Consulente del lavoro in Spagna e in Italia non sono equivalenti

Venerdì 16 Luglio 2010 12:45 avv. Maurizio Perelli Riforma di tutte le professioni - Riforma delle professioni regolamentate
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L'equivalenza tra professioni simili in Europa va vagliata, potendosi pervenite  anche ad escludere l'equivalenza tra professioni come ha fatto il TAR Lazio con sentenza N. 8299 del 22/4/2009, DEPOSITATA IL 26/8/2009.
Questo il principio espresso dal TAR Lazio: "Deve negarsi l'equivalenza delle professioni. Del tutto legittimamente, infatti, il provvedimento ha rilevato come, in relazione alle differenti specifiche competenze esercitate in Italia -come ad esempio la difesa in giudizio nelle controversie tributarie previste all'art. 12 del D.Lgs. 546/ 1992- non vi poteva essere alcuna corrispondenza tra il titolo professionale spagnolo Diplomado en ciencias y empresariales y profesor mercantil e la professione di consulente del lavoro. La difformità era poi tale da non consentire nemmeno l'applicazione delle misure di compensazione".
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 8299/09 DEL TAR LAZIO ...

REPUBBLICA ITALIANA
N.
Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III quater
composto da
dr. MARIO DI GIUSEPPE Presidente
dr. CARLO TAGLIENTI Consigliere
dr. UMBERTO REALFONZO Consigliere-rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 10044/2007 R.G. proposto da DARIDA Romano, DIDDI Gianni,
LOTTI Simone, MAZZUCCO Mauro, MEONI Antonio, MONTAGNI Enzo,
VINATTIERI Andrea Maria, rappresentati e difesi dagli avv. MONACO
Eutimio e SICILIANO Domenico ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via San Sebastianello n. 9;
contro
- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio a
mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
- il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro, rappresentato e
difeso dall’avv. Antonio Maria Leozappa elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
e nei confronti
di Valerio Valeri non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
-- dei rispettivi decreti direttoriali del primo agosto 2007
-- di ogni altro connesso di particolare verbale della conferenza dei servizi del 23
maggio del 2007 e del parere del rappresentante del competente ordine
professionale annesso al predetto verbale;
quanto i motivi aggiunti
-- dei decreti direttoriali adottati l'11 giugno 2008 con il quale sono state respinte
le richieste dell'estate precedente rigetto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 22 aprile 2009 il Consigliere Umberto
Realfonzo; e uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti chiedono
l'annullamento dei rispettivi decreti direttoriali del 1 agosto 2007 di rigetto delle
domande per il riconoscimento in Italia del titolo professionale che avrebbero
conseguito in Spagna ai fini dell'esercizio della professione di consulente del
lavoro, e del presupposto verbale della conferenza dei servizi del 23 maggio 2007
nella parte relativa all'istanzae dei ricorrenti ed al parere del rappresentante del
competente Ordine Professionale, annesso al predetto verbale.
Il ricorso introduttivo è affidato alla denuncia di quattro motivi di gravame relativi
alla violazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 115/1992; degli articoli 1,
2, e 3 della direttiva n. 99/48/CEE e dell'articolo 3, lettera c, del trattato
dell'Unione Europea; e dell'articolo 3 della 241; nonché eccesso di potere sotto
diversi profili.
In seguito alla presentazione di una domanda di riesame l’Amministrazione ha
emanato, in data 11 giugno 2008, nuovi provvedimenti, con cui ha nuovamente
respinto le seconde istanze di riconoscimento che i ricorrenti hanno impugnato con
la proposizione di motivi aggiunti assolutamente concidenti con quelli del ricorso
introduttivo.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio versando tutti gli atti del
procedimento ed una memoria per la discussione con cui ha confutato
analiticamente l'argomentazione di controparte ed ha concluso per il rigetto.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro si è costituito in
giudizio ad opponendum, contestando la validità del titolo conseguito dai
ricorrenti in Spagna perché il relativo percorso formativo non sarebbe
corrispondente alla formazione richiesta in Italia.
