Spett.le
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Provinciale del Lavoro
Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro
Via ...........
.........
(raccomandata a.r.)
Spett.le
Ministero ...
(raccomandata a.r.)
Oggetto:
richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc e art. 65 e 66 d.lvo n. 165/2001.
Il sottoscritto dott. ........, nato a ... il ......., cod. fisc. ...........,
in servizio presso il Ministero ....., Dipartimento ....., Direzione generale .........,
Unità operativa ......, in ..., via ...., n. ..., in qualità di dipendente del Ministero
......, già inquadrato nella IX qualifica funzionale ed attualmente nell’area C, posizione
economica C3 super, così inquadrato già in attuazione del CCNL 1998-2001 del comparto
Ministeri introduttivo dell’accorpamento delle posizioni di lavoro per aree professionali,
chiede il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nella nuova e separata area della
vicedirigenza con decorrenza dell'attribuzione della qualifica di vicedirigente dalla data
di entrata in vigore della l. 15/7/2002, n. 145, ad ogni effetto giuridico ed economico,
nonché, dalla medesima data, il risarcimento del danno per mancato pregresso pagamento delle
differenze retributive correlate al diritto alla vicedirigenza ed il risarcimento del danno
da perdita di chances di carriera, risarcimenti da quantificare nel complesso, ad oggi e
salvi incrementi futuri, almeno nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila).
La pretesa
del sottoscritto si fonda sull’art. 17-bis, comma 1, del d.lvo 165/2001 del 2001 (introdotto
dall’art. 7, comma 3, della legge 15/7/2002, n. 145) il quale nel testo vigente (risultante
dalla modifica operata dall'art. 14-octies del d.l. 30/6/2005, n. 115, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione) recita: “La contrattazione collettiva del comparto
ministeri disciplina l’istituzione dì un’apposita separata area della vicedirigenza nella
quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia
maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti
qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prma applicazione la
disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso
degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per
l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai
vicedirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17”.
Il sottoscritto, funzionario con rapporto di lavoro in corso presso il Ministero .......
alla data di entrata in vigore della l. 15/7/2002, n. 145, conformemente a quanto sancito
dalla richiamata normativa, e come risulta dallo Stato matricolare, ha maturato ampiamente i
5 anni di anzianità richiesti nella posizione lavorativa C3, o comunque nella corrispondente
ex qualifica funzionale IX.
Inoltre, il medesimo, è in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza ed è acceduto alla ex carriera direttiva a mezzo di procedura concorsuale che
prevedeva la laurea come presupposto d’ammissione al concorso.
L’art. 7, comma 3, della legge 15/7/2002, n. 145, introducendo l’art. 17-bis nel d.lvo
165/2001, prevede una disciplina anche contrattuale, attraverso il ccnl del comparto
ministeri, della separata area della vicedirigenza, già istituita dal citato art. 7. Non
condiziona, però, il diritto a vedersi riconoscere la qualifica di vicedirigente, con
correlative attribuzioni retributive, al sopravvenire del ccnl che disciplini l'area della
vicedirigenza.
La tempistica della disciplina per ccnl della vicedirigenza è espressamente scandita dall’
art. 10 della richiamata legge 145/2002, il cui comma 3 dispone: “La disciplina relativa
alle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 7, che si applicano a decorrere dal periodo
contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del
Ministro per la funzione pubblica all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all’importo massimo delle
risorse finanziarie da destinarvi”. Con ciò si individua la data del 31 dicembre 2005
(infatti alla data di entrata in vigore della l. 145/2002 vigeva il ccnl comparto ministeri
2002/2005, con effetti fino al 31/12/2005) come data a partire dalla quale, nei confronti
dell'attuale istante: 1) è qualificabile illecito il ritardo nella individuazione delle
OO.SS. rappresentative legittimate a partecipare al tavolo contrattuale con l'ARAN al fine
della disciplina contrattuale della vicedirigenza in separata area del ccnl Ministeri; 2) è
qualificabile illecito il mancato avvio della trattativa tra ARAN e le OO.SS. individuate
come legittimate a partecipare al tavolo contrattuale; 3) è qualificabile illecita la
conseguente perdurante carenza di disciplina attraverso ccnl della -già istituita per legge-
nuova area della vicedirigenza; 4) è qualificabile illecita la perdurante mancanza di una
correlativa attribuzione patrimoniale differenziale fondata direttamente su ccnl per i
titolari dei requisiti per la vicedirigenza.
Ma a prescindere dai tempi scanditi, come sopra, dall'art. 10, comma 3, della legge 145/2002
per la disciplina “contrattuale integrativa” della vicedirigenza, è doveroso riconoscere che
fin dalla data di entrata in vigore della legge 145/2002 si realizzò in capo all'attuale
istante il diritto soggettivo alla qualifica di vicedirigente (altrimenti non avrebbe senso
la immediata precettività -evidenziata da Trib. Roma 43399/2008- della disposizione
dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 17-bis cit.) e al correlativo trattamento
economico che il Tribunale, come giudice del lavoro, potrà determinare equitativamente,
liquidando il risarcimento dei vari danni per mancata pregressa attribuzione ex art. 432
cpc. Ciò farà, come ha fatto il Tribunale di Roma in sent. 4399/2008, considerando in
special modo, una normale dinamica contrattuale nel tempo delle retribuzioni, nonché la
legittima aspettativa ad una progressione nella carriera professionale.
Non si ignora che il Tar del Lazio, sezione prima, adito da dipendenti del Ministero della
giustizia dell’area C (C2 e C3) per l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato (dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro
dell’economia e delle finanze, anche nella qualità di rappresentanti legali del comitato di
settore per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato di cui all’art.
