Riforma a parte per gli avvocati?

Riforma di tutte le professioni - Riforma delle professioni regolamentate
Stampa
Valutazione attuale: / 2
ScarsoOttimo 

{mosimage} Il 24 ottobre 2007 è stato presentato al Comitato ristretto delle Commissioni Giustizia e Attività produttive della Camera, dal relatore On. Mantini, il testo della proposta di legge di riforma complessiva delle professioni. Pochi giorni prima il  ministro della giustizia, intervenendo a Treviso al congresso straordinario delle Camere penali  (vedi l'articolo <<Per i legali una riforma ad hoc>> su ilsole24ore del 22/10/2007) aveva preannunciato che la riforma della professione forense sarà fatta con provvedimento autonomo dalla generale riforma delle professioni, riconoscendo la c.d. specificità della professione forense che è una delle principali richieste dei vertici dell'avvocatura. Giustamente il ministro aveva affermato che tale riconoscimento di specificità è "la madre" di tutte le battaglie forensi (il problema -dico io- è che trattasi di una cattiva madre!). In sintonia, poi, col ministro Mastella, il presidente della Commissione giustizia del Senato, Cesare Salvi, aveva affermato che sta per partire l'esame della riforma della professione legale con una serie di audizioni in quella Commissione, e il presidente del C.N.F. aveva ricordato che <<proprio in Commissione giustizia al Senato giace il c.d." progetto Calvi" che potrebbe costituire un buon testo base>>. La verità, secondo me, è che -a parte i mal di pancia dei vertici delle altre professioni che lamenterebbero l'esclusione dell'avvocatura dall'omogenea riforma- sono campate in aria le argomentazioni usate per sostenere la necessità di trasformare l'ovvia specificità della professione d'avvocato (la specificità, infatti, è predicato d'ogni professione) in una regolamentazione positiva a livello di legge statale che, in quanto esterna alla generale riforma delle professioni (riforma che, probabilmente, sarà, per la parte lasciata alla legge dello Stato, solo una riforma "di principi"), ha senso solo per affermare principi che con detta generale disciplina vadano in contrasto. In particolare non ha senso il richiamo allo spirito e al testo della Costituzione, al suo art. 24 (inviolabilità del diritto di difesa), al modello processuale all'insegna del contraddittorio a parità di parti innanzi a un giudice terzo.  Si sta organizzando, a mio avviso, l'ennesimo arretramento rispetto a principi baldanzosamente affermati come linee guida irrinunciabili delle riforme strutturali dell'Italia.  Si vorrebbe, da alcuni, abbandonare una seria e coerente politica di incremento della concorrenza nelle professioni e in particolare nella professione forense. Invece va ribadito che  il principio di concorrenza, se certamente consente specialità di discipline -anche legislative- delle diverse professioni, non consente, se non in particolarissimi casi individuati dalla Corte di Giustizia (assoluta necessità di tutelare "interessi imperativi di carattere generale" non salvaguardabili con regolamentazioni meno lesive della concorrenza),  eccezioni nei confronti dei principi generali del diritto della concorrenza. Si deve inoltre ritenere che i principi europei sulla concorrenza nei servizi professionali siano ormai rintracciabili nella nostra costituzione all'art. 117.