In sentenza 8006/2010, depositata il 10/11/2010, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato "che gli Ordini professionali hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, o allorchè si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla intera categoria (Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2009, n. 8404), o anche a singoli iscritti, ma con il limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli ordini stessi".
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