Cassa forense non può rettificare in ogni tempo i contributi "utili" che gli avvocati devono versare

Lunedì 04 Maggio 2015 09:43 avv. Maurizio Perelli Avvocati e Cassa Forense - Cassa forense
Stampa
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7621 del 9/1/2015 - 15/4/2015, ha ribadito il principio di diritto per cui, in caso di mancato esercizio del potere di rettifica dei contributi versati dal professionista da parte della Cassa nel termine fissato dall’art. 20 l. cit. [art. 20 l. 576/1980], gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo com@e base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo”.

LEGGI DI SEGUITO (cliccando su "Leggi tutto") LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 7621 DEPOSITATA IL 15/4/2015 ...

... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".

E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 gennaio – 15 aprile 2015, n. 7621
Presidente Lamorgese – Relatore Doronzo
Svolgimento del processo
1. Con sentenza depositata in data 30 marzo 2011, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, ha condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (d’ora in poi, Cassa) a corrispondere a I.G. i ratei di pensione dal 1/10/2002 al 1/2/2003, oltre agli accessori di legge. Ha invece confermato le statuizioni del primo giudice che aveva rigettato la domanda dello I. avente a oggetto il ricalcolo della pensione sulla base di una contribuzione effettuata per trentotto anni.
1.2. La Corte territoriale ha condiviso il giudizio espresso dal Tribunale, il quale aveva ritenuto che, per effetto del parziale versamento da parte del professionista dei contributi dovuti negli anni 1966-1969 e 1971-1974, e l’intervenuta prescrizione del pagamento degli stessi a norma dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, correttamente la Cassa aveva escluso dal calcolo gli anni di contribuzione per i quali il versamento dei relativi contributi era stato solo parziale: tanto in forza dell’art. 2, comma 9, l. n. 576/1980 di riforma del sistema previdenziale forense, a norma del quale la pensione è corrisposta dopo trent’anni di effettiva iscrizione e contribuzione; che, al riguardo, nessun rilievo aveva la circostanza che l’omissione riguardava una somma assai esigua (Euro 199,67, rectius 167,06) a fronte di una contribuzione complessiva per trentotto anni di Euro 754.002,01. Poiché, peraltro, l’avvocato aveva raggiunto il requisito anagrafico (aveva cioè compiuto sessantacinque anni) il giorno 8/9/2002, la Corte ha ritenuto che da tale data dovesse essergli riconosciuto il trattamento pensionistico, e non invece dalla diversa data del 1/1/2003. Ha quindi confermato il giudizio del Tribunale che aveva rigettato la domanda dello I. , relativa al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in mancanza di allegazioni e prove circa il comportamento colposo della Cassa. Infine, ha ritenuto assorbita la domanda dello I. di restituzione delle somme versate alla Cassa per la costituzione di una rendita vitalizia, allo scopo di ricostituire il trattamento pensionistico.
1.3. Contro la sentenza I.G. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui resiste con controricorso la Cassa, che spiega ricorso incidentale, sostenuto da un unico motivo. Il ricorrente principale si difende con controricorso. Le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..
1. Con il primo motivo, il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge n. 576/1980, nonché la “violazione e falsa applicazione del principio secondo cui il potere della Cassa Nazione dei Previdenza e Assistenza Forense di rettificare la misura della pensione di un proprio iscritto non può riguardare asserite omissioni contributive, relative ad anni antecedenti il decennio precedente alla domanda di pensione, ma deve limitarsi al controllo relativo ai soli ultimi dieci anni antecedenti la domanda di pensione“, nonché la violazione e falsa applicazione del principio di legalità e, infine, l’omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, e, in particolare, l’omessa motivazione sulla dedotta violazione e falsa interpretazione dell’art. 20 legge citata.
1.1. A quest’ultimo riguardo, deduce che, nel corso del giudizio di appello, aveva richiamato un precedente di questa Corte (Cass., 13 gennaio 2009, n. 501), in cui si è affermato il principio secondo il quale la Cassa può rettificare gli importi della pensione liquidata, purché ciò avvenga limitatamente agli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda di pensione (rectius: “dalla liquidazione della pensione, che è l’atto su cui incide la rettifica“, così la sentenza).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del principio di buona fede e correttezza che deve improntare ogni rapporto giuridico e, quindi, anche il rapporto previdenziale esistente tra la Cassa ed i propri iscritti, nonché la violazione dell’art. 2043 c.c., degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., anche sotto il profilo dell’insufficiente e erronea motivazione su un punto decisivo della controversia.