I ricorrenti Romano Darida ed Enzo Montagni, avendo nelle more conseguito
comunque l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere
commercialista, in data 6 aprile 2009 hanno dichiarato di non avere più interesse a
coltivare il presente gravame.
Con memoria per la discussione, la difesa di parte ricorrente ha ripetuto in maniera
del tutto identica i motivi di gravame di cui all’atto aggiunto.
All'udienza pubblica di discussione, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata
trattenuta per la decisione.

DIRITTO
1. Deve in linea preliminare dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse sul
ricorso introduttivo in relazione al sopravvenire dei nuovi provvedimenti dell’11
giugno 2008, pure negativi, impugnati con i motivi aggiunti, con cui
l’amministrazione, sulla scorta della nuova determinazione della conferenza dei
servizi dell’8 febbraio 2008, ha nuovamente denegato il riconoscimento del titolo
professionale conseguito in Spagna ai fini dell’esercizio della professione di
consulente del lavoro in Italia.
Per i ricorrenti, il nuovo provvedimento incorrerebbe nei medesimi vizi del
diniego impugnato in via principale.
2. Nell’ordine logico delle questioni deve essere esaminato il secondo motivo, con
cui si lamenta la violazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 115/1992; ed
in particolare:
-- il titolo professionale spagnolo professionale conseguito in Spagna poteva
essere riconosciuto senza violare il principio del “divieto del doppio
riconoscimento”. Erroneamente, il Ministero resistente ha ritenuto che i ricorrenti
avrebbero utilizzato un titolo conseguito in Italia e riconosciuto in Spagna al fine
di ottenere un ulteriore riconoscimento in Italia;
Nell’accezione usata dal ministero la teoria del c.d. “doppio riconoscimento“
sarebbe priva di senso perché presupporrebbe che l’interessato fosse già nella
posizione giuridica che conseguirebbe in esito dell'eventuale accoglimento della
sua seconda richiesta di riconoscimento;
-- nel caso non si sarebbe dunque verificato alcun doppio riconoscimento che, ai
sensi della direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo, concerne esclusivamente
il riconoscimento alle qualifiche professionali. In tale direzione il divieto del
doppio riconoscimento comporterebbe che i titolari di qualifiche professionali che
siano state riconosciute a norma dalla presente direttiva non potrebbero utilizzare
tale riconoscimento per ottenere nello Stato membro di origine, diritti diversi da
quelli conferiti dalla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno
che non dimostrano di aver ottenuto qualifiche professionali nazionali dello Stato
membro ospitante. Nel caso di specie non potrebbe parlarsi di doppio
riconoscimento in quanto i ricorrenti non avrebbero richiesto il riconoscimento di
“qualifiche professionali” ma solo del proprio titolo di studio italiano ai fini della
pratica professionale. Poi una volta effettuata questa pratica e seguita l’abilitazione
ne hanno chiesto il riconoscimento in Italia. In Spagna l’accesso alla pratica si
avrebbe sulla base del titolo di istruzione secondaria superiore. L’avere provato di
avere effettivamente svolto la pratica con continuità e profitto sarebbe sufficiente a
far conseguire l’abilitazione professionale.
Essi infatti hanno prima ottenuto il riconoscimento del titolo di studio ai fini della
pratica professionale (cosa conforme alla normativa spagnola in materia), poi
hanno svolto l’attività pratica al termine della quale aveva una qualifica
professionale addizionale secondo la normativa sopra ricordata rispetto alla
semplice formazione. L’esito positivo della valutazione da parte delle autorità
spagnole avrebbe comunque consentito di conseguire l’abilitazione all’esercizio
professionale in qualità di diplomato. In ogni caso anche se si volesse ritenere che
l’ipotesi come caso di doppio riconoscimento, non potrebbe applicarsi il relativo
diritto proprio in relazione alla natura addizionale della qualifica professionale
conseguita in Spagna.
