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La qualifica di vicedirigente è un diritto o un interesse legittimo?

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- VICEDIRIGENZA - {mosimage} - VICEDIRIGENZA -

In tema di riconoscimento della tutela girisdizionale della pretesa alla qualifica di vicedirigente il TAR Lazio, con sent. 4266/2007, del 10/5/2007, affermò che l'atto emanato ai sensi dell'art. 41del D.Lvo 30/3/2001, n. 165, è un necessario provvedimento amministrativo che si colloca in una fase "prenegoziale <alla negoziazione del ccnl comparto ministeri> nella quale le autorità competenti indicano al soggetto, destinato ad avviare le trattative con la controparte privata, obiettivi, risorse e compatibilità di cui tenere conto in sede di negoziazione. Tale fase risponde, pertanto, all'esigenza di curare l'interesse pubblico, inteso come perseguimento della migliore utilizzazione -nel senso più ampio del termine- delle risorse umane a disposizione dell'amministrazione, in relazione alle disponibilità finanziarie di cui quest'ultima dispone.   A fronte dell'esercizio di tale potere si pone l'interesse qualificato dei dipendenti ad aspirare all'accesso alla vicedirigenza, interesse che, come si è detto in precedenza, trova un suo preciso addentellato normativo, che lo pone su di un piano di maggiore specificità rispetto alla pretesa ad un semplice rinnovo contrattuale". Per il TAR, dunque, la posizione giuridica tutelabile innanzi al G.A. è di interesse legittimo. Di contrario avviso va il Tribunale di Roma che, con la sentenza 4399, del 7/3/2008, ha affermato che la pretesa alla vicedirigenza, e ad un risarcimento danni per mancata sua attribuzione, è un vero e proprio diritto soggettivo. LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 4266 DEL 10/5/2007 ...

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima

composto dai Magistrati:

Pasquale de LISE              Presidente

Antonino SAVO AMODIO     Consigliere relatore

Mario Alberto di NEZZA      Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 447 del 2007 Reg. Gen., proposto da G. G. ed altri, come da elenco allegato, nonchè dall'O.S. ANDIG / DIRSTAT (Associazione Nazionale dei Funzionari Direttivi del Ministero della Giustizia), tutti rappresentati e difesi dall'avv. F.M.P., con il quale elettivamente domiciliano in Roma, via P., n. ...;

contro

il Presidente del consiglio dei ministri, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nella qualità di rappresentanti legali del comitato di settore per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, e l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto serbato dagli organismi innanzi indicati sull'atto di diffida notificato dai ricorrenti, con il quale si è sollecitata l'emanazione della direttiva contrattuale prevista dall'art. 10 della l. 5 luglio 2002 n. 145, per l'istituzione dell'area della vicedirigenza;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

visti gli atti tutti di causa;

nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007, l'avv. F.M.P. e l'avv. dello Stato G.B.;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti espongono di essere dipendenti di ruolo del Ministero della giustizia, allocati per trasposizione dalle qualifiche funzionali in precedenza possedute (ottava e nona), rispettivamente, nelle posizioni economiche C2 e C3, in attuazione del contratto di lavoro 1998/2001 del comparto ministeri.

Dichiarano, altresì, che, alla data di entrata in vigore della L. 15 luglio 2002 n. 145, rivestivano la qualifica di funzionario, che sono in possesso del diploma di laurea ed hanno maturato cinque anni di anzianità nelle dette posizioni lavorative C2 e C3 o comunque nelle corrispondenti qualifiche funzionali ottava e nona.

La loro pretesa si fonda sull'art. 17-bis del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 7 della L. 15 luglio 2002 n. 145, il quale recita: "la contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità nelle dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento".

Affermano altresì i ricorrenti che i tempi di attuazione dell'istituto della vicedirigenza sono scanditi dall'art. 10 comma 3 della L. n. 145 cit., il quale ne prevede l'applicazione a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della stessa, affidando la predisposizione della relativa disciplina alla contrattazione collettiva, "sulla base di atti di indirizzo del Ministero della Funzione Pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi".

L'art. 14-octies della L. 7 agosto 2005 n. 168 (di conversione del D.L. 30 giugno 2005 n. 115) ha altresì prescritto: <<All'art. 17 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole: "apposita" è inserita la seguente: "separata">>. In tal modo, assumono i ricorrenti, il legislatore ha inteso ribadire la volontà di attuazione obbligata dell'istituto della vicedirigenza, attribuendo ad essa una sua specificità.

I ricorrenti evidenziano infine che, a completamento del disegno riorganizzativo dell'amministrazione statale, l'art. 1 comma 227 della l. 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006) contempla un apposito stanziamento per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 7-bis della L. n. 266 cit..

