre 2010.
73. In ragione della gravità e della durata della violazione, si ritiene congruo determinare l’importo
della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Corsi Editati Schede Dispense
S.r.l. in misura pari a 90.000 € (novantamila euro).
74.Va considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto il
professionista risulta già destinatario di un provvedimento in violazione del Decreto Legislativo n.
206/05 in tema di pratiche commerciali scorrette28.
75.Considerati tali elementi, dunque, si ritiene di irrogare alla società Corsi Editati Schede
Dispense S.r.l. una sanzione pari a 100.000 € (centomila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai
sensi degli artt. 20, 21 e 22, comma 2, del Codice del Consumo in quanto idonea a indurre in
errore i consumatori in ordine al titolo che si consegue in Spagna per l’esercizio della professione
forense e alle procedure previste per il riconoscimento dello stesso titolo per svolgere la
professione di avvocato in Italia;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Corsi Editati Schede Dispense S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22, comma 2 del
Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
27 Doc. 9 all. 6.
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b) di irrogare alla società Corsi Editati Schede Dispense S.r.l. una sanzione amministrativa
pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24
con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere
presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli
Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con
addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI
messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell’art. 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA,
sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento medesimo. In caso di ulteriore
ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta
per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente
delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero
può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma
2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
28 Provv. n. 18259 del 10 aprile 2008, PI6426 - CEPU-ESAME UNIVERSITARIO GRATIS, in Boll. n. 14/98.