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VICEDIRIGENZA: bozza di richiesta tentativo di conciliazione

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-VICEDIRIGENZA- {mosimage}  -VICEDIRIGENZA-
Potrebbe interessare molti "avvocati-part-time" o aspiranti tali, nonchè moltissimi funzionari dipendenti di enti pubblici (in primo luogo ministeriali), una bozza di richiesta di tentativo di conciliazione per ottenere la qualifica di vicedirigente e il risarcimento danni per mancato pregresso riconoscimento della qualifica e dei correlati corrispettivi (oltre alla perdita di chances). Leggi di seguito una bozza per la presentazione della quale non è richiesto il patrocinio di avvocato...
per un commento scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Spett.le
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Provinciale del Lavoro
Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro
Via ...........
.........
(raccomandata a.r.)

Spett.le
Ministero ...
(raccomandata a.r.)

Oggetto:
richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc e art. 65 e 66 d.lvo n. 165/2001.

Il sottoscritto dott. ........, nato a ... il ......., cod. fisc. ...........,

in servizio presso il Ministero ....., Dipartimento ....., Direzione generale .........,

Unità operativa ......, in ..., via ...., n. ..., in qualità di dipendente del Ministero

......, già inquadrato nella IX qualifica funzionale ed attualmente nell’area C, posizione

economica C3 super, così inquadrato già in attuazione del CCNL 1998-2001 del comparto

Ministeri introduttivo dell’accorpamento delle posizioni di lavoro per aree professionali,

chiede il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nella nuova e separata area della

vicedirigenza con decorrenza dell'attribuzione della qualifica di vicedirigente dalla data

di entrata in vigore della l. 15/7/2002, n. 145, ad ogni effetto giuridico ed economico,

nonché, dalla medesima data, il risarcimento del danno per mancato pregresso pagamento delle

differenze retributive correlate al diritto alla vicedirigenza ed il risarcimento del danno

da perdita di chances di carriera, risarcimenti da quantificare nel complesso, ad oggi e

salvi incrementi futuri, almeno nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila).
La pretesa

del sottoscritto si fonda sull’art. 17-bis, comma 1, del d.lvo 165/2001 del 2001 (introdotto

dall’art. 7, comma 3, della legge 15/7/2002, n. 145) il quale nel testo vigente (risultante

dalla modifica operata dall'art. 14-octies del d.l. 30/6/2005, n. 115, nel testo integrato

dalla relativa legge di conversione) recita: “La contrattazione collettiva del comparto

ministeri disciplina l’istituzione dì un’apposita separata area della vicedirigenza nella

quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia

maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti

qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prma applicazione la

disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso

degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per

l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai

vicedirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17”.
Il sottoscritto, funzionario con rapporto di lavoro in corso presso il Ministero .......

alla data di entrata in vigore della l. 15/7/2002, n. 145, conformemente a quanto sancito

dalla richiamata normativa, e come risulta dallo Stato matricolare, ha maturato ampiamente i

5 anni di anzianità richiesti nella posizione lavorativa C3, o comunque nella corrispondente

ex qualifica funzionale IX.
Inoltre, il medesimo, è in possesso di diploma di laurea in

giurisprudenza ed è acceduto alla ex carriera direttiva a mezzo di procedura concorsuale che

prevedeva la laurea come presupposto d’ammissione al concorso.
L’art. 7, comma 3, della legge 15/7/2002, n. 145, introducendo l’art. 17-bis nel d.lvo

165/2001, prevede una disciplina anche contrattuale, attraverso il ccnl del comparto

ministeri, della separata area della vicedirigenza, già istituita dal citato art. 7. Non

condiziona, però, il diritto a vedersi riconoscere la qualifica di vicedirigente, con

correlative attribuzioni retributive, al sopravvenire del ccnl che disciplini l'area della

vicedirigenza.
La tempistica della disciplina per ccnl della vicedirigenza è espressamente scandita dall’

art. 10 della richiamata legge 145/2002, il cui comma 3 dispone: “La disciplina relativa

alle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 7, che si applicano a decorrere dal periodo

contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente

legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del

Ministro per la funzione pubblica  all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all’importo massimo delle

risorse finanziarie da destinarvi”. Con ciò si individua la data del 31 dicembre 2005