La normativa citata avrebbe conferito ai ricorrenti un diritto ad ottenere la definizione della propria posizione lavorativa ed economica  a mezzo del procedimento negoziale. Conseguentemente, il comitato di settore per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, sarebbe obbligato ad emanare il necessario atto di indirizzo nei confronti dell'ARAN, per la concreta attuazione dell'istituzione dell'apposita separata area della vicedirigenza.

I tempi di adempimento delle suddette prescrizioni, contemplati dall'art. 10 comma 3 della L. n. 145 cit., sarebbero abbondantemente scaduti, atteso che, alla data di entrata in vigore di quest'ultima, vigeva il ccnl comparto ministeri 2002-2005, con effetti fino al 31 dicembre 2005, sicchè, dal giorno successivo si sarebbe dovuto provvedere all'attuazione negoziale dell'apposita area della vicedirigenza.

Presupposto indispensabile per farvi luogo sarebbe l'emanazione della direttiva contrattuale da parte del comitato di settore per le amministrazioni e le agenzie e le aziende autonome dello Stato, passaggio altrimenti non surrogabile.

Il comportamento inerte del suddetto comitato lederebbe gravemente la legittima aspettativa dei ricorrenti, atteso che, nella specie, si verterebbe in tema di accordo dovuto e non certo di piena autonomia negoziale.

In data 20 luglio 2006 essi hanno provveduto a mettere in mora tutti gli organismi preposti all'emanazione della direttiva contrattuale de qua; poichè la loro iniziativa non ha sortito effetto, adiscono il Tribunale perchè, rilevata l'illegittimità del silenzio serbato da ciascun organismo per quanto di competenza, ordini agli stessi di porre in essere l'attività di rispettiva attribuzione per la definizione della posizione del personale in questione.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni evocate.

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso risulta ritualmente incardinato, atteso che le amministrazioni intimate non hanno riscontrato le istanze di parte e la successiva diffida e messa in mora, ritualmente inoltrata.

Nel merito, la pretesa è fondata.

Non sono, innazi tutto, contestati i dati di fatto posti a base dell'impugnativa e, in particolare, lo status giuridico in cui dichiarano di versare i ricorrenti - essere personale del comparto ministeri, allocato per trasposizione delle qualifiche funzionali in precedenza possedute (ottava e nona), rispettivamente, nelle posizioni economiche C2 e C3 -, status che li rende destinatari della previsione contenuta nell' art. 7 comma 3 del D.Lvo n. 165 cit.

Tale norma demanda, effettivamente, alla contrattazione collettiva l'istituzione della vicedirigenza, mentre l'art. 10 comma 3 della L. n. 145 cit. detta la relativa tempistica e prevede, in particolare, che la fase negoziale sia preceduta dall'emanazione dell'atto di indirizzo ad opera del competente comitato di settore.

L'atto emanato ai sensi del citato art. 41 configura un provvedimento amministrativo:

- dal punto di vista soggettivo, in quanto esso promana da organi della Pubblica Amministrazione (il Ministero per la funzione pubblica);

- sotto il profilo oggettivo, perchè il medesimo si colloca in una fase prenegoziale, nella quale le autorità competenti indicano al soggetto, destinato ad avviare le trattative con la controparte privata, obiettivi, risorse e compatibilità di cui tenere conto in sede di negoziazione. Tale fase risponde, pertanto, all'esigenza di curare l'interesse pubblico, inteso come perseguimento della migliore utilizzazione -nel senso più ampio del termine- delle risorse umane a disposizione dell'amministrazione, in relazione alle disponibilità finanziarie di cui quest'ultima dispone.

A fronte dell'esercizio di tale potere si pone l'interesse qualificato dei dipendenti ad aspirare all'accesso alla vicedirigenza, interesse che, come si è detto in precedenza, trova un suo preciso addentellato normativo, che lo pone su di un piano di maggiore specificità rispetto alla pretesa ad un semplice rinnovo contrattuale.

La pretesa azionata in giudizio risulta, pertanto, fondata; va, quindi, ordinato alle autorità intimate (Presidente del consiglio dei ministri, Ministro per la funzione pubblica e Ministro dell'economia e delle finanze), ciascuna per la parte di sua competenza, di esercitare le proprie attribuzioni per riscontrare in via definitiva l'istanza di parte ed il conseguente atto di messa in mora entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di notifica ad esse della presente sentenza, che avverrà a cura della parte ricorrente.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei sensi di cui in motivazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007.

Pasquale de Lise                                  presidente

Antonino Savo Amodio                          consigliere est.

 

pubblicata mediante deposito in segreteria il 10 maggio 2007

 

 

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