2.1. Rileva che i contributi relativamente agli anni per cui vi era stato il parziale versamento erano stati calcolati dalla stessa Cassa; che si trattava di somme irrisorie (Euro 9,68 per il 1966, Euro 9,68 per il 1967, Euro 16,40 per il 1968, Euro 18,98 per il 1969, Euro 8,82 per il 1971, Euro 16,52 per il 1972, Euro 52,48 per il 1973 e Euro 67,15 per il 1974), di cui peraltro non poteva conoscere l’erroneità, essendo in quegli anni gli importi determinati dai funzionari della cassa, i quali avevano anche il compito di iscrivere a ruolo eventuali differenze e di avviare la riscossione coattiva; che era stato informato dell’erronea contribuzione solo nel giugno 2003, quando era già maturata la prescrizione del diritto della Cassa di esigere i contributi omessi, e dopo aver ricevuto la nota del 29/11/2002, con cui la Cassa gli aveva comunicato un’ipotesi di calcolo di pensione di diverso importo. La Corte era incorsa in errore non avendo valutato tutte le circostanze del caso concreto, da cui emergeva anche una responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’ente convenuto.
3. Con il ricorso incidentale, la Cassa censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 576/1980, nonché per contraddittorietà della motivazione. Assume che erroneamente la Corte ha ritenuto sussistente il diritto dell’avvocato alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1/10/2002, ovvero dal primo giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni di età, anziché dal 1/1/2003, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tanto requisito anagrafico quanto quello contributivo si erano perfezionati. Chiede altresì la modifica della sentenza nella parte in cui aveva parzialmente compensato le spese del giudizio.
4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e va quindi accolto, con conseguente assorbimento del secondo.
Deve in primo luogo essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Cassa, con riferimento al primo motivo del ricorso principale, in quanto il richiamo alla sentenza n. 501/2009 prospettato dallo I. introdurrebbe una questione nuova, come tale inammissibile, oltre che priva della necessaria autosufficienza, dal momento che il ricorrente non ha trascritto il testo dell’atto o del verbale in cui la questione sarebbe stata per la prima volta introdotta in giudizio.
4.1. Al riguardo, deve rammentarsi che, nel rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello, stabilito dal secondo comma dell’art. 437 c.p.c., concerne soltanto le eccezioni in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d’ufficio, e non anche le cosiddette eccezioni improprie o mere difese (Cass. 18 giugno 2002 n. 8855; Cass. 7 luglio 2001 n. 9238), le quali ben possono essere dedotte anche per la prima volta in appello, purché i fatti su cui si fondino “risultino essere stati già acquisiti agli atti nel corso del giudizio di primo grado previo rituale e tempestivo esercizio del potere di allegazione” (v. Cass. 17 giugno 2003 n. 9684, cfr. Cass. S.U. 3 febbraio 1998, n. 1099). In ordine, poi al concetto di eccezione in senso stretto, è stato affermato che in esso rientrano “soltanto quelle come tali espressamente definite dalla legge, nonché quelle corrispondenti all’esercizio di un diritto potestativo” (v. Cass. 21 agosto 2004, n. 16501; Cass. S.U. 27 luglio 2005, n. 15661). Infine, deve senz’altro ammettersi che la doglianza afferente alla pretesa erronea interpretazione di norme giuridiche può essere eccepita in grado d’appello, non trattandosi di eccezione in senso proprio preclusa dall’art. 437 cod. proc. civ., atteso il dovere del giudice di appello di verificare la correttezza dell’interpretazione ed applicazione della norma da parte del giudice di primo grado, fermi restando i fatti ritualmente e tempestivamente allegati (cfr., Cass., 19 febbraio 2004, n. 3284; Cass., 29 maggio 2006, n. 12728; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4127).
4.2. E che non sussiste la preclusione invocata dalla Cassa, lo si desume altresì dal rilievo che il vizio di “ultra” ed “extra” petizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua “potestas decidendi“, resta libero non solo d’individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, bensì di rilevare altresì, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (Cass., 20 agosto 2003, n. 12265; Cass., 13 settembre 2012, n. 15365).
4.3. Ora, fin dal giudizio di primo grado, come si rileva dalla stessa sentenza impugnata, la questione oggetto del giudizio era (ed è) costituita dal diritto della Cassa (preteso da quest’ultima e negato dal professionista) di escludere dal computo degli anni di contribuzione, specificamente indicati in ricorso, quelli per i quali vi era stato un versamento solo parziale di contributi, non più ricevibili in quanto prescritti. Il thema decidendum è dunque segnato dall’accertamento della sussistenza di tale diritto, rispetto al quale il giudice è tenuto a verificarne i presupposti, nell’ambito delle allegazioni delle parti tempestivamente proposte, senza essere vincolato, nella determinazione della norma applicabile, alle loro stesse indicazioni (cfr. Cass., 19 febbraio 2004, n. 3284 in cui si precisa che attiene all’obbligo del giudice di applicare al caso concreto la norma giuridica che contempli in via generale ed astratta la relativa fattispecie ex art. 113 c.p.c.).