(infatti alla data di entrata in vigore della l. 145/2002 vigeva il ccnl comparto ministeri

2002/2005, con effetti fino al 31/12/2005) come data a partire dalla quale, nei confronti

dell'attuale istante: 1) è qualificabile illecito il ritardo nella individuazione delle

OO.SS. rappresentative legittimate a partecipare al tavolo contrattuale con l'ARAN al fine

della disciplina contrattuale della vicedirigenza in separata area del ccnl Ministeri; 2) è

qualificabile illecito il mancato avvio della trattativa tra ARAN e le OO.SS. individuate

come legittimate a partecipare al tavolo contrattuale; 3) è qualificabile illecita la

conseguente perdurante carenza di disciplina attraverso ccnl della -già istituita per legge-

nuova area della vicedirigenza; 4) è qualificabile illecita la perdurante mancanza di una

correlativa attribuzione patrimoniale differenziale fondata direttamente su ccnl per i

titolari dei requisiti per la vicedirigenza.
Ma a prescindere dai tempi scanditi, come sopra, dall'art. 10, comma 3, della legge 145/2002

per la disciplina “contrattuale integrativa” della vicedirigenza, è doveroso riconoscere che

fin dalla data di entrata in vigore della legge 145/2002 si realizzò in capo all'attuale

istante il diritto soggettivo alla qualifica di vicedirigente (altrimenti non avrebbe senso

la immediata precettività -evidenziata da Trib. Roma 43399/2008- della disposizione

dell'ultimo periodo del primo comma  dell'art. 17-bis cit.) e al correlativo trattamento

economico che il Tribunale, come giudice del lavoro, potrà determinare equitativamente,

liquidando il risarcimento dei vari danni per mancata pregressa attribuzione ex art. 432

cpc. Ciò farà, come ha fatto il Tribunale di Roma in sent. 4399/2008, considerando in

special modo, una normale dinamica contrattuale nel tempo delle retribuzioni, nonché la

legittima aspettativa ad una progressione nella carriera professionale.
Non si ignora che il Tar del Lazio, sezione prima, adito da dipendenti del Ministero della

giustizia dell’area C (C2 e C3) per l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato (dal

Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro

dell’economia e delle finanze, anche nella qualità di rappresentanti legali del comitato di

settore per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato di cui all’art.

41, comma 2, del d.lvo 165/01), su atto di diffida che sollecitava l’emanazione della

direttiva contrattuale prevista dall’art. 10 l. 145/2002 per l’istituzione con ccnl dell’

area della vicedirigenza, ha riconosciuto, con sentenza n. 4266 del 21 marzo 2007,

pubblicata in data 10/5/2007, la titolarità, in capo ai dipendenti pubblici ricorrenti, di

un interesse qualificato ad aspirare all’accesso alla vicedirigenza, avendo quel giudice

riconosciuto che un tale interesse trova un suo preciso addentellato normativo che lo pone

su di un piano di maggiore specificità rispetto alla pretesa ad un semplice rinnovo

contrattuale.
Non si ignora che il TAR Lazio ha, dunque, accolto la pretesa, innanzi al medesimo azionata,

ed ha ordinato al Presidente del consiglio dei ministri, al Ministro per la funzione

pubblica  e al Ministro dell’economia e delle finanze, ciascuno per la parte di sua

competenza, di esercitare le proprie attribuzioni per riscontrare l’istanza di parte entro

sei mesi dalla notifica della detta sentenza 4266/2007.
Non si ignora che il TAR del Lazio ha affermato (incidentalmente e senza approfondire la

questione della possibile immediata precettività, in relazione a funzionari ministeriali,

dell’art. 17-bis, poiché il giudice amministrativo era chiamato solo a decidere sull’istanza

d’anullamento d’un “silenzio-rifiuto”) nella sentenza 4266/2007 che l’art. 7, comma 3, del

d.lvo 165/2001 “demanda, effettivamente, alla contrattazione collettiva l’istituzione della

vicedirigenza” ed ha assegnato all’atto di indirizzo di cui all’art. 41 del d.lvo 165/2001

