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267 TFUE è chiave di volta del sistema giurisdizionale UE => OK a dubbi su "maggior tutela"

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La Grande Sezione della Corte di giustizia, nella sentenza del 5/7/2016 in causa C-614/14, precisa che l'articolo 267 TFUE costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale nell'Unione europea e che occorre esser cauti nel sostenere che la normativa nazionale possa "resistere" alla disapplicazione per contrasto col diritto dell'Unione in quanto capace di garantire al singolo una maggior tutela del proprio diritto.

Si legge nella sentenza:

"15. Occorre anzitutto ricordare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale nell'Unione europea il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati (v. parere 2/13, del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176 e giurisprudenza ivi citata)."

...

32. A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che è inaccettabile l'assunto su cui poggia tale questione, secondo il quale la normativa nazionale oggetto del procedimento principale garantirebbe al singolo una maggiore tutela del proprio diritto di adire un giudice imparziale, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della Carta. Infatti, come rilevato al punto 23 supra, la circostanza che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, un giudice nazionale esponga, conformemente ai requisiti derivanti dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, il contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale, di per sé, non viola tale diritto fondamentale. Di conseguenza, non si può ritenere che contribuisca a garantire la tutela di tale diritto l'obbligo di declinazione della competenza che la norma de qua impone al giudice del rinvio che ha provveduto a tale esposizione nell'ambito di un rinvio pregiudiziale."

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA, DEL 5/7/2016, DELLA GRANDE SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA CAUSA C-614/14 ...

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Corte di giustizia dell'Unione Europea

Grande Sezione
Sentenza 5 luglio 2016

«Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale - Normativa nazionale che prevede la declinazione di competenza del giudice nazionale per aver espresso, nell'ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, un parere provvisorio nell'esposizione del contesto di fatto e di diritto - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 1».

Nella causa C-614/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 15 dicembre 2014, pervenuta in cancelleria il 31 dicembre 2014, nel procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov con l'intervento di: Sofiyska gradska prokuratura.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte nonché dell'articolo 47, secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento relativo al riconoscimento di una sentenza in materia penale e all'esecuzione, in Bulgaria, di una pena detentiva pronunciata da un giudice danese nei confronti del sig. Atanas Ognyanov.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. In forza dell'articolo 94 del regolamento di procedura, intitolato «Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale»:

«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a) un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

Diritto bulgaro

4. Dalla decisione di rinvio emerge che, a norma dell'articolo 29 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK»), non può fare parte del collegio giudicante un giudice che, inter alia, può essere ritenuto parziale. In base alla giurisprudenza del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), la formulazione da parte del giudice di un parere provvisorio sul merito di una causa prima di pronunciarsi in via definitiva costituisce un caso particolare di parzialità.

5. In caso di parzialità, il collegio giudicante è tenuto a dichiarare la propria incompetenza, il che significa, in primo luogo, che esso cessa di conoscere della causa, in secondo luogo, che la causa viene riassegnata ad altri giudici della giurisdizione interessata e, in terzo luogo, che il nuovo collegio designato riesamina la causa ex novo.

6. Qualora il giudice ometta di dichiarare la propria incompetenza, continui a esaminare la causa ed emetta una decisione definitiva, quest'ultima sarà viziata in quanto adottata in «violazione delle forme sostanziali». Il giudice superiore annullerà la decisione e la causa verrà riassegnata ad altro giudice ai fini di un nuovo esame.

7. Il giudice del rinvio precisa che la giurisprudenza bulgara accoglie un'interpretazione particolarmente restrittiva del criterio di «parzialità». A tal riguardo, rileva, in particolare, che il controllo di tale criterio viene effettuato d'ufficio e che anche l'indicazione più insignificante in merito ai fatti della causa o alla loro qualificazione giuridica comporta automaticamente un motivo di declinazione di competenza del giudice.

8. Dalla decisione di rinvio risulta altresì che la formulazione, da parte del giudice, di un parere provvisorio comporta non solo la declinazione della sua competenza e l'annullamento della sua decisione definitiva, ma altresì l'avvio, nei suoi confronti, di un'azione di responsabilità per illecito disciplinare. Infatti, ai sensi dei punti 2.3 e 7.4 del Kodeks za etichno povedenie (codice nazionale di deontologia), al giudice è vietato pronunciarsi pubblicamente sull'esito di una causa il cui esame gli viene affidato o formulare un parere provvisorio. Inoltre, il punto 7.3 del codice nazionale di deontologia prevede che il giudice possa esprimersi su questioni giuridiche di principio, senza riferirsi tuttavia ai fatti concreti e alla loro qualificazione giuridica.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9. Con sentenza del 28 novembre 2012, il sig. Ognyanov, di cittadinanza bulgara, veniva condannato dal Retten i Glostrup (Tribunale di Glostrup, Danimarca) ad una pena detentiva complessiva di quindici anni per omicidio e furto aggravato. Dopo aver scontato in Danimarca parte della pena detentiva, il 1° ottobre 2013, il sig. Ognyanov veniva consegnato alle autorità bulgare al fine di espiarne in Bulgaria la parte restante.

