Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Cass. 5975/13: avvocato non paga sempre Cassaforense per redditi da consigliere d'amministrazione

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

(da www.servizi-legali.it )

La Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 5975/2013, depositata l'11 marzo 2013, ha chiarito che l'avvocato membro di un consiglio di amministrazione di società non paga sempre e comunque contributi alla Cassa forense per i redditi che gli derivano dalla partecipazione al detto consiglio di amministrazione. In particolare, non li deve pagare se non sia provato che in concreto l'attività svolta quale componente del consiglio di amministrzione della società abbia assunto connotati tali da essere oggettivamente ricondotta a quella "tipica" della professione, sì che i relativi redditi e volumi di affari debbano essere assoggettati a contribuzione ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge n. 576 del 1980. Nel definire il concetto di attività "tipica" d'avvocato che porta alla detta contribuzione, la sentenza n. 5975/2013 della Cassazione si richiama alla dominante giurisprudenza che la individua in tutte quelle attività le quali, rispetto all'esercizio della professione stricto sensu d'avvocato (atività riservate) non siano "del tutto estranee".

Dunque la Cassazione ritiene doverosa una interpretazione evolutiva in chiave sociologica della locuzione "reddito professionale" di cui agli artt. 10 e 11 della l. n. 576 del 1980.

Interessante il fatto che la sentenza 5975/2013 richiami altra sentenza della Cassazione (la n. 14684/2012) per la quale, al fine di stabilire se i redditi prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, il concetto di "esercizio della professione" debba essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni cui risale la normativa "di sistema" dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali; evoluzione che ha comportato (come opportunamente sottolineato in dottrina) la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro titpico iniziale. Ne consegue che nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione.

Sembra necessario chiarire una volta per tutte il differente ambito dell'attività "tipica" e dell'attività "riservata": secondo me l'attività non "riservata" potrebbe esser chiamata "correlata" e non dovrebbe esser chiamata "tipica" !

 

... e ricorda, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto"concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni).  Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

 

 

Pubblicità


Annunci

E' tanto facile avere simpatia per la sofferenza. E tanto difficile avere simpatia per il pensiero (O. Wilde)