la funzione di indicare all’ARAN, in una fase prenegoziale, obiettivi, risorse e

compatibilità di cui tenere conto in sede di negoziazione rispondendo all’esigenza di curare

l’interesse pubblico, inteso come perseguimento della migliore utilizzazione delle risorse

umane a disposizione dell’amministrazione, in relazione alle possibilità finanziarie di cui

questa dispone.
Ciò che si nega decisamente è che la decisione del TAR Lazio possa invocarsi per sostenere

che la posizione soggettiva del dott. Maurizio Perelli, nel chiedere l’inquadramento nella

vicedirigenza e il risarcimento per la mancata  pregressa attribuzione d’una correlativa

differente retribuzione e per lesione di chances di carriera, sia un interesse legittimo e

non un diritto soggettivo perfetto, azionabile innanzi al Tribunale  giudice del lavoro,

previo tentativo di conciliazione.
Col Tribunale di Roma (sent. 4399/2008) si evidenzia come si tratti, invece, di diritto

soggettivo e come esso sia coerente con l'avvenuta emissione degli atti amministrativi

preliminari  alla disciplina (per quanto demandata al ccnl del comparto Ministeri) della

nuova area, istituita per legge, e cioè con l'avvenuta emissione della direttiva del 15

marzo 2006 indirizzata all'ARAN per l'individuazione delle OO.SS. rappresentative della

vicedirigenza legittimate al tavolo contrattuale.
L’art. 17-bis, comma 1, del d.lvo 165/2001 e l’art. 10, comma 3, l. 145/2002, in realtà,

hanno conferito al personale laureato appartenente alle ex qualifiche funzionali VIII e IX

del comparto Ministeri, dotato della richiesta anzianità quinquennale, non un mero interesse

legittimo ma un pieno diritto soggettivo ad ottenere il riconoscimento della propria

posizione lavorativa (qualifica di vicedirigenti) ed economica, pur nella perdurante assenza

di una disciplina pattizia da ccnl.
Pertanto, l’inquadramento dell'istante in detta nuova

posizione professionale costituisce, senza dubbio, atto dovuto da parte dell’Amministrazione

dei Trasporti, essendo il medesimo istante titolare dei requisiti individuati dalla

normativa di riferimento sin dalla data di entrata in vigore della l. 145/2002.
Tutto ciò premesso e considerato, l'odierno istante, in qualità di funzionario inquadrato

per quanto risulta dal foglio matricolare, dal Ministero ...... come appartenente alla area

C, posizione lavorativa C3 super, intende ricorrere innanzi al Tribunale civile di Roma in

funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere, con decorrenza dalla data di entrata in

vigore della legge 145/2002, l’inquadramento nella separata area della vicedirigenza, ai

sensi dell’art. 7, comma 3, della l. 15 luglio 2002 n. 145, nonché il risarcimento dei danni

tutti subiti e subendi, non solo dal punto di vista della mancata retribuzione economica, ma

anche sotto il profilo del danno da perdita di chance di carriera.
A tale ultimo riguardo

evidenzia come il maturato ritardo, per colposa inerzia delle citate pubbliche

amministrazioni, ad oggi, nell’avvio e nella conclusione della contrattazione collettiva di

disciplina della separata area della vicedirigenza, abbia già comportato per l'istante, una

serie di danni non solo dal punto di vista strettamente economico, ma anche con riferimento

alla perdita di chance di carriera, con privazione della concreta possibilità di ulteriori

sviluppi e/o progressioni nell’attività lavorativa: è evidente, infatti, che l’inquadramento

come vicedirigente avrebbe comportato mansioni più importanti e maggiori poteri decisionali.
Ciò premesso il sottoscritto chiede di esperire il tentativo di conciliazione richiesto

dall'art. 410 c.pc. e art. 65 d.lvo. n. 165/2001 al fine di ottenere soddisfazione dei suoi

diritti.
L'istante nomina componente del Collegio di conciliazione l’avv. ...........,

codice fiscale ....,con studio in ............... Elegge domicilio, ai fini delle

comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione, presso lo studio legale ..........




firma

 

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