10. Con domanda di pronuncia pregiudiziale del 25 novembre 2014, presentata nella causa C-554/14, Ognyanov, poi reiterata e integrata con due domande del 15 dicembre 2014, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha proposto alla Corte una serie di questioni vertenti sull'interpretazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).

11. In seguito alla presentazione di dette questioni pregiudiziali nella causa C-554/14, Ognyanov, la Sofiyska gradska prokuratura (pubblico ministero di Sofia, Bulgaria), parte della controversia nel procedimento principale, ha chiesto, segnatamente, la declinazione di competenza del collegio del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) incaricato dell'esame della causa, in base al rilievo che, esponendo, ai punti da 2 a 4 della domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto della causa, detto giudice avrebbe espresso un parere provvisorio su questioni di fatto e di diritto, prima che ne venisse disposto il passaggio in decisione.

12. Il giudice del rinvio esprime dubbi circa la legittimità, alla luce del diritto dell'Unione, di una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che obbliga il collegio giudicante di un organo giurisdizionale bulgaro a dichiarare la propria incompetenza qualora abbia espresso, nella domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte, un parere provvisorio nell'esporre il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale.

13. Ciò premesso, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia ravvisabile una violazione del diritto dell'Unione [combinato disposto dell'articolo 267, secondo comma, TFUE, dell'articolo 94 del regolamento di procedura, degli articoli 47 e 48 della Carta (...) di altre disposizioni applicabili] nel caso in cui il giudice che abbia proposto domanda di pronuncia pregiudiziale prosegua, successivamente al provvedimento di rinvio pregiudiziale, la trattazione della causa pronunciandosi sul merito senza astenersi. Il motivo di tale declinazione di competenza risiede nella formulazione, da parte del giudice del rinvio, di un parere provvisorio sul merito della causa della domanda di pronuncia pregiudiziale (considerando come dimostrato un determinato contesto di fatto e ritenendo ivi applicabile una norma giuridica specifica).

La questione pregiudiziale è proposta nell'assunto che nell'accertamento dei fatti e della normativa applicabile ai fini del rinvio pregiudiziale siano state rispettate tutte le norme procedurali a tutela del diritto delle parti di dedurre mezzi di prova e di formulare difese.

2) Nel caso in cui la prima questione sia risolta nel senso della legittimità della prosecuzione del procedimento, se sia dunque ravvisabile una violazione del diritto dell'Unione ove:

a) il giudice del rinvio riporti nella propria decisione definitiva quanto già accertato nella domanda di pronuncia pregiudiziale senza alcuna modifica e, con riferimento alle soluzioni accolte in fatto ed in diritto, neghi la produzione di nuove prove e l'audizione delle parti. In pratica, il giudice del rinvio assumerebbe nuove prove e procederebbe all'audizione delle parti solo in relazione alle questioni non ritenute accertate nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

b) il giudice del rinvio assuma nuove prove e proceda all'audizione delle parti su tutte le questioni rilevanti, comprese le questioni sulle quali si sia già espresso nel provvedimento di rinvio pregiudiziale, pronunciandosi conclusivamente sul merito nella propria decisione definitiva, sulla base di tutte le prove assunte e sentite tutte le difese delle parti, indipendentemente dal fatto che le prove siano state assunte e le parti abbiano svolte le proprie difese anteriormente o successivamente all'emanazione del provvedimento di rinvio.

3) Qualora la prima questione sia risolta nel senso che sia compatibile con il diritto dell'Unione proseguire il procedimento, se sia parimenti compatibile la decisione del giudice a quo di non proseguire il procedimento principale, bensì di astenersi per parzialità, in quanto la prosecuzione del procedimento costituirebbe una violazione del diritto nazionale, che offre una maggiore tutela degli interessi delle parti e dell'amministrazione della giustizia, vale a dire laddove l'astensione sia motivata dal fatto che:

a) il giudice del rinvio, nel contesto della domanda di pronuncia pregiudiziale, si sia già pronunciato sul merito prima di emettere la propria decisione definitiva, circostanza legittima secondo il diritto dell'Unione ma non già secondo il diritto nazionale;

b) il giudice del rinvio si pronunci definitivamente sul merito della causa con due atti giuridici distinti e non con uno (nell'assunto che la domanda di pronuncia pregiudiziale non costituisca una pronuncia non definitiva, bensì definitiva), cosa legittima secondo il diritto dell'Unione ma non già secondo il diritto nazionale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

14. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, letti alla luce dell'articolo 47, secondo comma e dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza in merito al procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell'ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso.