L’assunto è infondato.
La Direttiva 89/48/CEE, approvata il 21 dicembre 1988 dal Consiglio delle
Comunità Europee ed entrata in vigore il 4 gennaio 1991, relativa ad un sistema
generale di riconoscimento dei titoli di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni, è finalizzata
all’obiettivo, ai sensi dell'art. 3 del Trattato sull'Unione Europea, dell'eliminazione
fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei
servizi. Ciò implica che una formazione professionale ritenuta idonea all'esercizio
di una professione in uno Stato membro si presume che abbia uno spessore
formativo che le consenta di esercitare la stessa professione in tutti gli altri Stati
dell'Unione (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 marzo 2008, n. 1979).
Il sistema è dunque fondato sul principio di equivalenza dei titoli di studio e
professionali per l’accesso alla professione fra tutti gli stati membri.
L'art. 43 del Trattato Ce va interpretato nel senso che, nel caso in cui un cittadino
comunitario ad uno Stato membro presenti una domanda d'autorizzazione ad
esercitare una professione -- il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è
subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a
periodi di tirocinio-- le autorità competenti sono tenute a prendere in
considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché le relative
esperienze dell'interessato; ma ben possono procedere ad un raffronto tra le
competenze certificate da tali titoli e da tale esperienza e le cognizioni e le
qualifiche richieste dalla normativa nazionale. E ciò specie quando una direttiva
relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi è stata adottata per la professione
di cui trattasi, ma l'applicazione di tale direttiva non consente di pervenire al
riconoscimento automatico del titolo o dei titoli del richiedente (cfr. Corte
giustizia CE, sez. V, 22 gennaio 2002, n. 31).
In particolare, l’art. 1 del d.lgs. 27/01/1992 n. 115 dispone che il riconoscimento è
concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia di una
professione:
a. solo se questa corrisponde “ a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i
titoli di cui al precedente comma…” (secondo comma);
b. e se i titoli ammessi al riconoscimento “includono l'attestazione che il
richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in
un istituto di istruzione superiore o in altro istituto di livello di formazione
equivalente (terzo comma).
Nessuna delle due condizioni previste proprio dalla norma invocata dai ricorrenti,
ricorre tuttavia nel presente caso.
a. Quanto alla prima condizione deve negarsi l’equivalenza delle professioni.
Del tutto legittimamente infatti il provvedimento ha rilevato come, in relazione
alle differenti specifiche competenze esercitate in Italia - come ad esempio la
difesa in giudizio nelle controversie tributarie di cui all’art.12 del d.lgs.
n.546/1992 -- non vi poteva essere alcuna corrispondenza tra il titolo professionale
spagnolo “Diplomado en ciencias y empresariales y profesor mercantil” e la
professione di consulente del lavoro. La difformità era poi tale da non consentire
nemmeno l'applicazione delle misure compensative.
A tutto voler concedere tale titolo poteva forse essere valutabile al fine della
professione di ragioniere.
Inoltre deve perciò negarsi che i ricorrenti fossero in possesso di un titolo
professionale conseguito in Spagna che consentisse loro in quel paese l’accesso
alla professione equivalente a quella di consulente del lavoro.
Essi avevano solamente ottenuto un riconoscimento del diploma di ragioniere
conseguito in Italia, per l’esercizio in Spagna della professione regolata di
“Diplomado en ciencias y empresariales y profesor mercantil”, anche se non
risulta che essi abbiano mai esercitato la professione di ragioniere in Spagna.
Ma ciò, come chiarito in sede istruttoria dello stesso ministero spagnolo
dell’Educazione e delle scienze, non aveva implicato “l’omologazione del titolo
presentato”, né aveva conferito “al medesimo validità ufficiale agli effetti
accademici”.
Essi sono stati iscritti all’ “Illustre Collegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales”, solo nella singolare qualità in qualità di “non esercenti”.