41, comma 2, del d.lvo 165/01), su atto di diffida che sollecitava l’emanazione della
direttiva contrattuale prevista dall’art. 10 l. 145/2002 per l’istituzione con ccnl dell’
area della vicedirigenza, ha riconosciuto, con sentenza n. 4266 del 21 marzo 2007,
pubblicata in data 10/5/2007, la titolarità, in capo ai dipendenti pubblici ricorrenti, di
un interesse qualificato ad aspirare all’accesso alla vicedirigenza, avendo quel giudice
riconosciuto che un tale interesse trova un suo preciso addentellato normativo che lo pone
su di un piano di maggiore specificità rispetto alla pretesa ad un semplice rinnovo
contrattuale.
Non si ignora che il TAR Lazio ha, dunque, accolto la pretesa, innanzi al medesimo azionata,
ed ha ordinato al Presidente del consiglio dei ministri, al Ministro per la funzione
pubblica e al Ministro dell’economia e delle finanze, ciascuno per la parte di sua
competenza, di esercitare le proprie attribuzioni per riscontrare l’istanza di parte entro
sei mesi dalla notifica della detta sentenza 4266/2007.
Non si ignora che il TAR del Lazio ha affermato (incidentalmente e senza approfondire la
questione della possibile immediata precettività, in relazione a funzionari ministeriali,
dell’art. 17-bis, poiché il giudice amministrativo era chiamato solo a decidere sull’istanza
d’anullamento d’un “silenzio-rifiuto”) nella sentenza 4266/2007 che l’art. 7, comma 3, del
d.lvo 165/2001 “demanda, effettivamente, alla contrattazione collettiva l’istituzione della
vicedirigenza” ed ha assegnato all’atto di indirizzo di cui all’art. 41 del d.lvo 165/2001
la funzione di indicare all’ARAN, in una fase prenegoziale, obiettivi, risorse e
compatibilità di cui tenere conto in sede di negoziazione rispondendo all’esigenza di curare
l’interesse pubblico, inteso come perseguimento della migliore utilizzazione delle risorse
umane a disposizione dell’amministrazione, in relazione alle possibilità finanziarie di cui
questa dispone.
Ciò che si nega decisamente è che la decisione del TAR Lazio possa invocarsi per sostenere
che la posizione soggettiva del dott. Maurizio Perelli, nel chiedere l’inquadramento nella
vicedirigenza e il risarcimento per la mancata pregressa attribuzione d’una correlativa
differente retribuzione e per lesione di chances di carriera, sia un interesse legittimo e
non un diritto soggettivo perfetto, azionabile innanzi al Tribunale giudice del lavoro,
previo tentativo di conciliazione.
Col Tribunale di Roma (sent. 4399/2008) si evidenzia come si tratti, invece, di diritto
soggettivo e come esso sia coerente con l'avvenuta emissione degli atti amministrativi
preliminari alla disciplina (per quanto demandata al ccnl del comparto Ministeri) della
nuova area, istituita per legge, e cioè con l'avvenuta emissione della direttiva del 15
marzo 2006 indirizzata all'ARAN per l'individuazione delle OO.SS. rappresentative della
vicedirigenza legittimate al tavolo contrattuale.
L’art. 17-bis, comma 1, del d.lvo 165/2001 e l’art. 10, comma 3, l. 145/2002, in realtà,
hanno conferito al personale laureato appartenente alle ex qualifiche funzionali VIII e IX
del comparto Ministeri, dotato della richiesta anzianità quinquennale, non un mero interesse
legittimo ma un pieno diritto soggettivo ad ottenere il riconoscimento della propria
posizione lavorativa (qualifica di vicedirigenti) ed economica, pur nella perdurante assenza
di una disciplina pattizia da ccnl.
Pertanto, l’inquadramento dell'istante in detta nuova
posizione professionale costituisce, senza dubbio, atto dovuto da parte dell’Amministrazione
dei Trasporti, essendo il medesimo istante titolare dei requisiti individuati dalla
normativa di riferimento sin dalla data di entrata in vigore della l. 145/2002.
Tutto ciò premesso e considerato, l'odierno istante, in qualità di funzionario inquadrato
per quanto risulta dal foglio matricolare, dal Ministero ...... come appartenente alla area
C, posizione lavorativa C3 super, intende ricorrere innanzi al Tribunale civile di Roma in
funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della legge 145/2002, l’inquadramento nella separata area della vicedirigenza, ai
sensi dell’art. 7, comma 3, della l. 15 luglio 2002 n. 145, nonché il risarcimento dei danni
tutti subiti e subendi, non solo dal punto di vista della mancata retribuzione economica, ma
anche sotto il profilo del danno da perdita di chance di carriera.
A tale ultimo riguardo
evidenzia come il maturato ritardo, per colposa inerzia delle citate pubbliche
amministrazioni, ad oggi, nell’avvio e nella conclusione della contrattazione collettiva di
disciplina della separata area della vicedirigenza, abbia già comportato per l'istante, una
serie di danni non solo dal punto di vista strettamente economico, ma anche con riferimento
alla perdita di chance di carriera, con privazione della concreta possibilità di ulteriori
sviluppi e/o progressioni nell’attività lavorativa: è evidente, infatti, che l’inquadramento
come vicedirigente avrebbe comportato mansioni più importanti e maggiori poteri decisionali.
Ciò premesso il sottoscritto chiede di esperire il tentativo di conciliazione richiesto
dall'art. 410 c.pc. e art. 65 d.lvo. n. 165/2001 al fine di ottenere soddisfazione dei suoi
diritti.
L'istante nomina componente del Collegio di conciliazione l’avv. ...........,
codice fiscale ....,con studio in ............... Elegge domicilio, ai fini delle
comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione, presso lo studio legale ..........
firma
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