

Quanto al correlato principio di proporzionalità dell'azione amministrativa il TAR Bologna insegna in sentenza 4482/2008: "4.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che tanto la richiamata Ordinanza n. 173/98 del Consiglio di Stato, quanto le deduzioni di parte ricorrente – così come precisate soprattutto in sede di memoria conclusiva – si richiamano, nella sostanza, al principio di proporzionalità dell’attività amministrativa, all’epoca di adozione del provvedimento controverso non ancora definitivamente affermato nell’ordinamento giuridico interno, per effetto della attività interpretativa della giurisprudenza e del successivo recepimento dei principi del diritto comunitario, testualmente disposto dall’art. 1 della legge n. 241/90, così come novellato dall’art. 1 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
4.2. Orbene e con riferimento proprio ai provvedimenti amministrativi incidenti sulle c.d. licenze di pubblico esercizio, la giurisprudenza amministrativa ha, poi, espressamente chiarito che < l'applicabilità di tale principio, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia impone, invero, un'indagine c.d. "trifasica", che dopo l'accertamento della necessità della misura, nonché della sua idoneità allo scopo da raggiungere conduca all'individuazione della misura strettamente proporzionata con il fine da raggiungere; in applicazione di tale principio l'opzione preferita nell'arco delle possibili scelte da parte della procedente Autorità deve inderogabilmente coincidere con "la misura più mite", sicché lo strumento in concreto prescelto non superi la soglia di quanto appaia necessario per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito> (così, da ultimo : T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 31 gennaio 2007, n. 160, che richiama Corte di Giustizia, Grande Sezione, 6 dicembre 2005 nei procedimenti riuniti C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA ed altri).
4.3. Il provvedimento impugnato non pare – come già rilevato in sede cautelare dal Consiglio di Stato – rispondere agli anzidetti canoni, sotto il profilo dell’idoneità della misura e del sacrificio imposto al privato, in rapporto al soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito, in quanto pone, per l’appunto, a carico del solo soggetto privato l’intero onere della misura disposta in funzione dell’ordine e della quiete pubblica (riduzione dell’orario di apertura dell’esercizio), senza preoccuparsi di individuare possibili e ulteriori (alternativi e/o complementari) accorgimenti di natura preventiva, da approntarsi a cura delle Amministrazioni pubbliche preposte e atti a ridurre il peso del suddetto onere addossato al privato".
ANCHE IL LEGISLATORE, COME IL PRIVATO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA ORMAI DA RISPETTARE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'
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