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Tribunale L'Aquila 7/7/10 riconosce vicedirigenza "con tutte le conseguenze giuridiche e economiche"

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Invito tutti i dipendenti pubblici che frequentano questo sito -e in particolare quegli impiegati pubblici che rivendicano il riconoscimento immediato dell'area separata della vicedirigenza anche come trattamento economico- ad aderire al gruppo "vicedirigenza", all'interno del social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com che ho strutturato sulla piattaforma NING.
Così potranno facilmente acquisire aggiornate informazioni in tema di vicedirigenza (leggere ad es. la recente sentenza n. 229/2010 del 7 luglio 2010 del Tribunale di L'Aquila).
La concorrenza e il merito (da individuare in primo luogo nell'aver conseguito una abilitazione professionale) devono essere principio di selezione anche nell'impiego pubblico.
ADERISCI E INVITA ALTRI AD ADERIRE A
www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e, al suo interno, al gruppo "vicedirigenza". 

QUESTO LO STATO DELL'ARTE SULLA VICEDIRIGENZA: 
Va certo considerata la c.d. "riforma Brunetta" della pubblica amministrazione, (l. 15/2009) "Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio onale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti". Al riguardo certamente si può dire che le critiche, pur proposte da più parti, alla previsione di una sostanziale inoperatività della stauizione legislativa dell'area separata della vicedirigenza non hanno prodotto un ripensamento del Governo sul rinvio, sostanzialmente a tempo indeterminato, della disciplina con CCNL, per quanto riguarda l'aspetto economico, dell'area della vicedirigenza.  Così, infatti, recita l'art. 8: " (Norma interpretativa in materia di vicedirigenza) 1. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell’avvenuta costituzione di quest’ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".
PERO' UNA LINEA INTERPRETATIVA SEGUITA DAL TRIBUNALE DI ROMA, CHE DISAPPLICA LA LEGGE 15/2009 E RICONOSCE LA TITOLARITA' DELLA VICEDIRIGENZA COME DIRITTO SOGGETTIVO, RIMETTE TUTTO IN DISCUSSIONE.
INOLTRE LA SENTENZA n. 229/2010 del Tribunale di L'Aquila, del 7 luglio 2010, ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e per l'effetto ha dichiarato il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati nell'area della vicedirigenza di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/01 "con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche". La sentenza 229/2010 segue le n. 97/2010, 98/2010, 99/2010 e 167/2010 dello stesso Tribunale di L'Aquila che pure hanno ritenuto che la pubblica amministrazione si è mostrata inadempiente.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA n. 229/2010 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA DEL 7 LUGLIO 2010 ...

SENT. 229/10
r.g. 566/08
CRON. 1455/10
REPUBBLICA ITALIANA       
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di L'Aquila dr. Italo Radoccia, visto l'art. 281 sexies, nella causa civile di prima istanza iscritta al numero in epigrafe del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
......., - ricorrenti
elettivamente domiciliati in L'Aquila alla via ... presso lo studio dell'Avv. .... e rappresentato e difeso dall'avv..... giusta delega in atti;
E
Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti - contumace
Oggetto: inquadramento superiore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti hanno agito in giudizio chiedendo il diritto alla qualifica ex art. 17 bis del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 7 comma 3 della legge 145/02 che prevede la figura della Vicedirigenza.
In base alla citata norma, infatti, la contrattazione collettiva del Comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX.
L'art. 10 comma 3 della legge 145 del 2002 stabilisce che: "la disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 17, sopra citato, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti d'indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
Pertanto l'articolo 10 differiva la regolamentazione dell'istituzione di una nuova area al periodo contrattuale successivo a quello in corso, quale il 2002, essendo la data di entrata in vigore della legge quella di luglio 2002. Quindi il periodo contrattuale successivo sarebbe andato a coincidere con il quadriennio successivo, 2006-2009.
In ottemperanza a quanto disposto da tale ultimo articolo il Dipartimento della funzione pubblica ha emesso l'atto di indirizzo per il contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato per il periodo 2006-2009, stabilendo che l'ARAN nell'occasione della stipula del presente contratto quadro dava attuazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 della legge 145 del 2002 in ordine alla costituzione di un'apposita area per il personale della vicedirigenza e che circa la decorrenza dell'inquadramento va considerato quanto disposto dall'art. 10 della legge 145 del 2002 che stabilisce che le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso che dovrà essere fatto coincidere con la stipula dei contratti collettivi relativi al quadriennio 2006-2009 e primo biennio 2006-2007.
Solo con la legge 266 del 2005 è stata poi disposta la copertura di spesa per l'attuazione dell'art. 17 bis citato.
Sulla base di tali disposizioni appare evidente che all'art. 17 bis non può essergli riconosciuta una portata precettiva proprio perchè il legislatore ha voluto prevedere una fattispecie graduale a formazione progressiva demandata all'autonomia  negoziale sulla base dell'atto di indirizzo posto in essere dal Ministero.
Il diritto della parte ricorrante nasce solo nel momento in cui si perfeziona l'iter con l'emanazione del sopra indicato atto di indirizzo, intervenuto nel marzo 2006, senza il quale la contrattazione collettiva non avrebbe potuto intervenire a disciplinare la materia a essa demandata.
Si può dunque ritenere che solo a seguito dell'emanazione del predetto atto si possa parlare di diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nella qualifica della vicedirigenza essendo a quella data intervenuta la copertura finanziaria e non avendo, invece, la contrattazione disciplinato l'area nella tornata contrattuale 2006-2009.
Pertanto, proprio dalla mancata regolamentazione dell'area della vicedirigenza con il CCNL 2006-2009 la P.A. si è mostrata inadempiente a quanto demandato e dal termine imniziale di validità del CCNL invocato nasce la responsabilità in capo all'amministrazione relativa al mancato riconoscimento ai ricorrenti del diritto all'inquadramento, pertanto non può non affermarsi la nullità del contratto collettivo nella parte in cui non prevede alcunchè.
I ricorrenti hanno maturato il diritto all'acquisizione nel quadriennio 2006-2009 allorchè siano trascorsi 5 anni dall'ingresso nella qualifica C2 ovvero C3 e in tale caso dal giorno 19/7/2007, come risulta documentalmente provato.
In ragione della novità giuridica della materia e del prevedibile contrasto giurisprudenziale, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati nell'area della vicedirigenza di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/01 con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a L'Aquila, nell'udienza del 7/7/2010.
Il Giudice Dott. Italo Radoccia
 

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La disobbedienza, per chiunque conosca la storia, è la virtù originale dell'uomo. Con la disobbedienza il progresso è stato realizzato; con la disobbedienza e con la rivolta (O. Wilde)