In sostanza dunque non avevano affatto conseguito in Spagna alcun titolo
professionale, che consentisse loro l’esercizio in quel paese della stessa
professione, di cui chiedevano il riconoscimento in Italia.
b. Parimenti è assolutamente carente sia il titolo universitario post-secondario
che quello relativo alla prescritto tirocinio professionale.
In Spagna l’iscrizione all’ “Illustre Collegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales”, ed in Italia l’iscrizione all’Ordine dei consulenti del lavoro è
infatti subordinata al possesso della laurea triennale o quinquennale ed a due anni
di praticantato.
Al contrario i ricorrenti non sono muniti di diploma di laurea né in Italia né in
Spagna.
Quanto alla asserita “pratica”, essi non si non si preoccupano, nemmeno in questa
sede, di specificare il periodo di durata; la sede di tale pratica, i professionisti
presso cui avrebbero espletato il detto tirocinio, e l’entità delle attività in concreto
esplicate.
Una simile “pratica”, in più in assenza di un esame che ne accertasse comunque il
relativo livello professionale, non pare aver raggiunto, in realtà, la dignità di titolo
professionale. Contrariamente a quello che mostrano di credere i ricorrenti, la
presente fattispecie è un caso classico di “doppio riconoscimento” di quell’unico
titolo in loro possesso conseguito in Italia, che dopo un preteso riconoscimento di
Spagna, vorrebbero utilizzare in Italia per conseguire una qualifica professionale
cui sulla base dello stesso, essi non hanno diritto.
E’ evidente che, anche sotto il profilo sostanziale, i titoli di studio accademici e
professionali dei ricorrenti appaiono nettamente inidonei a supportare il richiesto
riconoscimento ed essi non avessero alcun titolo all’iscrizione all’albo dei
consulenti del lavoro non avendo maturato i requisiti accademici e le specifiche
qualifiche professionali corrispondenti nemmeno in Spagna.
Del resto la Sezione si è più volte dovuta occupare del cosiddetto “turismo
professionale” di italiani che di fronte alle difficoltà e dalla severità dei requisiti
dall’ordinamento nazionale per il conseguimento di titoli scolastici, accademici e
professionali hanno cercato di ottenere all’estero pseudo titoli al solo fine di
eludere la normativa nazionale.
Del resto come esattamente ricordato dalla difesa del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei consulenti del lavoro, la Corte di Giustizia della Comunità
Europea ha sempre sottolineato che “ le possibilità offerte dal trattato CEE non
possono avere nè l’effetto di consentire alle persone che ne fruiscono di sottrarsi
abusivamente all’applicazione delle normative nazionali, e nè di vietare agli Stati
membri di adottare i provvedimenti necessari per evitare tali abusi” (cfr. 3 ottobre
90 si-61/89; 7 luglio 92 ci 370/90; 21 novembre 2002 ci-436/02; 30 settembre
2003 C-167/01).
Il motivo deve essere dunque respinto.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono deve essere necessariamente
respinto anche il primo motivo, con cui si lamenta la violazione degli articoli 1–5
del decreto legislativo 115/1992; degli articoli 2-5 e dei principi stabiliti dalla
direttiva 89/ 48 /CEE; e difetto di motivazione di cui all’articolo 3 della 241. In
particolare per i ricorrenti erroneamente il provvedimento di rigetto sarebbe stato
motivato:
- alla pretesa del Ministero che le autorità spagnole non avrebbero dovuto
considerare sufficiente il diploma di ragioniere posseduto dei ricorrenti ai fini
dell’ammissione alla pratica professionale; per cui l’abilitazione che
successivamente conseguite in Spagna non potrebbe essere riconosciuta in Italia.