4.4. Alla luce di questi principi, il richiamo all’art. 20 della legge n.576/1980, che prevede la facoltà dell’ente previdenziale di controllare, all’atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni, non introduce una questione nuova, ma costituisce piuttosto una mera sollecitazione del potere del giudice di verificare la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla legge per l’esercizio del potere della Cassa di escludere gli anni di contribuzione in questione dal calcolo della pensione.
4.5. Né può ritenersi che il rilievo di un limite temporale all’esercizio del detto diritto costituisca elemento costitutivo di un’eccezione di prescrizione rimessa alla disponibilità della parte che, in quanto non sollevata tempestivamente dal soggetto interessato (nella specie, il professionista), nel ricorso introduttivo del giudizio, sarebbe ormai preclusa.
4.6. La qualità di ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994 della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense non esclude la natura pubblicistica (derivante dalle finalità della contribuzione) del rapporto previdenziale tra la Cassa ed il proprio iscritto (cfr. Cass., Sez. Un., ord. 20 giugno 2012, n. 10132; v. pure Cass., 13 gennaio 2009, n. 501). In conseguenza di tale natura – e tenuto conto anche della formulazione della norma, che non avrebbe senso se si ritenesse meramente confermativa delle norme civilistiche sulla prescrizione, la quale, se eccepita dall’interessato, opera normalmente senza che occorra una norma la quale caso per caso debba ricordarlo -, deve ritenersi che la prescrizione in esame, sia con riguardo al diritto della Cassa di pretendere i contributi omessi (art. 19) (e dello stesso contribuente di provvedere al loro tardivo versamento), sia con riguardo al potere dell’ente di rettificare l’importo della pensione, è soggetta al regime pubblicistico della irrinunciabilità e della rilevabilità anche di ufficio, il che è perfettamente consono allo spiccato carattere pubblicistico del rapporto previdenziale per il quale l’ordinamento giuridico esige, per la certezza dei rapporti tra ente gestore e cittadini, che non sia lasciata alla discrezione dell’interessato la possibilità di far valere o non far valere l’avvenuta prescrizione (Cfr., in generale, Cass., 6 dicembre 1995, n. 12538; Cass., 18 novembre 1997, n. 11479; Cass., 5 ottobre 1998, n. 9865; cfr. con riferimento al limite temporale del quinquennio fissato ex art. 22 l. n. 576/1980 al potere della Cassa di verificare la sussistenza del requisito della continuità dell’esercizio della libera professione, con la conseguenza che possono essere resi inefficaci per mancanza del detto requisito solo i contributi che cadono nel quinquennio precedente la data della revisione, Cass., Sez. Un., 21 giugno 2005, n. 13289, e Cass., 20 settembre 1999, n. 10164).
4.7. A maggior ragione, deve ritenersi senz’altro ammissibile il riferimento alla sentenza n. 501/2009, che offre un’interpretazione della suddetta norma, senza che ciò implichi un ampliamento del thema decidendum o un’inammissibile mutamento della domanda, dovendosi peraltro rammentare che le parti, con le successive difese, sia scritte che orali, possono illustrare anche con nuovi argomenti e nuovi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali le domande e le eccezioni già ritualmente acquisite al processo.
5. Nel caso in esame, nel ricorso per cassazione, nella parte destinata alla sommaria esposizione dei fatti di causa, non contestata ex adverso, sono riportati tutti gli elementi fattuali della fattispecie con la precisa indicazione della documentazione prodotta in giudizio (corrispondenza intercorsa tra l’avvocato e la Cassa, delibere del consiglio di amministrazione della Cassa e della Giunta esecutiva, entità degli importi non versati, anni di riferimento della parziale contribuzione) e della sua attuale collocazione nel presente giudizio, con la conseguenza che, per un verso, i fatti da valutare ai fini dell’applicazione dell’art. 20 l.cit. sono stati compiutamente allegati, e, per altro verso, non sussiste il lamentato difetto di autosufficienza, avendo peraltro la parte riportato, sempre nel corpo del ricorso per cassazione e sia pure sinteticamente, i termini in cui è stata sollevata la questione della violazione della norma citata.
6. L’art.20 della legge n.576/1980, sotto la rubrica “Controllo delle comunicazioni” prevede quanto segue: “La cassa ha facoltà di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all’atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d’affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all’iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui ali articolo 17, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta“.
