Concorrenza e forme della multidisciplinarietà

Sabato 13 Settembre 2008 17:47 avv. Maurizio Perelli Aggregazione degli studi professionali - Avvocati in società
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(la fenice brucia tra le fiamme, da un bestiario medioevale)

Come contributo al dibattito sulla ammissibilità delle società di capitali, interdisciplinari e aperte anche a soci di mero capitale, quali strumenti organizzativi per l'esercizio della professione forense, pare utile ricordare quanto affermava, su questione solo in parte diversa, la Corte costituzionale nella sentenza n. 345 del 1995.
Leggi di seguito quanto scriveva la Corte ...


 

"... non è senza rilievo sottolineare che la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978), sulla scorta di una nozione del diritto alla salute comprensivo anche di un diritto all'ambiente salubre, ha indicato fra gli obiettivi dello stesso servizio la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro, degli alimenti e delle bevande, dei prodotti ed avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo. Ciò, assicurando un rilievo particolare alla figura del biologo, non implica certo confusione e fungibilità con altre figure professionali che concorrono nella tutela della salute, ma postula semplicemente la necessaria concorrenza di diverse competenze, che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti, come affermato da questa Corte con riguardo ai laboratori di analisi ospedalieri in cui sono appunto contemplati i diversi ruoli di biologo, chimico e medico (sentenza n. 29 del 1990). Concorrenza parziale e interdisciplinarità che appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali - e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini - è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (cfr. ad esempio le zone di attività mista tra avvocati e dottori commercialisti nel settore tributario anche contenzioso; degli ingegneri e architetti nel settore di determinate progettazioni; degli ingegneri o dei geologi in alcuni settori della geologia applicata e della tutela dell'ambiente; degli ingegneri e dottori in scienze forestali nell'ambito di talune sistemazioni montane)".
Ebbene, sembra che la proposta di riforma forense in discussione al Senato non sia anche una adeguata riforma dell'organizzazione possibile dello "studio dell'avvocato". Non si deve perdere, invece, l'occasione per favorire lo sviluppo della concorrenza nel servizio professionale d'avvocato. E infatti (per richiamare quanto affermato in un interessante articolo di Paola Parigi su ilsole24ore del 15/9/08 dal titolo "L'avvocatura boccia la società di capitali") la società semplice (ad essa è riconducibile la associazione professionale) impone forme personalistiche di governo dello studio, non facilita la concessione dei crediti per investimenti, non fa assumere responsabilità nei confronti della struttura associativa e nei confronti del mercato, non implica pubblicità dei bilanci, ecc... Consentire invece la costituzione di studi legali in forma di società di capitali porterebbe rilevanti vantaggi fiscali, possibilità di sinergie tra studi mediante partecipazioni, maggiori garanzie verso il mercato e la clientela. Scrive Paola Parigi: "Sarebbe finalmente svelato il vero volto dell'avvocatura che, a dispetto dei figurativi 200.000 professionisti, contiene meno di un quarto di <<imprenditori di se stessi>>, a capo di studi legali affollati, un altro quarto di liberi professionisti e una massa di parasubordinati o di <<proletari forensi>>. Il sillogismo utilizzato per opporsi alla società di capitali, invece, mette in relazione la forma sociale con gli scopi commerciali della società ed è fondato su una inesatta rappresentazione della realtà. Gli avvocati che hanno i capitali costituiscono già da tempo società di servizio per la gestione di asset che altrimenti non sarebbero deducibili o che hanno un trattamento fiscale oneroso per il professionista. Queste società, di proprietà di avvocati, acquistano l'immobile da locare allo studio, le auto e via dicendo. La costituzione di uno studio associato nella forma della società di capitali, di per se non farebbe diminuire peraltro la responsabilità del professionista, nè i suoi doveri deontologici verso il cliente e il collega, tutt'altro". Che dire poi della contraddizione tra il divieto di costituire una srl per gestire lo studio legale e la sostanziale e innegabile disapplicazione del divieto per l'avvocato di occupare ruoli gestionali nelle grandi imprese? Quanti avvocati sono attivissimi membri di consigli d'amministrazione di grandi banche?