Il Ministero di Grazia e Giustizia senza alcun potere al riguardo pretenderebbe di
sindacare il provvedimento dell’autorità amministrativa spagnola assumendone
l’illegittimità dei suoi provvedimenti;
- erroneamente il Ministero avrebbe valutato l’iter formativo di accesso alla
professione seguito dei ricorrenti sul piano della “formazione scolastica” anziché
verificarne il “percorso formativo professionale”, operando così una diretta
violazione della disciplina comunitaria generale in materia di riconoscimento dei
diplomi di scuola superiore (di cui alla direttiva citata ed al relativo recepimento
nel nostro ordinamento di cui al decreto legislativo 115/1995), che invece impone
agli Stati di prendere in considerazione con i requisiti di un altro Stato e di
esaminarlo e se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali;
-- il codice di condotta approvato dal gruppo dei coordinatori per il sistema
generale di riconoscimento dei diplomi avrebbe previsto un sistema “di
riconoscimento professionale” e non “di riconoscimento accademico” elencando
tra le prassi inaccettabile quella adottata al Ministero nel nostro caso;
-- l’amministrazione avrebbe sviatoriamente interpretato le risposte dell’autorità
spagnole sulle richieste di chiarimenti: per i ricorrenti in Spagna il termine
“accademico” sarebbe sinonimo di “scolastico” e non di “universitario”.
-- erroneamente il Ministero assume l’insussistenza dei presupposti per
l’accoglimento della domanda nel fatto che ricorrenti non hanno ottenuto
l’omologazione del proprio titolo di studio di Spagna, in quanto essi abrebbero
ottenuto riconoscimento con effetti professionali.
Il motivo va respinto.
Nel rinviare per i profili generali alle considerazioni di cui sopra, si deve rilevare
come qui deve essere del tutto escluso il difetto di motivazione sia sotto il profilo
sostanziale che sotto quello formale.
L’atto infatti è stato preceduto da una congrua e puntuale istruttoria ed è
congruamente e diffusamente ancorato ad una pluralità di argomentazioni (tra cui
di carattere assolutamente tranciante: la mancanza del titolo di laurea prescritto in
Italia e Spagna e di un valido titolo professionale in Spagna) che consentono di
comprendere pienamente l’iter logico e giuridico del rigetto in esame.
Al riguardo deve poi sottolinearsi come, non essendo affatto infrequente in tali
casi la possibilità di atti e di certificati straneri per lo meno compiacenti,
l’Amministrazione Italiana ha una piena discrezionalità nel valutare i titoli di
studio, accademici e professionali di coloro che ne richiedono il riconoscimento e
non era assolutamente obbligata a dare automatica validità a certificati prodotti dai
ricorrenti concernenti situazioni irrituali e comunque non sufficienti ad integrare
un valido titolo professionale né in Spagna e né in Italia.
La produzione di un titolo professionale al fine dell’esercizio di una professione
regolata, non implica assolutamente l’obbligo dell’Autorità competente di una
fideistica accettazione del suo contenuto ai fini della valutazione dello standard
professionale, specie quando è evidente la sua insufficienza sul piano accademico
e professionale.
Del tutto legittimamente, l’Amministrazione ha quindi ritenuto di dover
approfondire l’istruttoria e valutare oggettivamente la natura, la composizione e la
durata della formazione professionale conseguita in Spagna ed ha concluso per la
sua insufficienza.
Il motivo va dunque respinto.
4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli articoli 1,3 10 e 10-bis della
legge 200 41/90. Nella specie l’amministrazione competente avrebbe violato il
principio del giusto provvedimento in quanto non avrebbe mai formalmente
comunicato, in via preliminare, agli istanti i motivi che avrebbero stato
l’accoglimento de la loro domanda domanda. Se lo avesse fatto i ricorrenti
avrebbero potuto ad essere serie di legge per presentare osservazioni. Del resto
neanche prima l’amministrazione aveva presi in conserte delle osservazioni in
precedenza sottoposte ricorrenti in sede di primo rigetto.
Il motivo è inammissibile ed infondato.
E’ inammissibile, in primo luogo, per la sua genericità, dato che nemmeno in
questa sede si allegano gli elementi istruttori che si sarebbe potuto rappresentare a
sostegno della loro pretesa di ottenere il riconoscimento.