15. Occorre anzitutto ricordare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale nell'Unione europea il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati (v. parere 2/13, del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176 e giurisprudenza ivi citata).

16. Per giurisprudenza costante, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v. ordinanze dell'8 settembre 2011, Abdallah, C-144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 9 e giurisprudenza ivi citata; del 19 marzo 2015, Andre, C-23/15, non pubblicata, EU:C:2015:194, punto 4 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import-Export, C-354/14, EU:C:2015:658, punto 23).

17. Secondo giurisprudenza parimenti consolidata, l'articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell'ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implichino un'interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell'Unione necessarie per definire la controversia di cui sono investiti. I giudici nazionali sono d'altronde liberi di esercitare tale facoltà in qualsiasi momento da essi ritenuto opportuno (v. sentenze del 5 ottobre 2010, Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell'11 settembre 2014, A, C-112/13, EU:C:2014:2195, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, la scelta del momento più opportuno per interrogare la Corte in via pregiudiziale è di loro esclusiva competenza (v. sentenze del 15 marzo 2012, Sibilio, C-157/11, non pubblicata, EU:C:2012:148, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 aprile 2016, Degano Trasporti, C-546/14, EU:C:2016:206, punto 16).

18. L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che questi definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l'ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v. ordinanze dell'8 settembre 2011, Abdallah, C-144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 10 e giurisprudenza ivi citata; del 19 marzo 2015, Andre, C-23/15, non pubblicata, EU:C:2015:194, punto 5 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C-235/14, EU:C:2016:154, punto 114).

19. I requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito all'articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell'ambito della cooperazione prevista all'articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (v. ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, punto 21).

20. Peraltro, è pacifico che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servano non soltanto a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e spetta a quest'ultima provvedere affinché tale possibilità resti garantita, tenuto conto del fatto che, in forza del suddetto articolo, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (v. ordinanza dell'8 settembre 2011, Abdallah, C-144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 11 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C-235/14, EU:C:2016:154, punto 116).

21. Infine, la mancata indicazione del contesto di fatto e di diritto rilevante può costituire una causa manifesta di irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (v., in tal senso, ordinanze dell'8 settembre 2011, Abdallah, C-144/11, non pubblicata, EU:C:2011:565, punto 12; del 4 luglio 2012, Abdel, C-75/12, non pubblicata, EU:C:2012:412, punti 6 e 7; del 19 marzo 2014, Grimal, C-550/13, non pubblicata, EU:C:2014:177, punto 19, nonché del 19 marzo 2015, Andre, C-23/15, non pubblicata, EU:C:2015:194, punti 8 e 9).

22. Esponendo nella domanda di pronuncia pregiudiziale il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, un giudice del rinvio, quale il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), non fa dunque altro che conformarsi ai requisiti dettati dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura.

23. Ciò premesso, la circostanza che un giudice del rinvio, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, illustri nell'ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale il contesto di fatto e di diritto rilevante del procedimento principale, risponde all'esigenza di cooperazione inerente al meccanismo del rinvio pregiudiziale e, di per sé, non può violare né il diritto di adire un giudice imparziale sancito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, né il diritto alla presunzione di innocenza garantito dall'articolo 48, paragrafo 1, della medesima.

24. Nel caso di specie, dall'applicazione del combinato disposto dell'articolo 29 del NPK, quale interpretato dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), e dai punti 2.3, 7.3 e 7.4 del codice nazionale di deontologia, si evince che l'esposizione da parte di un giudice bulgaro, nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, del contesto di fatto e di diritto della controversia in esame nel procedimento principale è considerata come formulazione di un parere provvisorio da parte di tale giudice, che comporta non soltanto la sua declinazione di competenza e l'annullamento della sua decisione definitiva, ma altresì l'avvio, nei suoi confronti, di un'azione di responsabilità per illecito disciplinare.

25. Ne consegue che una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, comporta segnatamente il rischio che un giudice nazionale preferisca astenersi dal porre questioni pregiudiziali alla Corte per evitare o che venga declinata la sua competenza e gli vengano inflitte sanzioni disciplinari, o di proporre questioni pregiudiziali irricevibili. Di conseguenza, una normativa di tal genere lede le prerogative riconosciute ai giudici nazionali dall'articolo 267 TFUE e, pertanto, l'efficace cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali posta in essere dal meccanismo del rinvio pregiudiziale.

26. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione deferita dichiarando che gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, alla luce dell'articolo 47, secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza con riguardo ad un procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell'ambito della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso.

Sulla seconda questione

27. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 267 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti a che, in seguito alla pronuncia della sentenza in via pregiudiziale, il giudice del rinvio non apporti modifiche agli accertamenti di diritto e di fatto dallo stesso effettuati nell'ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale o, al contrario, a che, in seguito a tale pronuncia, detto giudice proceda ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie che potrebbero indurlo a modificare quanto già accertato.

28. A tal riguardo, va ricordato che, per giurisprudenza costante, l'articolo 267 TFUE impone al giudice del rinvio di dare piena attuazione all'interpretazione del diritto dell'Unione data dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, PFE, C-689/13, EU:C:2016:199, punti da 38 a 40 e giurisprudenza ivi citata).

29. Per contro, né tale articolo né alcun'altra disposizione del diritto dell'Unione richiedono al giudice del rinvio di modificare, in seguito alla pronuncia della sentenza in via pregiudiziale, gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell'ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale. Nessuna disposizione del diritto dell'Unione vieta, inoltre, a tale giudice di modificare, in seguito a tale pronuncia, le proprie valutazioni relative al contesto di fatto e di diritto rilevante nella specie.

30. In considerazione degli elementi richiamati supra, occorre rispondere alla seconda questione posta dichiarando che il diritto dell'Unione, segnatamente l'articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che non impone né vieta al giudice del rinvio di procedere, in seguito alla pronuncia della sentenza emessa in via pregiudiziale, ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie che possano indurlo a modificare gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell'ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale purché tale giudice dia piena attuazione all'interpretazione del diritto dell'Unione data dalla Corte.

Sulla terza questione

31. Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che osti a che detto giudice applichi una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, ritenuta contraria al diritto dell'Unione, in quanto tale normativa garantirebbe un livello più elevato di tutela dei diritti fondamentali delle parti.

32. A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che è inaccettabile l'assunto su cui poggia tale questione, secondo il quale la normativa nazionale oggetto del procedimento principale garantirebbe al singolo una maggiore tutela del proprio diritto di adire un giudice imparziale, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della Carta. Infatti, come rilevato al punto 23 supra, la circostanza che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, un giudice nazionale esponga, conformemente ai requisiti derivanti dagli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura, il contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale, di per sé, non viola tale diritto fondamentale. Di conseguenza, non si può ritenere che contribuisca a garantire la tutela di tale diritto l'obbligo di declinazione della competenza che la norma de qua impone al giudice del rinvio che ha provveduto a tale esposizione nell'ambito di un rinvio pregiudiziale.

33. Ciò posto, va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, la sentenza con la quale la Corte si pronuncia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l'interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell'Unione in questione, per la definizione della lite nel procedimento principale (v. sentenze del 20 ottobre 2011, Interedil, C-396/09, EU:C:2011:671, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 aprile 2016, PFE, C-689/13, EU:C:2016:199, punto 38).

34. Si deve, inoltre, sottolineare che, in forza di consolidata giurisprudenza, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito di propria competenza, le norme del diritto dell'Unione ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale contraria, senza doverne attendere la previa soppressione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v. sentenze del 20 ottobre 2011, Interedil, C-396/09, EU:C:2011:671, punto 38 e giurisprudenza ivi citata; del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, EU:C:2015:354, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 aprile 2016, PFE, C-689/13, EU:C:2016:199, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

35. Va infine aggiunto che l'esigenza di assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione include l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto interno incompatibile con il diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

36. Ne consegue che, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha l'obbligo di garantire la piena efficacia dell'articolo 267 TFUE disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l'articolo 29 del NPK quale interpretato dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), posto che tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 34).

37. Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione sollevata dichiarando che il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che osta a che un giudice del rinvio applichi una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, ritenuta contraria a tale diritto.

Sulle spese

38. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte, alla luce dell'articolo 47, secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza con riguardo ad un procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell'ambito della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso.

2) Il diritto dell'Unione, segnatamente l'articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che non impone né vieta al giudice del rinvio di procedere, in seguito alla pronuncia della sentenza emessa in via pregiudiziale, ad una nuova audizione delle parti nonché a nuove misure istruttorie che possano indurlo a modificare gli accertamenti di fatto e di diritto da esso effettuati nell'ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale, purché tale giudice dia piena attuazione all'interpretazione del diritto dell'Unione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3) Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che osta a che un giudice del rinvio applichi una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, ritenuta contraria a tale diritto.

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