6.1. La norma, che appare coerente con il disposto del precedente art. 19 – secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni, e che per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23. (su cui v. Cass., 16 marzo 2011, n. 6259; Cass., 17 aprile 2007, n. 9113) -, è stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte, la quale ha ritenuto che il potere della Cassa di rettificare la misura della pensione da essa liquidata può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale, secondo quanto è dato desumere dall’art. 20 della legge n. 876 del 1980, che prevede la facoltà dell’ente previdenziale di controllare, all’atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni. (Cass., 13 gennaio 2009, n. 501).
6.2. In particolare, la Corte ha escluso che la Cassa possa in ogni tempo incidere sul rapporto previdenziale, affermando che la rettificabilità senza limiti temporali della posizione previdenziale-contributiva dell’iscritto in tanto può essere esercitata in quanto specificamente prevista da una puntuale disposizione, ed ha aggiunto che l’ordinamento della Cassa non presenta traccia di una siffatta disposizione, con riferimento all’ipotesi di errore nella misura dei contributi accreditati. Al contrario, l’art. 20 citato offre un’indicazione in senso opposto, laddove attribuisce alla Cassa la facoltà di controllare, all’atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni. Il che depone per l’esistenza di un limite temporale all’esercizio di tale potere in un’ottica di prevalenza dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto all’esigenza di far valere, senza limiti di tempo, la esatta corrispondenza della posizione contributiva-previdenziale alle regole disciplinanti la sua configurazione. Ciò a differenza di quanto è invece previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, a proposito delle gestioni affidate all’INPS, in ragione della diversa natura giuridica degli enti gestori, che giustifica una diversa disciplina in cui – per l’ente di gestione con personalità di diritto privato – si esalta il criterio dell’efficienza affidata alla responsabilità e diligenza del gestore, facendo salva per lo stesso la possibilità di rettifica in ogni tempo solo in presenza di fondamentali interessi pubblici quali quelli sottesi al divieto di esercizio professionale in regime d’incompatibilità (L. n. 319 del 1975, art. 2, comma 3, cit.).
6.3. Tali principi si attagliano, sia pure con gli adattamenti resi necessari dalla diversità della fattispecie, al caso in esame, in cui al momento della ammissione alla pensione di vecchiaia, disposta dalla Giunta esecutiva nella seduta del 29 aprile 2003, sono stati esclusi dal calcolo della pensione gli anni di contribuzione ed i relativi redditi professionali dichiarati negli anni 1966-1969 e 1971-1974 a causa di una parziale omissione contributiva.
6.4. È infatti evidente che l’esclusione degli anni di contribuzione e la conseguente rideterminazione dell’importo della pensione, in misura diversa ed inferiore rispetto a quanto comunicato dalla stessa Cassa allo I. in data 29/11/2002, è il risultato dell’esercizio tardivo del potere di controllo affidato alla Cassa dall’art. 20 citato, in quanto compiuto relativamente ad anni anteriori al decennio dalla domanda di pensione.
7. Non induce una diversa interpretazione l’argomento addotto dalla resistente, secondo cui il disposto dell’art. 2 della legge n. 576/1980, che riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, stia a significare che tanto la iscrizione quanto la contribuzione debbano essere effettive e, con particolare riferimento a quest’ultima, che questa debba essere esattamente quella dovuta, con la conseguenza che la parziale omissione ne imporrebbe la totale esclusione ai fini del calcolo.
7.1. Tale interpretazione contrasta sia con il tenore letterale della norma – l’aggettivo effettivo non è sinonimo di integrale, dal momento che esso non contiene alcun riferimento ad una misura – sia con la mancanza di una norma che sanzioni, con la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività di iscrizione alla Cassa, il parziale pagamento dei contributi, ma prevede soltanto il pagamento di somme aggiuntive (in tal senso Cass., 10 aprile 2012, n. 5672; Cass., 2 dicembre 2013, n. 26962). In ogni caso, la tesi sostenuta dalla Cassa non è coerente con il sistema, dovendosi la norma in esame leggere nel contesto delle altre disposizioni, e precipuamente dell’art. 20 l. n. 576/1980, che attribuisce all’ente il potere di rettificare l’importo della pensione, richiedendo al professionista la documentazione necessaria, per effettuare gli opportuni controlli, entro un preciso limite di tempo, nonché dell’art. 22 della legge cit., che attribuisce alla Cassa il potere di dichiarare inefficaci i soli contributi che cadono nel quinquennio precedente la data della verifica della mancanza di continuità dell’esercizio della professione forense (sul punto, Cass., sez. Un., n. 13289/2005, cit.).