L’infondatezza invece emerge sotto due profili.
In primo luogo, in caso di richiesta di riesame non sussiste alcun obbligo per la
P.A. di far luogo al preavviso di rigetto qualora il provvedimento confermativo
non si discosta dal precedente rigetto. È ius receptum il principio secondo cui
qualora il provvedimento conclusivo di un procedimento non possa assumere
contenuti diversi, si deve ritenere non occorra il preavviso ex art. 10 bis l. n. 241
del 1990 (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 09 gennaio 2009, n. 120).
Allorché l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame presentata dal privato,
scelga di emettere un atto meramente confermativo, che sostanzialmente si
ricollega al provvedimento precedente, non essendo nell'intervallo intervenuto
alcun mutamento della situazione di fatto o di diritto, non trova applicazione l'art.
10 bis l. n. 241 del 1990, giacché questo si riferisce ai procedimenti destinati a
concludersi con l'emissione di un provvedimento vero e proprio (cfr. T.A.R.
Veneto Venezia, sez. III, 14 dicembre 2005, n. 4231).
In secondo luogo, la giurisprudenza ha rilevato come la violazione dell'art. 10 bis,
l. n. 241 del 1990 non produce ex se l'illegittimità del provvedimento terminale,
dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere interpretata alla luce del
successivo art. 21 octies, comma 2, che impone al giudice di valutare il contenuto
sostanziale del provvedimento, e quindi di non annullare l'atto nel caso in cui le
violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo
(cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 febbraio 2008, n. 1558; T.A.R. Sicilia
Palermo, sez. I, 23 aprile 2008, n. 514. T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 02
aprile 2008, n. 113; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 febbraio 2008, n. 183)
L'onere di dimostrare – ai sensi del ricordato art. 21 octies comma 2 -- che,
relativamente all'art. 21 octies comma 2, L. n. 241/1990, l'esito del procedimento
non poteva essere diverso, porrebbe a carico della p.a. una probatio diabolica, per
cui la norma va interpretata nel senso che il privato non può limitarsi a dolersi
della mera circostanza della mancata comunicazione di avvio, ma deve anche
indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel
procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione.
Pertanto è solo dopo che il ricorrente ha adempiuto questo onere di allegazione,
che la norma implicitamente pone a suo carico, che la p.a. sarà gravata del ben più
consistente obbligo di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati
valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato. Ne
consegue che ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di
avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre
all'amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione deve
intendersi inammissibile per assoluta genericità (cfr Consiglio Stato, sez. V, 29
aprile 2009, n. 2723/09; idem, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786; idem sez. V, 19
marzo 2007, n. 1307).
In un’ottica funzionale, un importante strumento di partecipazione come l’avviso
di cui all’art. 7 della L. n.241/1990 non può ridursi né ad mero rituale formalistico
e né ad un banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà delle cose.
Solo la successiva allegazione in giudizio degli elementi che il privato non ha
potuto introdurre nel procedimento, per un fatto colposo della P.A., rendono
l’istituto un presidio ordinamentale a tutela del diritto dell’interessato a
rappresentare in sede procedimentale le proprie ragioni; ma anche della P.A. a
valutare compiutamente gli interessi pubblici diretti ed indiretti coinvolti nel
procedimento.
Comunque l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso ha dimostrato indirettamente
che l’esito del procedimento non poteva essere diverso.
5. In conclusione i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
Sussistono, in relazione alla materia, sufficienti motivi per disporre l’integrale
compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :
1) dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso
introduttivo in relazione al sopravvenire del nuovo provvedimento impugnato con i
motivi aggiunti.
2) dichiara la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti Romano Darida ed
Enzo Montagni.
3) respinge i motivi aggiunti di cui in epigrafe per i restanti ricorrenti.
4) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in
Roma, nella Pubblica Udienza del 22 aprile 2009.
IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe
IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo