
Cnf, Cassa forense, Ordini, Oua e associazioni forensi, il 6 settembre 2012, hanno denunciato l’attacco alla democrazia parlamentare da parte del Governo, che sarebbe stato portato attrverso la lettera/parere indirizzata dal ministro Severino alla presidente della Commissione giustizia della Camera, Avv. Giulia Bongiorno, per condizionare il passaggio alla medesima Commissione, in sede deliberante, della proposta di legge di riforma forense.
Sempre il 6 settembre 2012 il CNF ha annunciato la decisione di impugnare il DPR n. 137 del 7/8/12, regolamento in tema di riforma delle professioni, e il d.m. 140 del 20/7/12, sui parametri (ex tariffe professionali, per intenderci).
La decisione del CNF (che, ricordiamolo, ancora è un ente pubblico non economico e non una associazione libera di avvocati o un sindacato di avvocati), mi stimola una riflessione: sarebbe stato meglio se il governo non lavesse lasciato agli Ordini nessun potere regolatorio, tra quelli assegnati al governo dall'art. 3 del d.l. 138/11, e avesse disciplinato esso stesso, con suo regolamento, tutti gli aspetti della riforma delle professioni sui quali il regolamento governativo delegato poteva e doveva intervenire entro il 13 agosto 2012. Aveva ragione il Consiglio di Stato nello scrivere, nel suo parere n. 3169 (a pag. 16, punto 6, in fine) sulla bozza preliminare di D.P.R. di riforma delle professioni sottopostagli dal Governo: "La definizione delle caratteristiche dei corsi di formazione è demandata, ai sensi del comma 10 dell'art. 6, ad un successivo regolamento emanato dal ministro vigilante. Al riguardo, si rileva che non è consentito che un regolamento approvato con d.p.r. demandi, in assenza di autorizzazione della legge, alcuni aspetti ad un altro regolamento di diverso tipo: il comma quindi va riformulato, o attraverso l'inclusione direttamente in questo regolamento di quanto ora demandato al successivo d.m., o attraverso il rinvio ad altri d.p.r., fonte individuata per la riforma dalla legge". Le considerazioni del Consiglio di Stato valgono, ovviamente, con riguardo ad ogni oggetto della regolazione che la legge primaria ha demandato al d.p.r..
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