7.2. Del pari è insufficiente a sostenere l’interpretazione propugnata dalla Cassa l’argomento per il quale, a seguire la soluzione indicata dalle pronunce n. 5672/2012 e n. 26962/2013, basterebbe il versamento di un minimo contributo (“numno uno“) perché il professionista si veda conteggiato l’intero anno di contribuzione, con conseguenti riflessi negativi sull’intera categoria dei professionisti iscritti, e ciò in aperta contraddizione con la “logica” della previdenza professionale, che è improntata a principi solidaristici: si tratta invero di un inconveniente dovuto, come già sottolineato nelle predette sentenze, alla mancanza, nell’ambito della legge professionale, di una disposizione che preveda espressamente l’annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione. Esso è comunque superabile attraverso l’adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, con i mezzi di cui la Cassa stessa dispone e nei limiti temporali fissati dal sistema della previdenza forense, i quali sono evidentemente dettati non solo a garanzia dell’ente, cui non possono affidarsi indagini su periodi lontani nel tempo per le oggetti ve difficoltà degli accertamenti, ma anche a tutela dell’assicurato, al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa la prova dell’esattezza delle contribuzioni versate. Il tutto in un’ottica di prevalenza dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell’esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, della posizione contributiva – previdenziale alle regole disciplinanti la sua configurazione.
8. Infine, deve ritenersi inammissibile la produzione da parte della Cassa, con la memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., del “Regolamento per la costituzione di rendita vitalizia in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione“, trattandosi di documento che non attiene alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso o del controricorso (art. 372 c.p.c.). Del pari inammissibile è la questione riguardante l’applicabilità, alla fattispecie in esame, del detto regolamento, approvato con decreto ministeriale nel luglio del 2006 ed entrato in vigore “dal 1 giorno del mese successivo a quello di approvazione ministeriale“, in quanto i fatti in esame sono caduti in epoca precedente all’entrata in vigore del detto regolamento. Peraltro, la questione difetta di autosufficienza, non essendovi traccia della stessa nella sentenza impugnata e non avendo la parte indicato in quale atto difensivo o verbale di causa ed in che termini essa sarebbe stata prospettata nelle precedenti fasi di merito.
9. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie attenendosi al principio di diritto per cui, “in caso di mancato esercizio del potere di rettifica dei contributi versati dal professionista da parte della Cassa nel termine fissato dall’art. 20 l. cit., gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo”.
10. Conseguentemente, deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale, il quale ha ad oggetto la esatta individuazione del dies a quo di decorrenza della pensione, il quale è strettamente collegato all’accertamento, demandato al giudice di merito, del momento in cui si è perfezionato il requisito contributivo.
11. In sede di discussione orale il difensore della Cassa ha chiesto che sia disposta la cancellazione di frasi ritenute offensive contenute nella memoria ex articolo 178 c.p.c. del ricorrente.
La Corte reputa fondata la richiesta, alla luce del disposto dell’art. 89 c.p.c., secondo cui “negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive” (comma 1) e che “il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive” (comma 2, prima parte).
11.1. Ed invero, in conformità a costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi può essere disposta, ex art. 89 c.p.c., anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di Cassazione, rientrando essa nei poteri officiosi del giudice (Cass. 16 marzo 2005 n. 5677; Cass. 20 gennaio 2004, n. 805; Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954; Cass., 4 giugno 2007, n. 12952).
In particolare, la seguente espressione: “insostenibile tesi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, che di certo non fa onore agli avvocati che l’hanno rappresentata” (ultimo periodo di pag. 8 e inizio di pag. 9 della memoria ex art. 378 c.p.c.), è senz’altro “sconveniente“, poiché, oltre a non avere alcuna relazione con l’esercizio della difesa, appare diretta a screditare il valore della controricorrente e del suo difensore, in contrasto con le esigenze dell’ambiente processuale (cfr. Cass. 18 novembre 2000, n. 14942), e, ancor di più, con il legame assistenziale e solidaristico che lega il ricorrente, in quanto avvocato, alla stessa Cassa.
Deve, per l’effetto, ordinarsi la cancellazione delle espressioni sopra trascritte.
12. La regolamentazione delle spese del presente giudizio è rimessa al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Dispone a norma dell’art. 89 c.p.c. la cancellazione della frase “insostenibile tesi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, che di certo non fa onore agli avvocati che l’hanno rappresentata“, contenuta negli ultimi due righi di pagina 8 ed in parte del primo rigo di pagina 9 della memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente.

Ultimo aggiornamento Martedì 12 Maggio 2015 12:31